Language of document : ECLI:EU:T:2014:585

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

26 giugno 2014 (*)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo basic – Marchio comunitario figurativo anteriore BASIC – Impedimento relativo alla registrazione – Somiglianza tra i servizi – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Nella causa T‑372/11,

Basic AG Lebensmittelhandel, con sede a Monaco di Baviera (Germania), rappresentata da D. Altenburg e H. Bickel, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da G. Schneider, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Repsol YPF, SA, con sede a Madrid (Spagna), rappresentata da J.‑B. Devaureix, avvocato,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 31 marzo 2011 (procedimento R 1440/2010‑1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Repsol YPF, SA e la Basic AG Lebensmittelhandel,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, F. Dehousse e A. Collins (relatore), giudici,

cancelliere: C. Heeren, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 luglio 2011,

visto il controricorso dell’UAMI depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 novembre 2011,

visto il controricorso dell’interveniente depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 novembre 2011,

vista la modifica della composizione delle sezioni del Tribunale,

in seguito all’udienza del 12 febbraio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 14 marzo 2008, la Basic AG Lebensmittelhandel, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2        Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno figurativo seguente:

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3        I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 35 e 39 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

–        classe 35: «Franchising, ovvero fornitura di know‑how economico ed organizzativo per la commercializzazione di prodotti e/o servizi; amministrazione aziendale, merchandising (servizi di promozione delle vendite), marketing basato sul dialogo, consulenza aziendale e direzione aziendale per progettazione, organizzazione e realizzazione di sistemi per trovare clientela e di fidelizzazione della clientela, in particolare in ambito di programmi mailing, di sconti, buoni e incentivi; emissione di supporti per informazioni e dati per conto terzi (compresi nella classe 35), concepiti per la registrazione di operazioni in relazione a sconti, buoni e incentivi, in particolare di libretti di buoni, carte di credito e carte assegni, contenenti dati di identificazione e/o informazioni leggibili visivamente e/o meccanicamente, in particolare tessere magnetiche ed elettroniche, quali le cosiddette schede intelligenti (comprese nella classe 35); operazioni promozionali, realizzazione di giochi a premi e concorsi a premi come iniziative pubblicitarie, comprese nella classe 35; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso in ambito di prodotti per lavare e sbiancare, preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere, saponi, articoli di profumeria, oli essenziali, prodotti cosmetici, lozioni per capelli, dentifrici, materie sostanze per illuminare, candele e stoppini per illuminazione, prodotti farmaceutici e veterinari, preparati igienici per usi medici, sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per neonati, cerotti, materiale di medicazione, disinfettanti, prodotti per la distruzione degli animali nocivi, fungicidi, erbicidi, preparati medicinali per il bagno, integratori alimentari medicinali per uso medico e non per uso medico, carta, cartone e articoli in queste materie, stampati, fotografie, cartoleria, materiale per istruzione e insegnamento, materie plastiche per imballaggio, cuoio e sue imitazioni nonché prodotti simili, pelli e pellicce, bauli e valigie, borse, zaini, ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio, fruste, finimenti e articoli di selleria, apparecchi e recipienti per casa e cucina, pettini e spugne, spazzole, materiale per la fabbricazione di spazzole, materiale di pulizia, vetro grezzo o semilavorato, vetreria, porcellane e maiolica, capi di abbigliamento, calzature, cappelleria, giochi, giocattoli, articoli per ginnastica e sportivi, decorazioni per alberi di Natale, alimenti, prodotti agricoli, orticoli e silvicoli nonché sementi, animali vivi, frutta fresca e ortaggi, sementi, piante naturali e fiori naturali, foraggi, malto, bevande alcoliche e analcoliche nonché sciroppi, pastiglie effervescenti e altri preparati per fare bevande, servizi di vendita per corrispondenza (trasporto escluso) o vendita tramite Internet, sempre di prodotti di drogheria, cosmetici, articoli di profumeria, cartoleria, materie tessili, bevande e alimenti»;

–        classe 39: «Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi».

4        La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 23/2008 del 9 giugno 2008.

5        L’8 settembre 2008 la Repsol YPF, SA, interveniente, ha proposto opposizione, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 41 del regolamento n. 207/2009), alla registrazione del marchio richiesto per i servizi elencati supra al punto 3.

6        L’opposizione era basata sul marchio comunitario figurativo anteriore riprodotto di seguito:

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7        I servizi contrassegnati dal marchio anteriore su cui si fonda l’opposizione rientrano nelle classi 35, 37 e 39 e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:

–        classe 35: «Vendita al dettaglio commerciale di tabacco, giornali, batterie, giocattoli, articoli per automobili, accessori e pezzi di ricambio per automobili, lubrificanti, carburante per automobili; pubblicità; lavori di ufficio»;

–        classe 37: «Costruzione; riparazione; servizi d’installazione, stazioni di servizio (benzinai); riparazione di veicoli; manutenzione, lubrificazione e lavaggio di veicoli; riparazione di pneumatici»;

–        classe 39: «Distribuzione di prodotti alimentari di consumo base, pasticceria e confetteria, gelati, alimenti pronti, tabacco, stampa, pile, giocattoli, articoli per automobili, impianti e pezzi di ricambio per automobili, lubrificanti, combustibili e carburanti per automobili, trasporto; imballaggio, deposito e consegna di prodotti di ogni genere, compresi combustibili e carburanti; organizzazione di viaggi».

8        Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione era quello previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009].

9        Il 28 maggio 2010 la divisione di opposizione ha accolto parzialmente l’opposizione. Quest’ultima è stata accolta, infatti, per una parte dei servizi della classe 35 e per quelli della classe 39.

10      Il 28 luglio 2010 l’interveniente ha proposto ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione della divisione di opposizione.

11      Con decisione del 31 marzo 2011 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha accolto parzialmente il ricorso. In particolare, essa ha dichiarato che i «servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso in ambito di alimenti, frutta fresca e ortaggi, bevande alcoliche e analcoliche nonché sciroppi, pastiglie effervescenti e altri preparati per fare bevande, servizi di vendita per corrispondenza (trasporto escluso) o vendita tramite Internet, sempre di bevande e alimenti», designati dal marchio richiesto e compresi nella classe 35, erano simili ai servizi designati dal marchio anteriore e compresi nella classe 39. Per contro, essa ha deciso che gli altri servizi della classe 35, contrassegnati dal marchio richiesto, erano diversi dai servizi contrassegnati dal marchio anteriore. La commissione di ricorso ha rilevato che i marchi in conflitto presentavano un grado di somiglianza visiva debole, ma erano identici sui piani fonetico e concettuale. Inoltre, il carattere distintivo del marchio anteriore sarebbe stato complessivamente piuttosto debole.

12      In tali circostanze, la commissione di ricorso ha concluso per l’esistenza di un rischio di confusione per quanto riguarda i servizi considerati simili, citati supra al punto 11. Di conseguenza, essa ha accolto l’opposizione per quanto riguarda tali servizi, respinto la domanda di marchio comunitario nella parte che li riguarda e respinto il ricorso per quanto concerne gli altri servizi compresi nella classe 35.

 Conclusioni delle parti

13      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        respingere il ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione;

–        condannare l’UAMI alle spese.

14      L’UAMI e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

15      In udienza, la ricorrente ha modificato le proprie conclusioni nel senso che adesso chiede che il Tribunale voglia:

–        modificare la decisione impugnata respingendo il ricorso nella sua interezza;

–        in alternativa, annullare la decisione impugnata nella parte in cui accoglie il ricorso dell’interveniente;

–        condannare l’UAMI alle spese.

16      In udienza, la ricorrente ha riproposto la propria domanda di sospensione del procedimento sulla base della decisione della divisione di annullamento dell’UAMI dell’8 ottobre 2013 (5863 C), in cui quest’ultima ha dichiarato nullo il marchio anteriore per quanto riguarda una parte dei servizi di cui trattasi. In tale contesto, l’interveniente ha chiesto che il Tribunale prenda in considerazione il suo ricorso contro detta decisione. Il Tribunale ha respinto la domanda di sospensione del procedimento.

 In diritto

17      La ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

18      La ricorrente ritiene che i servizi della classe 35 contrassegnati dal marchio richiesto non siano simili ai servizi della classe 39 contrassegnati dal marchio anteriore e che pertanto non esista alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

19       L’UAMI e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

20      Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, su opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio con un marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

21      Per giurisprudenza costante, costituisce rischio di confusione il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi controversi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, in base alla percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti nel caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni in esame e quella dei prodotti o dei servizi designati [v. sentenza del Tribunale del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Racc. pag. II‑2821, punti da 30 a 33 e giurisprudenza ivi citata].

22      Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, un rischio di confusione presuppone sia un’identità o una somiglianza tra i marchi in conflitto sia un’identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi che essi designano. Si tratta di condizioni cumulative [v. sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2009, Commercy/UAMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Racc. pag. II‑43, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

23      È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare se la commissione di ricorso abbia ritenuto correttamente che esistesse un rischio di confusione tra i marchi in conflitto per quanto riguarda una parte dei servizi della classe 35 contrassegnati dal marchio richiesto e i servizi della classe 39 contrassegnati dal marchio anteriore.

 Sul pubblico di riferimento

24      Secondo la giurisprudenza, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche tener conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare a seconda della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi [v. sentenza del Tribunale del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Racc. pag. II‑449, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

25      In primo luogo, qualora la protezione del marchio anteriore si estenda all’insieme dell’Unione europea, si deve prendere in considerazione la percezione dei marchi in conflitto che ha il consumatore dei servizi di cui trattasi su tale territorio. Tale constatazione non è contestata nel caso di specie.

26      In secondo luogo, la commissione di ricorso ha dichiarato, al punto 15 della decisione impugnata, che il pubblico di riferimento era composto di professionisti per quanto riguarda i servizi della classe 39 contrassegnati dal marchio anteriore. Tale valutazione non è rimessa in discussione dalla ricorrente. Quest’ultima sostiene unicamente che i servizi di vendita al dettaglio della classe 35 contrassegnati dal marchio richiesto non sono diretti ai professionisti, ma ai consumatori finali.

27      A tal riguardo, occorre ricordare che, ai fini della comparazione tra i servizi di cui trattasi, deve essere preso in considerazione soltanto il pubblico di riferimento comune a tali servizi. Infatti, il pubblico di riferimento è composto, secondo una giurisprudenza costante, dei consumatori che possono utilizzare sia i prodotti o i servizi contrassegnati dal marchio anteriore sia quelli contrassegnati dal marchio richiesto [v. sentenza del Tribunale del 30 settembre 2010, PVS/UAMI – MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T‑270/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 28 e giurisprudenza ivi citata].

28      Nel caso di specie, è pacifico che i servizi della classe 39 contrassegnati dal marchio anteriore sono servizi di distribuzione. Orbene, questi ultimi sono rivolti a un pubblico di professionisti.

29      Quanto ai servizi di vendita al dettaglio della classe 35 contrassegnati dal marchio richiesto e di cui trattasi nella fattispecie, la ricorrente tenta a torto, con l’argomento menzionato supra al punto 26, di suggerire che tali servizi non possano rivolgersi a un pubblico di professionisti. Se è vero che detti servizi sono rivolti al consumatore finale, è anche vero che sono rivolti altresì al fabbricante del prodotto nonché agli eventuali intermediari commerciali che agiscono a monte della vendita finale al dettaglio, in quanto servizi che assicurano a detti operatori economici l’ultima parte della commercializzazione di tale prodotto.

30      Pertanto, la commissione di ricorso ha, in sostanza, correttamente considerato i professionisti come pubblico di riferimento, in quanto sono i soli a poter utilizzare sia i servizi della classe 35 contrassegnati dal marchio richiesto e di cui trattasi nella presente controversia sia quelli della classe 39 contrassegnati dal marchio anteriore e anch’essi oggetto della presente causa.

31      Ciò premesso, la definizione del pubblico di riferimento stabilita dalla commissione di ricorso al punto 15 della decisione impugnata per quanto riguarda i servizi delle classi 35 e 39 deve essere approvata.

 Sul confronto tra i servizi

32      Secondo costante giurisprudenza, per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi controversi, occorre tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra di essi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità. Possono essere presi in considerazione anche altri fattori, come i canali di distribuzione dei prodotti interessati [v. sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2007, El Corte Inglés/UAMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Racc. pag. II‑2579, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].

33      Sono complementari quei prodotti o servizi tra i quali esiste una stretta correlazione, nel senso che l’uno è indispensabile o importante per l’uso dell’altro, di modo che i consumatori possano supporre che la responsabilità della fabbricazione di tali prodotti o della fornitura di questi servizi sia riconducibile a una stessa impresa. Ne consegue che non può esistere un nesso di complementarità tra, da un lato, i prodotti o i servizi necessari per il funzionamento di una società commerciale e, dall’altro, i prodotti e i servizi che tale società fabbrica o fornisce. Pertanto, servizi destinati a pubblici diversi non possono presentare un carattere complementare (v. sentenza easyHotel, cit. al punto 22 supra, punti 57 e 58 e giurisprudenza ivi citata).

34      Per quanto riguarda le decisioni dell’UAMI invocate dalle parti, va ricordato inoltre che l’UAMI è tenuto ad esercitare le sue competenze in conformità ai principi generali del diritto dell’Unione. Sebbene, in ossequio ai principi della parità di trattamento e di buona amministrazione, l’UAMI debba prendere in considerazione le decisioni già emesse su domande simili e chiedersi con particolare attenzione se occorra decidere nello stesso senso, l’applicazione di tali principi deve tuttavia essere conciliata con il principio di legalità. In definitiva, per ragioni di certezza del diritto e, segnatamente, di buona amministrazione, l’esame di qualsiasi domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo al fine di evitare la registrazione indebita di marchi. Per questo un esame del genere deve essere eseguito in ogni caso concreto. Infatti, la registrazione di un segno come marchio dipende da criteri specifici, applicabili nell’ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinati a verificare se il segno di cui trattasi rientri in un impedimento alla registrazione (v., in tal senso, sentenza della Corte del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, Racc. pag. I‑1541, punti da 73 a 77).

35      Quanto alle decisioni nazionali invocate dalle parti, discende da costante giurisprudenza che le registrazioni già effettuate in taluni Stati membri non sono che elementi i quali, senza essere determinanti, possono soltanto essere presi in considerazione ai fini della registrazione di un marchio comunitario [sentenze del Tribunale del 16 febbraio 2000, Procter & Gamble/UAMI (Forma di un sapone), T‑122/99, Racc. pag. II‑265, punto 61, e del 19 settembre 2001, Henkel/UAMI (Pasticca rotonda rossa e bianca), T‑337/99, Racc. pag. II‑2597, punto 58].

36      È alla luce di tali considerazioni che occorre confrontare i «servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso in ambito di alimenti, frutta fresca e ortaggi, bevande alcoliche e analcoliche nonché sciroppi, pastiglie effervescenti e altri preparati per fare bevande, servizi di vendita per corrispondenza (trasporto escluso) o vendita tramite Internet, sempre di bevande e alimenti», designati dal marchio richiesto e compresi nella classe 35, con i servizi di «[d]istribuzione di prodotti alimentari di consumo base, pasticceria e confetteria, gelati, alimenti pronti», designati dal marchio anteriore e compresi nella classe 39.

 Sulla somiglianza tra i prodotti oggetto dei servizi di cui trattasi

37      La ricorrente sostiene che i prodotti oggetto dei servizi di cui trattasi nella fattispecie, vale a dire le bevande e i prodotti alimentari, non presentano una somiglianza sufficiente per stabilire una somiglianza tra i servizi di commercio all’ingrosso e al dettaglio di bevande e i servizi di distribuzione di prodotti alimentari. A suo avviso, le bevande e i prodotti alimentari, per loro stessa natura, rispondono a modelli di distribuzione, di commercializzazione e di consumo distinti.

38      In udienza, le parti hanno convenuto sull’interpretazione secondo cui occorre confrontare sia i prodotti oggetto dei servizi di cui trattasi sia i servizi stessi.

39      A tal riguardo, la commissione di ricorso ha correttamente dichiarato, ai punti 26 e 27 della decisione impugnata, che i prodotti oggetto dei «servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso in ambito di alimenti, frutta fresca e ortaggi, bevande alcoliche e analcoliche nonché sciroppi, pastiglie effervescenti e altri preparati per fare bevande, servizi di vendita per corrispondenza (trasporto escluso) o vendita tramite Internet, sempre di bevande e alimenti», designati dal marchio richiesto, erano identici o molto simili ai «prodotti alimentari di consumo di base» designati dal marchio anteriore. Infatti, le bevande e gli alimenti hanno la stessa natura e la medesima finalità in quanto sono destinati al consumo umano. Inoltre, tali prodotti possono essere elaborati dalle stesse imprese, sono generalmente venduti negli stessi punti vendita e spesso sono consumati insieme.

40      Ciò premesso, vanno respinti gli argomenti della ricorrente che mirano a contestare la somiglianza tra i servizi di cui trattasi perché i prodotti oggetto dei servizi stessi non si somigliano abbastanza.

 Sulla definizione dei servizi di distribuzione e di quelli di commercio all’ingrosso

41      La ricorrente ritiene che la commissione di ricorso abbia errato nel ritenere che i servizi di cui trattasi, compresi nella classe 35, fossero identici o simili a quelli, compresi nella classe 39, contrassegnati dal marchio anteriore. Essa avrebbe fondato il proprio ragionamento su un’interpretazione erronea del termine «distribuzione», il cui significato si dovrebbe dedurre dalla classificazione di Nizza. L’interveniente avrebbe interpretato il termine «distribuzione» scegliendo deliberatamente di registrare il marchio anteriore per servizi compresi segnatamente nella classe 39. Pertanto, il termine «distribuzione» si riferirebbe soltanto ai servizi di carico, di consegna, di stoccaggio e di trasporto.

42      Per quanto riguarda, da un lato, la definizione dei servizi di distribuzione e di commercio all’ingrosso, occorre respingere l’argomento della ricorrente relativo alla comprensione del termine «distribuzione» e dell’espressione «commercio all’ingrosso» nel linguaggio comune. Infatti, la ricorrente non precisa per quale motivo le definizioni di tali nozioni da essa proposte consentano di escludere l’identità dei servizi di cui trattasi.

43      Dall’altro lato, per quanto riguarda l’asserito carattere determinante della classificazione di Nizza ai fini della definizione dei servizi, va ricordato che, secondo la regola 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1), come modificato, tale classificazione serve esclusivamente a fini amministrativi. Pertanto, quest’ultima non può determinare, di per sé, la natura e le caratteristiche dei servizi di cui trattasi nella fattispecie.

44      Ciò premesso, la definizione del concetto di distribuzione proposta dalla ricorrente, fondata sul testo della classe 39, non può essere accolta. Peraltro, la nota esplicativa relativa alla classe 39, citata dalla ricorrente, non costituisce un’elencazione esaustiva dei servizi compresi in tale classe.

 Sull’asserita assenza di somiglianza tra i servizi di distribuzione e quelli di commercio all’ingrosso

45      Secondo la ricorrente, i servizi di commercio all’ingrosso sono distinti dai servizi di distribuzione. Alla luce delle decisioni dell’UAMI e delle note esplicative relative alle classi 35 e 39 della classificazione di Nizza, tali due categorie di servizi non sarebbero simili, né per la loro natura né per la loro finalità, e non potrebbero essere considerate come complementari rispetto al pubblico di riferimento. Inoltre, contrariamente ai servizi di distribuzione, i servizi di commercio all’ingrosso e al dettaglio non includerebbero il trasporto di merci.

46      A tal riguardo, dalla regola 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2868/95 (v. supra, punto 43), risulta che dei servizi non possono essere considerati differenti solo perché figurano in classi diverse dell’Accordo di Nizza. Tale regola è corroborata dalla giurisprudenza secondo cui non è necessario che i prodotti o i servizi rientrino nella stessa classe, o nella stessa categoria all’interno di una determinata classe, per poter essere confrontati e accertare o escludere la somiglianza tra di essi [v. sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2006, Gagliardi/UAMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU), T‑392/04, non pubblicata nella Raccolta, punto 77 e giurisprudenza ivi citata]. Pertanto, occorre respingere l’argomento della ricorrente relativo alla scelta deliberata dell’interveniente di registrare il marchio anteriore soltanto per servizi rientranti nella classe 39.

47      Occorre peraltro osservare che i servizi di distribuzione e i servizi di commercio all’ingrosso consentono la commercializzazione di un prodotto e hanno una funzione intermedia tra la produzione e il consumo finale di un prodotto. Tali due categorie di servizi partecipano alla realizzazione di uno stesso obiettivo ultimo, che è la vendita al consumatore finale.

48      Alla luce della giurisprudenza citata supra al punto 33, occorre rilevare inoltre lo stretto legame esistente tra tali due categorie di servizi, in quanto un grossista può avvalersi dei servizi di distribuzione e un distributore può ugualmente utilizzare i servizi di commercio all’ingrosso. Inoltre, un grossista può offrire servizi di distribuzione, così come il commercio all’ingrosso può far parte dei servizi proposti da un distributore.

49      L’affermazione della ricorrente, secondo cui la distribuzione non è caratteristica della natura dei servizi di commercio all’ingrosso, ammesso che sia fondata, non è idonea, di per sé, ad escludere la somiglianza tra le due categorie di servizi.

50      I restanti argomenti dedotti dalla ricorrente partono dalla premessa erronea che i servizi di distribuzione consistano esclusivamente in servizi di trasporto e di consegna. Orbene, tali servizi rappresentano solo una parte delle attività comprese nei servizi di distribuzione.

51      Da quanto precede, deriva che la commissione di ricorso ha correttamente rilevato, al punto 27 della decisione impugnata, la somiglianza tra i servizi di commercio all’ingrosso contrassegnati dal marchio richiesto e i servizi di distribuzione contrassegnati dal marchio anteriore, poiché i prodotti oggetto di tali servizi sono identici o molto simili.

 Sull’asserita assenza di somiglianza tra i servizi di distribuzione e quelli di vendita al dettaglio

52      La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha errato nel confrontare i servizi di cui trattasi nella fattispecie ponendosi nella prospettiva del produttore anche se i servizi di vendita al dettaglio sono destinati al consumatore finale. Essa rileva altresì che tali due categorie di servizi sono distinte, sia per la loro natura sia per il loro scopo, e non sono complementari né dal punto di vista del produttore né da quello del consumatore finale. Peraltro, i dettaglianti non proporrebbero servizi di trasporto a terzi.

53      A tal riguardo, dal precedente punto 21 risulta che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, secondo la percezione che il pubblico di riferimento ha dei servizi di cui trattasi. Inoltre, ai precedenti punti da 26 a 31 si è constatato che il pubblico di riferimento era composto di professionisti. Pertanto, la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore di valutazione non ponendosi nella prospettiva del consumatore finale.

54      Per quanto riguarda il carattere asseritamente distinto dello scopo dei servizi di vendita al dettaglio rispetto a quello dei servizi di distribuzione, va rilevato che tali servizi hanno lo stesso scopo ultimo, che consiste nella vendita al consumatore finale. Come ha giustamente rilevato la commissione di ricorso al punto 28 della decisione impugnata, queste due categorie di servizi consistono nel fornire i prodotti ai consumatori finali. Tale valutazione non è contraddetta dalla giurisprudenza in base alla quale lo scopo del commercio al dettaglio è la vendita di prodotti ai consumatori, che comprende, oltre all’atto giuridico di vendita, tutta l’attività svolta dall’operatore per indurre alla conclusione dell’atto stesso, e in base alla quale tale attività consiste, in particolare, nella selezione di un assortimento dei prodotti messi in vendita e nell’offerta di varie prestazioni volte a indurre il consumatore a concludere detto atto con il commerciante in questione piuttosto che con un concorrente [v. sentenze della Corte del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C‑418/02, Racc. pag. I‑5873, punto 34, e del Tribunale del 15 febbraio 2011, Yorma’s/UAMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S), T‑213/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 33 e giurisprudenza ivi citata].

55      In ogni caso, come ha giustamente rilevato all’udienza l’interveniente, la ricorrente non può fondare il proprio argomento sul punto 34 della sentenza Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, citata supra al punto 54. Infatti, tale giurisprudenza si iscrive nell’ambito ben limitato della domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundespatentgericht (Corte federale dei brevetti), il quale ha chiesto alla Corte se il commercio al dettaglio di merci costituisse un servizio ai sensi dell’articolo 2 della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1). Orbene, l’interpretazione data dalla Corte in detta causa non può costituire una definizione esaustiva e di portata generale della nozione di servizio di vendita al dettaglio.

56      Alla luce della giurisprudenza citata supra al punto 33, deve essere confermata la valutazione della commissione di ricorso, secondo cui i servizi di vendita al dettaglio e quelli di distribuzione sono complementari. Infatti, i fornitori di servizi di vendita al dettaglio si avvalgono di norma dei servizi dei distributori al fine di esercitare la propria attività, segnatamente per portare i prodotti fino ai propri punti vendita. Inoltre, dato che le attività di distribuzione e quelle di vendita al dettaglio perseguono la medesima finalità e intervengono in una fase relativamente avanzata del processo di commercializzazione, è possibile che il pubblico di riferimento pensi che tali servizi siano forniti dalla stessa impresa.

57      Ciò premesso, la commissione di ricorso ha correttamente rilevato, al punto 28 della decisione impugnata, che i servizi di distribuzione e quelli di vendita al dettaglio erano simili per quanto riguarda i prodotti identici o molto simili.

 Sul confronto tra i segni

58      La commissione di ricorso ha giustamente rilevato che i marchi in conflitto presentavano un debole grado di somiglianza visiva, ma erano identici sui piani fonetico e concettuale, il che non è peraltro contestato dalle parti.

 Sul rischio di confusione

59      Nel caso di specie, occorre confermare la valutazione della commissione di ricorso, che ha dichiarato, al punto 42 della decisione impugnata, che il carattere distintivo del marchio anteriore era complessivamente piuttosto debole, il che non è peraltro contestato dalle parti.

60      Nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione, occorre quindi ricordare la somiglianza tra i servizi di cui trattasi, la debole somiglianza tra i segni in conflitto sul piano visivo e la loro identità sui piani fonetico e concettuale, nonché il debole carattere distintivo del marchio anteriore. Ciò premesso, la commissione di ricorso ha correttamente concluso per l’esistenza di un rischio di confusione per il pubblico di riferimento.

61      Da tutto quanto precede, risulta che il motivo unico deve essere respinto come infondato.

62       Pertanto, il ricorso va interamente respinto.

 Sulle spese

63      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI e l’interveniente ne hanno fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Basic AG Lebensmittelhandel è condannata alle spese.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 giugno 2014.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.