Language of document : ECLI:EU:T:2014:585

Causa T‑372/11

Basic AG Lebensmittelhandel

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo basic – Marchio comunitario figurativo anteriore BASIC – Impedimento relativo alla registrazione – Somiglianza tra i servizi – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 26 giugno 2014

1.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

2.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento – Livello di attenzione del pubblico

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

3.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi figurativi basic e BASIC

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

4.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Complementarità dei prodotti o dei servizi

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

5.      Marchio comunitario – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ogni caso concreto

6.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Registrazione anteriore del marchio in taluni Stati membri – Rilevanza

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 21, 22)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 24, 27)

3.      Per il pubblico di riferimento costituito da professionisti sussiste un rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, tra il segno figurativo basic, di cui è chiesta la registrazione come marchio comunitario per prodotti e servizi compresi nelle classi 35 e 39 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e il marchio figurativo BASIC anteriormente registrato come marchio comunitario per servizi compresi nelle classi 35, 37 e 39, dati la somiglianza tra i servizi di cui trattasi, la debole somiglianza tra i segni in conflitto sul piano visivo e la loro identità sui piani fonetico e concettuale, nonché il debole carattere distintivo del marchio anteriore.

(v. punti 30, 58‑60)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 32, 33)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 34)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 35)