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Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 – De Nicola / BEI

(Causa T-418/11) 1

(«Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della BEI – Assicurazione malattia – Diniego di presa in carico di spese mediche – Domanda di designazione di un medico indipendente – Termine ragionevole – Rigetto di una domanda di avviare una procedura di conciliazione – Domanda di annullamento – Domanda di rimborso di spese mediche – Litispendenza»)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: inizialmente T. Gilliams e F. Martin, successivamente T. Gilliams e G. Nuvoli, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Impugnazione volta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 28 giugno 2011, De Nicola/BEI (F-49/10, non ancora pubblicata nella Raccolta).

Dispositivo

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 28 giugno 2011, De Nicola/BEI (F 49/10), è annullata nella parte in cui essa respinge le conclusioni del sig. Carlo De Nicola volte all’annullamento della decisione della Banca europea per gli investimenti (BEI), recante rigetto della sua domanda di designazione di un terzo medico.

Per il resto, l’impugnazione è respinta.

La decisione della BEI, che rigetta, in quanto tardiva, la domanda del sig. De Nicola di designare un terzo medico, è annullata.

Il sig. De Nicola e la BEI sopporteranno le proprie spese relative sia al giudizio dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sia al presente giudizio.

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1 GU C 282 del 24.9.2011.