Language of document : ECLI:EU:T:2022:836

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

13 luglio 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Indipendenza dei giudici – Primato del diritto dell’Unione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Obbligo di leale cooperazione – Revoca dell’immunità penale e sospensione dalle funzioni di un giudice disposte dall’Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Mancanza di indipendenza e imparzialità di tale sezione – Modifica della composizione del collegio giudicante chiamato a conoscere di una causa precedentemente assegnata a tale giudice – Divieti per gli organi giurisdizionali nazionali di mettere in discussione la legittimità di un organo giurisdizionale, di compromettere il funzionamento di quest’ultimo o di valutare la legalità o l’efficacia della nomina dei giudici o dei poteri giurisdizionali di questi ultimi a pena di sanzioni disciplinari – Obbligo per gli organi giurisdizionali di cui trattasi e per le autorità competenti a designare e modificare la composizione dei collegi giudicanti di disapplicare le misure di revoca dell’immunità e di sospensione del giudice interessato – Obbligo per i medesimi organi giurisdizionali e le medesime autorità di disapplicare le disposizioni nazionali che prevedono detti divieti»

Nelle cause riunite C‑615/20 e C‑671/20,

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisioni del 18 novembre 2020 e del 9 dicembre 2020, pervenute in cancelleria in queste stesse date, nei procedimenti penali a carico di

YP e a. (C‑615/20),

M. M. (C‑671/20),

con l’intervento di:

Prokuratura Okręgowa w Warszawie,

Komisja Nadzoru Finansowego e a. (C‑615/20),

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal (relatrice), E. Regan e L.S. Rossi, presidenti di sezione, M. Ilešič, N. Piçarra, I. Jarukaitis, A. Kumin, N. Jääskinen, I. Ziemele, J. Passer, Z. Csehi e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: M. Siekierzyńska, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 giugno 2022,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Prokuratura Okręgowa w Warszawie, rappresentata da S. Bańko, M. Dubowski e A. Reczka;

–        per YP, rappresentato da B. Biedulski, adwokat;

–        per il governo polacco, rappresentato da B. Majczyna, K. Straś e S. Żyrek, in qualità di agenti;

–        per il governo belga, rappresentato da M. Jacobs, C. Pochet e L. Van den Broeck, in qualità di agenti;

–        per il governo danese, rappresentato da J. Farver Kronborg, J. Nymann-Lindegren, V. Pasternak Jørgensen e M. Søndahl Wolff, in qualità di agenti;

–        per il governo dei Paesi Bassi, rappresentato da K. Bulterman, A.M. de Ree e C.S. Schillemans, in qualità di agenti;

–        per il governo finlandese, rappresentato da H. Leppo, in qualità di agente;

–        per il governo svedese, rappresentato da A. Runeskjöld e H. Shev, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, rappresentata da K. Herrmann e P.J.O. Van Nuffel, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 dicembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 2 e dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché del principio del primato del diritto dell’Unione, del principio di leale cooperazione, sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, e del principio di certezza del diritto.

2        Tali domande sono state presentate, da un lato, nell’ambito di procedimenti penali avviati dalla Prokuratura Okręgowa w Warszawie (Procuratore regionale, Varsavia, Polonia) a carico di YP e a. per vari reati e, dall’altro, nell’ambito di un procedimento che oppone lo stesso Procuratore regionale a M. M. in merito alla costituzione di un’ipoteca obbligatoria su un immobile appartenente a quest’ultimo.

 Contesto normativo

 Costituzione

3        L’articolo 45, paragrafo 1, della Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Costituzione della Repubblica di Polonia) (in prosieguo: la «Costituzione») prevede quanto segue:

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente e pubblicamente, senza ritardi eccessivi, da un tribunale competente, indipendente e imparziale».

4        In forza dell’articolo 179 della Costituzione, il presidente della Repubblica nomina i giudici, su proposta della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) (in prosieguo: la «KRS»), a tempo indeterminato.

5        L’articolo 180 della Costituzione così dispone:

«1.      I giudici sono inamovibili.

2.      Un giudice non può essere rimosso o sospeso dalle sue funzioni, trasferito a un altro organo giurisdizionale o a un’altra funzione contro la sua volontà, se non in applicazione di una decisione giudiziaria, e unicamente nei casi previsti dalla legge.

(...)».

6        L’articolo 181 della Costituzione prevede quanto segue:

«I giudici non possono essere ritenuti penalmente responsabili o privati della libertà senza il previo consenso di un organo giurisdizionale indicato dalla legge. (...)».

 Legge sulla Corte suprema

7        L’ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 5), ha istituito, in particolare, in seno al Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), una nuova sezione denominata Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) (in prosieguo: la «Sezione disciplinare»), contemplata dall’articolo 3, punto 5, di tale legge.

8        L’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, della legge sulla Corte suprema nonché di altre leggi), del 20 dicembre 2019 (Dz. U. del 2020, posizione 190), entrata in vigore il 14 febbraio 2020, ha modificato la legge sulla Corte suprema, in particolare inserendo un nuovo punto 1a nell’articolo 27, paragrafo 1, di quest’ultima legge.

9        Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, della legge sulla Corte suprema così modificata:

«Rientrano nella competenza della Sezione disciplinare:

1)      le cause disciplinari:

(...)

b)      trattate dal [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] in relazione ai procedimenti disciplinari avviati in forza delle seguenti leggi:

(...)

–        [l’ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari), del 27 luglio 2001 (Dz. U. del 2001, n. 98, posizione 1070)];

–        (...)

(...)

1a)      le cause concernenti l’autorizzazione all’esercizio dell’azione penale nei confronti dei giudici, dei giudici ausiliari, dei procuratori e dei sostituti procuratori e l’adozione nei loro confronti della misura della custodia cautelare;

(...)».

 Legge sugli organi giurisdizionali ordinari

10      L’articolo 41b della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, menzionata al punto 9 della presente sentenza, come modificata dalla legge del 20 dicembre 2019, di cui al punto 8 di questa medesima sentenza (in prosieguo: la «legge sugli organi giurisdizionali ordinari»), così dispone:

«1.      L’autorità competente a esaminare un reclamo o una domanda concernente l’attività di un organo giurisdizionale è il presidente di tale organo.

(...)

3.      Le autorità competenti a esaminare un reclamo concernente l’attività del presidente di un [Sąd Rejonowy (tribunale circondariale, Polonia)], del presidente di un [Sąd Okręgowy (tribunale regionale, Polonia)] o del presidente di un [Sąd Apelacyjny (Corte d’appello, Polonia)] sono, rispettivamente, il presidente del [Sąd Okręgowy (Tribunale regionale)], il presidente del [Sąd Apelacyjny (Corte d’appello)] e la [KRS]».

11      L’articolo 42a della legge sugli organi giurisdizionali ordinari stabilisce quanto segue:

«1.      Nell’ambito delle attività delle autorità giurisdizionali e degli organi di tali autorità, non è consentito mettere in discussione la legittimità [delle autorità giurisdizionali], degli organi costituzionali dello Stato o degli organi di controllo e di tutela del diritto.

2.      Un organo giurisdizionale ordinario o un altro organo del potere pubblico non può accertare o valutare la legittimità della nomina di un giudice o del potere di esercitare funzioni giurisdizionali derivanti da tale nomina».

12      L’articolo 47a, paragrafo 1, di tale legge così dispone:

«Le cause sono assegnate ai giudici e ai giudici ausiliari in modo aleatorio a seconda delle specifiche categorie di cause, fatta salva l’assegnazione di cause a un giudice in regime di reperibilità».

13      Ai sensi dell’articolo 47b di detta legge:

«1.      La modifica della composizione di un organo giurisdizionale può essere ammessa solo nel caso in cui il medesimo non possa trattare la causa nella sua composizione attuale o in presenza di un ostacolo duraturo al trattamento della causa nella sua composizione attuale. Le disposizioni dell’articolo 47a si applicano mutatis mutandis.

(...)

3.      Le decisioni di cui [al paragrafo 1] (...) sono adottate dal presidente dell’organo giurisdizionale o da un giudice designato da quest’ultimo».

14      L’articolo 80 della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari stabilisce quanto segue:

«1.      Un giudice non può essere detenuto né perseguito penalmente senza l’autorizzazione dell’organo giurisdizionale disciplinare competente. (...)

(...)

2c.      L’organo giurisdizionale disciplinare adotta una risoluzione che autorizza a perseguire penalmente un giudice se sussistono motivi sufficientemente legittimi per ritenere che quest’ultimo abbia commesso il reato. La risoluzione contiene la decisione avente ad oggetto l’autorizzazione a perseguire penalmente il giudice, nonché la sua motivazione.

(...)».

15      L’articolo 107, paragrafo 1, di tale legge è così formulato:

«I giudici rispondono, a livello disciplinare, delle inadempienze professionali (illeciti disciplinari), compresi i casi di:

(...)

2)      atti o omissioni idonei a ostacolare o compromettere seriamente il funzionamento di un’autorità giurisdizionale;

3)      atti che mettano in discussione l’esistenza del rapporto di lavoro di un giudice, l’efficacia della nomina di un giudice o la legittimità di un organo costituzionale della Repubblica di Polonia;

(...)».

16      Ai sensi dell’articolo 110, paragrafo 2a, di detta legge:

«(...) Nelle cause di cui all’articolo 80 (...) l’organo giurisdizionale competente in primo grado è il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], quale giudice monocratico della Sezione disciplinare, e, in secondo grado, il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], in formazione collegiale di tre giudici della Sezione disciplinare».

17      L’articolo 129, paragrafi da 1 a 3, della medesima legge stabilisce quanto segue:

«1.      L’organo giurisdizionale disciplinare può sospendere dalle sue funzioni un giudice se nei suoi confronti è stato avviato un procedimento disciplinare (...) e, altresì, ove adotti una decisione che autorizza l’avvio di un procedimento penale a suo carico.

2.      Qualora l’organo giurisdizionale disciplinare adotti una decisione che autorizza l’avvio di un procedimento penale a carico di un giudice per un reato doloso in relazione al quale vige l’obbligatorietà dell’azione penale, esso sospende d’ufficio l’interessato dalle sue funzioni.

3.      Nel sospendere un giudice dalle sue funzioni, l’organo giurisdizionale disciplinare riduce, in una misura compresa tra il 25% e il 50%, l’ammontare della sua retribuzione per la durata di detta sospensione; (…)».

 Codice penale

18      L’articolo 241, paragrafo 1, del kodeks karny (codice penale) dispone che «chiunque renda pubbliche, senza autorizzazione, notizie relative all’indagine penale prima che esse siano rese note nel procedimento giurisdizionale è punito con una pena pecuniaria, con lavori socialmente utili o con una pena privativa della libertà fino a due anni».

 Codice di procedura penale

19      L’articolo 439, paragrafo 1, del kodeks postępowania karnego (codice di procedura penale) stabilisce quanto segue:

«Indipendentemente dai limiti del ricorso e dai motivi di ricorso dedotti, nonché dall’incidenza della violazione sul contenuto della decisione, il giudice d’appello annulla in udienza la decisione impugnata se:

1)      una persona che non è legittimata a statuire o non ne ha la capacità o che è oggetto di esclusione a norma dell’articolo 40 ha preso parte alla decisione;

2)      il tribunale non era regolarmente composto o uno dei suoi membri non è stato presente per tutta la durata dell’udienza;

(...)».

 Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

 Causa C615/20

20      Sulla base di un atto di imputazione, datato 7 febbraio 2017, emesso dal Procuratore regionale di Varsavia, YP e altri tredici imputati sono stati sottoposti a procedimento penale dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia) per una serie di reati a danno di 229 vittime. Tale causa è stata assegnata a un collegio giudicante in composizione monocratica di tale organo giurisdizionale, costituito dal giudice I.T. Il fascicolo di cui al procedimento principale ammonta a 197 volumi e più di un centinaio di udienze si sono già svolte dinanzi a detto giudice, durante le quali gli imputati, le vittime e oltre 150 testimoni sono stati sentiti. Alla data di presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑615/20, il procedimento giungeva alla sua fase finale, in quanto solo alcuni testimoni e periti dovevano ancora essere sentiti.

21      Il 14 febbraio 2020 la Prokuratura Krajowa Wydział Spraw Wewnętrznych (Procura nazionale, sezione Affari interni, Polonia) ha presentato alla Sezione disciplinare una domanda di autorizzazione a procedere penalmente nei confronti del giudice I.T., poiché «il 18 dicembre 2017, a Varsavia, in qualità di funzionario dello Stato (...) [è] pubblicamente venuto meno ai doveri propri della sua funzione (...) e [ha violato] le sue competenze (...), in quanto ha autorizzato taluni rappresentanti dei mass media a registrare immagini e suoni durante l’udienza dinanzi al [Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia)] nella causa (...), nonché durante la pronuncia della decisione in detta causa e l’esposizione orale della sua motivazione, e in quanto, in tal modo, ha divulgato a persone non autorizzate, senza il necessario consenso legale della persona autorizzata, informazioni provenienti dal procedimento istruttorio del Procuratore regionale di Varsavia nella causa (...), informazioni che egli aveva ottenuto nell’esercizio delle sue funzioni e, di conseguenza, in quanto ha agito a danno dell’interesse pubblico, il che costituisce reato ai sensi dell’articolo 231, paragrafo 1, del codice penale, in combinato disposto con l’articolo 266, paragrafo 2, l’articolo 241, paragrafo 1, e l’articolo 11, paragrafo 2, del medesimo codice».

22      Il 9 giugno 2020 la Sezione disciplinare, statuendo in primo grado in composizione monocratica, non ha accolto tale domanda. Su ricorso della procura nazionale, questa stessa sezione, statuendo in secondo grado in formazione collegiale di tre giudici, ha autorizzato, con risoluzione del 18 novembre 2020 (in prosieguo: la «risoluzione controversa»), l’avvio di un procedimento penale a carico del giudice I.T., ha sospeso quest’ultimo dalle sue funzioni e ha ridotto nella misura del 25% l’ammontare della sua retribuzione per la durata di detta sospensione.

23      Il giudice del rinvio, che è il collegio giudicante del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) attualmente competente per il procedimento penale di cui al punto 20 della presente sentenza, e di cui il giudice I.T. fa parte in qualità di giudice unico, rileva che la risoluzione controversa è tale da poter ostare a che detto collegio giudicante possa proseguire il procedimento di cui trattasi.

24      È in detto contesto che il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 47 [della Carta], nonché il diritto, in esso sancito, a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, e il diritto a che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, debba essere interpretato nel senso che esso osta alle disposizioni del diritto nazionale (…) ossia [all’articolo 80, all’articolo 110, paragrafo 2a, e all’articolo 129 della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari] e all’articolo 27, paragrafo 1, punto 1a, della [legge sulla Corte suprema] che consentono [alla Sezione disciplinare] di revocare l’immunità ad un giudice e di sospenderlo dalle sue funzioni, e quindi, di fatto, di privare il giudice delle funzioni giudicanti nelle cause a lui assegnate, in particolare considerato che:

a)      la Sezione disciplinare non può essere considerata un giudice ai sensi dell’articolo 47 della [Carta], dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e dell’articolo 45, paragrafo 1, della [Costituzione] [sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982];

b)      i membri della [Sezione disciplinare] hanno legami molto marcati con il potere legislativo ed esecutivo (ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia, C‑791/19 R, EU:C:2020:277);

c)      la Repubblica di Polonia è stata obbligata a sospendere l’applicazione di alcune disposizioni della [legge sulla Corte suprema] relative alla [Sezione disciplinare], nonché ad astenersi dal rimettere le cause pendenti dinanzi a tale Sezione a un collegio giudicante non rispondente ai requisiti di indipendenza (ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia, C‑791/19 R, EU:C:2020:277).

2)      Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 2 TUE e il principio dello Stato di diritto ivi enunciato, nonché i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva risultanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, debba essere interpretato nel senso che “le norme relative al regime disciplinare di coloro che svolgono una funzione giurisdizionale” comprendono anche le disposizioni relative all’esercizio dell’azione penale nei confronti di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale, o alla privazione della libertà personale (detenzione) di quest’ultimo, come l’articolo 181 della [Costituzione], in combinato disposto con l’articolo 80 e l’articolo 129 della [legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali], ai sensi delle quali:

a)      l’esercizio dell’azione penale nei confronti di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale o la privazione della libertà personale (detenzione) di quest’ultimo, generalmente su richiesta del pubblico ministero, richiede l’autorizzazione del tribunale disciplinare competente;

b)      il tribunale disciplinare, autorizzando l’esercizio dell’azione penale nei confronti di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale o la privazione della libertà personale (detenzione) di quest’ultimo, ha la facoltà (e in alcuni casi l’obbligo) di sospendere il giudice interessato dalle sue funzioni;

c)      nel disporre la sospensione di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale dalle sue funzioni, il tribunale disciplinare è inoltre tenuto a ridurre la sua retribuzione, in misura prevista dalle succitate disposizioni, per la durata della sospensione.

3)      Se il diritto dell’Unione, in particolare le disposizioni richiamate nella seconda questione, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro, come l’articolo 110, paragrafo 2a, della [legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari] nonché l’articolo 27, paragrafo 1, punto 1a, della [legge sulla Corte suprema], ai sensi della quale le cause relative all’autorizzazione all’esercizio dell’azione penale nei confronti di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale o alla privazione della libertà personale (detenzione) di quest’ultimo rientrano, sia in primo, sia in secondo grado, nella competenza esclusiva di un organo quale la Sezione disciplinare, tenuto conto (individualmente o cumulativamente), in particolare, delle seguenti circostanze:

a)      l’istituzione della Sezione disciplinare ha coinciso con la modifica delle norme relative alla nomina dei membri di un organo, quale la [KRS], che partecipa al processo di selezione dei giudici e su proposta del quale sono stati nominati tutti i membri della Sezione disciplinare;

b)      il legislatore nazionale ha escluso la possibilità di designare come membro della Sezione disciplinare un giudice già in carica presso l’organo giurisdizionale di ultima istanza, quale [il Sąd Najwyższy (Corte suprema)], all’interno della cui struttura opera la suddetta sezione, di modo che solo i nuovi membri, nominati su proposta [della KRS] in composizione modificata, possono essere chiamati a far parte della Sezione disciplinare;

c)      la Sezione disciplinare è caratterizzata, in seno [al Sąd Najwyższy (Corte suprema)], da un grado elevato di autonomia;

d)      [il Sąd Najwyższy (Corte suprema)], nelle sentenze emesse in esecuzione della sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982), ha confermato che [la KRS], in composizione modificata, non costituisce un organo indipendente dal potere legislativo ed esecutivo ed inoltre che la Sezione disciplinare non costituisce un “organo giurisdizionale” ai sensi dell’articolo 47 del Carta, dell’articolo 6 della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali] e dell’articolo 45, paragrafo 1, della [Costituzione];

e)      la richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’azione penale nei confronti di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale o alla privazione della libertà personale (detenzione) di quest’ultimo proviene, generalmente, da un pubblico ministero, il cui superiore gerarchico è un organo del potere esecutivo, come il Minister Sprawiedliwości [Ministro della Giustizia], il quale può impartire istruzioni vincolanti ai pubblici ministeri in ordine al contenuto degli atti processuali, ed inoltre i membri della Sezione disciplinare e [della KRS], in composizione modificata, hanno, come affermato [dal Sąd Najwyższy (Corte suprema)], nelle decisioni di cui alla lettera d), legami molto marcati con il potere legislativo ed esecutivo, con la conseguente impossibilità di considerare la Sezione disciplinare quale soggetto in posizione di terzietà rispetto alle parti del procedimento;

f)      la Repubblica di Polonia è stata obbligata a sospendere l’applicazione di alcune disposizioni della [legge sulla Corte suprema] relative alla Sezione disciplinare, nonché ad astenersi dal rimettere le cause pendenti dinanzi a tale sezione a un collegio giudicante non rispondente ai requisiti di indipendenza, conformemente all’ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia (C‑791/19 R, EU:C:2020:277).

4)      Se, in caso di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’azione penale nei confronti di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale e di sospensione del giudice interessato dalle sue funzioni, con contestuale riduzione della sua retribuzione per la durata di tale sospensione, il diritto dell’Unione, in particolare le disposizioni di cui alla seconda questione nonché i principi del primato, di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, e di certezza del diritto, debba essere interpretato nel senso che esso osta al riconoscimento di un carattere vincolante della suddetta autorizzazione, in particolare per quanto riguarda la sospensione del giudice dalle sue funzioni, qualora essa sia stata rilasciata da un organo come la Sezione disciplinare, con la conseguenza che:

a)      tutte le autorità dello Stato (compreso l’organo giurisdizionale del rinvio di cui fa parte il giudice al quale si riferisce tale autorizzazione, come anche le autorità competenti a designare e modificare la composizione degli organi giurisdizionali nazionali) sono obbligate a non tener conto della suddetta autorizzazione e a consentire al giudice dell’organo giurisdizionale nazionale, nei confronti del quale essa è stata rilasciata, di partecipare al collegio giudicante dell’organo giurisdizionale in questione;

b)      l’organo giurisdizionale di cui fa parte il giudice al quale si riferisce l’autorizzazione è un organo giurisdizionale precostituito per legge, ovvero un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, e può quindi pronunciarsi, in qualità di “organo giurisdizionale”, su questioni relative all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione».

25      Nelle loro osservazioni scritte, YP, il Procuratore regionale di Varsavia e la Commissione europea hanno affermato che il ricorso proposto da detto Procuratore regionale avverso la decisione di rinvio nella causa C‑615/20 era stato respinto con ordinanza del 24 febbraio 2021 del Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia, Polonia), in quanto quest’ultimo organo giurisdizionale aveva giudicato che la risoluzione controversa poteva non rivestire il carattere di decisione giudiziaria per il motivo che essa era stata adottata dalla Sezione disciplinare, la quale non costituirebbe un organo giurisdizionale indipendente.

 Causa C671/20

26      Il Procuratore regionale di Varsavia ha accusato M. M. di diversi reati, in particolare di aver omesso di depositare l’istanza di dichiarazione di fallimento di una società, aver impedito la soddisfazione dei creditori di quest’ultima, aver omesso di depositare i bilanci di questa stessa società e aver commesso una frode bancaria.

27      In tale contesto il procuratore ha disposto, con decisione del 9 giugno 2020, la costituzione di un’ipoteca obbligatoria su un immobile appartenente a M. M. e alla moglie, al fine di garantire il pagamento di un’eventuale pena pecuniaria e di eventuali spese giudiziarie cui avrebbe potuto essere condannato M. M. Quest’ultimo ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia), organo giurisdizionale presso il quale la causa relativa a tale ricorso è stata assegnata al giudice I.T.

28      A seguito dell’adozione della risoluzione controversa che ha, tra l’altro, sospeso il giudice I.T. dalle sue funzioni, il presidente del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia), sul fondamento dell’articolo 47b, paragrafi 1 e 3, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, ha emesso, il 24 novembre 2020, un’ordinanza con la quale ha incaricato la presidente della sezione di cui faceva parte il giudice I.T. di modificare la composizione del collegio giudicante nelle cause che erano state assegnate a tale giudice, ad eccezione della causa nella quale detto giudice I.T. aveva investito la Corte della domanda di pronuncia pregiudiziale oggetto della causa C‑615/20. Di conseguenza, tale presidente di sezione ha emesso, facendo ricorso a uno strumento informatico e conformemente alle disposizioni dell’articolo 47a e dell’articolo 47b, paragrafo 3, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, un’ordinanza mediante la quale si è proceduto alla riassegnazione delle cause inizialmente assegnate al giudice I.T., tra cui la causa di cui al punto 27 della presente sentenza.

29      Secondo il giudice del rinvio, vale a dire un altro collegio giudicante in composizione monocratica del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) al quale tale causa è stata riassegnata, detta successione di eventi testimonia che il presidente di tale tribunale ha riconosciuto efficacia vincolante alla risoluzione controversa, ritenendo che la sospensione dalle funzioni del giudice I.T. ostasse a che detta causa fosse esaminata da tale giudice o che esistesse un ostacolo duraturo a un siffatto esame, ai sensi dell’articolo 47b, paragrafo 1, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari.

30      È in tale contesto che il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 2 TUE e il principio dello Stato di diritto ivi enunciato, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, nonché i principi del primato, di leale cooperazione e di certezza del diritto, debba essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione della normativa di uno Stato membro, come l’articolo 41b, paragrafi 1 e 3, della [legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari], in modo che il presidente dell’organo giurisdizionale possa decidere, autonomamente e senza alcun controllo giurisdizionale, di modificare la composizione dell’organo giurisdizionale, in seguito al rilascio da parte di un organo, come [la Sezione disciplinare], dell’autorizzazione all’esercizio dell’azione penale nei confronti di un giudice che ha partecipato al collegio giudicante dell’organo giurisdizionale originariamente designato (il giudice del tribunale regionale), la quale prevede la sospensione obbligatoria di tale giudice dalle sue funzioni, il che implica, in particolare, il divieto per il suddetto magistrato di partecipare ai collegi giudicanti dell’organo giurisdizionale nelle cause per le quali era stato designato, comprese le cause che gli sono state assegnate prima del rilascio della suddetta autorizzazione.

2)      Se il diritto dell’Unione, in particolare le disposizioni richiamate nella prima questione pregiudiziale, debba essere interpretato nel senso che esso osta:

a)      alla normativa di uno Stato membro, come l’articolo 42a, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 107, paragrafo 1, punto 3, della [legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari], che vieta a un organo giurisdizionale nazionale di valutare, nell’ambito del controllo relativo al rispetto, da parte dello stesso organo giurisdizionale, del requisito di essere precostituito per legge, il carattere vincolante e le circostanze giuridiche dell’autorizzazione della Sezione disciplinare di cui alla prima questione, che costituiscono la causa diretta della modifica della composizione dell’organo giurisdizionale, prevedendo, al contempo, che il tentativo di una siffatta valutazione costituisce il fondamento per la responsabilità disciplinare del giudice;

b)      alla giurisprudenza di un organo nazionale, come il Trybunał Konstytucyjny [Corte costituzionale, Polonia], conformemente alla quale gli atti delle autorità nazionali, quali il [Presidente della Repubblica] e la [KRS], relativi alla nomina dei membri di un organo, come la Sezione disciplinare, non sono soggetti al controllo giurisdizionale, nemmeno dal punto di vista del diritto dell’Unione, indipendentemente dalla gravità e dall’entità della violazione, e l’atto di nomina di una persona alla funzione di giudice ha carattere definitivo e irrevocabile.

3)      Se il diritto dell’Unione, in particolare le disposizioni richiamate alla prima questione, debba essere interpretato nel senso che esso osta al riconoscimento del carattere vincolante dell’autorizzazione di cui alla prima questione, in particolare per quanto riguarda la sospensione di un giudice dalle sue funzioni, in quanto rilasciata da un organo come la Sezione disciplinare, con la conseguenza che:

a)      tutte le autorità dello Stato (compreso il giudice del rinvio, come anche le autorità competenti a designare e modificare la composizione degli organi giurisdizionali nazionali, in particolare il presidente dell’organo giurisdizionale) sono obbligate a non tener conto della suddetta autorizzazione e a consentire al giudice dell’organo giurisdizionale nazionale, nei confronti del quale essa era stata rilasciata, di partecipare al collegio giudicante dell’organo giurisdizionale in questione;

b)      l’organo giurisdizionale del cui collegio non fa parte il giudice originariamente designato per trattare la causa, per il solo motivo che nei suoi confronti era stata rilasciata la suddetta autorizzazione, non costituisce un organo giurisdizionale precostituito per legge e non può quindi pronunciarsi in qualità di “organo giurisdizionale” sulle questioni relative all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione.

4)      Se ai fini delle risposte da dare alle suddette questioni sia rilevante il fatto che la Sezione disciplinare e la Corte costituzionale non garantiscono una tutela giurisdizionale effettiva, a causa della mancanza di indipendenza e delle accertate violazioni delle disposizioni relative alla nomina dei loro membri».

 Procedimento dinanzi alla Corte

31      I due distinti collegi giudicanti del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) che hanno proposto i presenti rinvii pregiudiziali (in prosieguo: i «giudici del rinvio») hanno chiesto che detti rinvii fossero sottoposti al procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte. A sostegno di tali domande, i giudici del rinvio hanno affermato, in sostanza, che il ricorso a un siffatto procedimento era giustificato nel caso di specie, dal momento che le risposte alle questioni sollevate sono tali da incidere non solo sulla loro rispettiva composizione, ma anche sulla situazione di altri giudici, oltre al giudice I.T., nei confronti dei quali la Sezione disciplinare ha adottato o avrebbe intenzione di adottare provvedimenti analoghi alla risoluzione controversa.

32      L’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura prevede che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, il presidente della Corte può decidere, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento.

33      Occorre ricordare che siffatto procedimento accelerato costituisce uno strumento procedurale destinato a rispondere a una situazione di urgenza straordinaria. Peraltro, dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che il procedimento accelerato può non essere applicato qualora il carattere delicato e complesso dei problemi giuridici sollevati da una causa si presti difficilmente all’applicazione di un procedimento del genere, in particolare quando non appare opportuno abbreviare la fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte [sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 54 nonché giurisprudenza ivi citata].

34      Nel caso di specie, il presidente della Corte ha deciso, con decisioni del 9 dicembre 2020 e del 21 gennaio 2021, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, che non occorreva accogliere le domande di cui al punto 31 della presente sentenza.

35      Infatti, se è pur vero che le questioni sollevate riguardano disposizioni fondamentali del diritto dell’Unione, esse rivestono nondimeno un carattere complesso e delicato e si inseriscono in un contesto processuale nazionale a sua volta relativamente complesso, cosicché esse non si prestavano affatto a un procedimento in deroga alle norme procedurali ordinarie. Inoltre, si è altresì tenuto conto del fatto che altre cause pendenti dinanzi alla Corte, e che sollevano questioni analoghe a quelle sottoposte nelle presenti cause, si trovavano già in fasi avanzate del procedimento.

36      Tuttavia, in dette decisioni del 9 dicembre 2020 e del 21 gennaio 2021 il presidente della Corte ha deciso di sottoporre le presenti cause a un trattamento prioritario, conformemente all’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di procedura. Oltre a ciò, con la medesima decisione del 21 gennaio 2021, le cause C‑615/20 e C‑671/20 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.

37      Al termine della fase scritta del procedimento in tali cause queste ultime sono state sospese, con decisione del presidente della Corte del 28 ottobre 2021, in attesa della chiusura della fase scritta del procedimento nella causa C‑204/21, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), tenuto conto degli stretti collegamenti esistenti tra le questioni sollevate in queste tre cause. A seguito di detta chiusura, il procedimento nelle presenti cause riunite ha ripreso il suo corso il 23 febbraio 2022.

 Sulla ricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale

38      Il governo polacco e il Procuratore regionale di Varsavia sostengono che le domande di pronuncia pregiudiziale sarebbero irricevibili per vari motivi.

39      In primo luogo essi affermano che, poiché i procedimenti principali sono disciplinati esclusivamente dal diritto penale nazionale, il quale rientrerebbe nella competenza esclusiva degli Stati membri, tali procedimenti avrebbero carattere puramente interno e non presenterebbero alcun collegamento con le disposizioni del diritto dell’Unione sulle quali vertono le questioni sottoposte alla Corte. Per quanto riguarda, in particolare, un atto quale la risoluzione controversa, dall’articolo 5 TUE e dagli articoli 3 e 4 TFUE risulterebbe, in tal senso, che spetta ai soli Stati membri decidere di conferire un’immunità penale ai giudici e, in caso affermativo, determinare la portata e il procedimento di eventuale revoca di tale immunità, nonché le conseguenze derivanti da una siffatta revoca dell’immunità.

40      A tale riguardo, occorre, da un lato, ricordare che, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri, in particolare, l’istituzione, la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi giurisdizionali nazionali, nonché le norme che disciplinano il processo di nomina dei giudici o, ancora, quelle applicabili al loro status e all’esercizio delle loro funzioni, quali il regime disciplinare ad essi applicabile o le condizioni in cui la loro immunità può essere revocata e le loro funzioni sospese, rientrino nella competenza di detti Stati, gli stessi, nell’esercizio di tale competenza, sono nondimeno tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione e, in particolare, dagli articoli 2 e 19 TUE [v., in tal senso, sentenze del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punti 56, da 60 a 62 e 95 nonché giurisprudenza ivi citata, e del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 38 nonché giurisprudenza ivi citata].

41      Dall’altro lato, è necessario constatare che gli argomenti menzionati al punto 39 della presente sentenza riguardano, in sostanza, la portata e, pertanto, l’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione sulle quali vertono le questioni pregiudiziali, nonché gli effetti che possono derivare da tali disposizioni, tenuto conto, in particolare, del primato connesso a tale diritto. Argomenti del genere, che attengono al merito delle questioni sollevate, non possono quindi, per loro stessa natura, condurre all’irricevibilità di queste ultime (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a., da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:931, punto 54 nonché giurisprudenza ivi citata).

42      In secondo luogo, il governo polacco e il Procuratore regionale di Varsavia ritengono che le domande di pronuncia pregiudiziale siano irricevibili, in quanto le risposte della Corte alle questioni sollevate non sarebbero necessarie ai fini dell’esito dei procedimenti principali e non potrebbero, in particolare, condurre a decisioni che i giudici del rinvio sarebbero in condizione di adottare nell’ambito di detti procedimenti.

43      Secondo il governo polacco, né l’uno né l’altro di tali giudici sarebbero, infatti, in condizione di mettere in discussione la risoluzione controversa. Inoltre, anche qualora la Corte autorizzasse uno di detti giudici a non tener conto di tale risoluzione, questi ultimi non disporrebbero, nel diritto nazionale, di alcuna base procedurale che consenta loro, in concreto, di riassegnare i procedimenti principali al giudice inizialmente investito di questi ultimi.

44      Il medesimo governo ritiene che le questioni pregiudiziali siano, in realtà, rilevanti solo nell’ambito del procedimento penale in corso avviato a carico del giudice I.T. Eventuali dubbi relativi all’interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione come quelle invocate dai giudici del rinvio dovrebbero, infatti, essere esaminati nell’ambito di detto procedimento penale, nel quale il giudice interessato ha la qualità di parte, e non nel contesto dei procedimenti principali di cui quest’ultimo era stato fortuitamente investito prima della sospensione dalle sue funzioni mediante la risoluzione controversa. All’udienza dinanzi alla Corte, il governo polacco ha sostenuto che tale analisi è stata, nel frattempo, corroborata dai precetti derivanti dai punti 60 e 71 della sentenza del 22 marzo 2022, Prokurator Generalny e a. (Sezione disciplinare della Corte suprema – Nomina) (C‑508/19, EU:C:2022:201).

45      Dal canto suo, il Procuratore regionale di Varsavia sostiene, per quanto riguarda il procedimento principale nella causa C‑615/20, che la decisione di sospensione di tale procedimento, disposta dal giudice del rinvio in detta causa, impedisce la chiusura del medesimo mediante la pronuncia di una sentenza, da parte di tale organo giurisdizionale, nella sua attuale composizione, e che, in caso di designazione di un nuovo collegio giudicante, il motivo di tale sospensione cesserà di esistere, poiché la risoluzione controversa concerne soltanto il giudice I.T. Quanto al procedimento principale nella causa C‑671/20, la sospensione dalle funzioni del giudice I.T. costituirebbe un ostacolo duraturo alla sua prosecuzione, il che avrebbe legittimamente giustificato la riassegnazione della causa connessa a tale procedimento, al fine di garantire l’efficacia di detto procedimento nel rispetto dei diritti degli individui di cui trattasi.

46      A tale riguardo va tuttavia rilevato che entrambi i giudici del rinvio si trovano, nel caso di specie, di fronte, nel contesto dei procedimenti principali di cui sono rispettivamente investiti, a questioni di natura procedurale che devono essere decise in limine litis e la cui soluzione dipende da un’interpretazione delle disposizioni e dei principi del diritto dell’Unione sui quali vertono le questioni pregiudiziali. Nella causa C‑615/20, dette questioni mirano infatti, in sostanza, a stabilire se, alla luce di tali disposizioni e dei principi del diritto dell’Unione, il giudice unico che compone l’organo giurisdizionale del rinvio rimanga legittimato a proseguire l’esame del procedimento principale nonostante la risoluzione controversa che lo ha sospeso dalle sue funzioni. Quanto alle questioni nella causa C‑671/20, esse sono dirette, in sostanza, a stabilire se, alla luce delle medesime disposizioni e dei medesimi principi del diritto dell’Unione, il giudice del rinvio in tale causa possa, senza rischiare che sussista la responsabilità disciplinare del giudice unico che lo compone, ritenere tale risoluzione priva di efficacia vincolante, con la conseguenza che il medesimo non è legittimato a decidere nel procedimento principale riassegnatogli a seguito di detta risoluzione e se tale procedimento debba, pertanto, essere nuovamente assegnato al giudice inizialmente incaricato di quest’ultimo.

47      Orbene, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, questioni pregiudiziali dirette, in tal modo, a consentire a un giudice del rinvio di pronunciarsi, in limine litis, su difficoltà di ordine procedurale come quelle relative alla sua competenza a conoscere di una causa pendente dinanzi ad esso o, ancora, agli effetti giuridici che occorre o meno riconoscere a una decisione giurisdizionale che osti potenzialmente al proseguimento dell’esame di una siffatta causa da parte di detto giudice, sono ricevibili ai sensi dell’articolo 267 TFUE [v., in tal senso, sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punti 100, 112 e 113 nonché giurisprudenza ivi citata; del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punti 93 e 94, nonché del 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a., da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:931, punti da 47 a 49].

48      A tale riguardo occorre rilevare che, a differenza della causa che ha dato luogo alla sentenza del 22 marzo 2022, Prokurator Generalny e a. (Sezione disciplinare della Corte suprema – Nomina) (C‑508/19, EU:C:2022:201), cui ha fatto riferimento il governo polacco, i procedimenti principali nelle presenti cause riunite sono totalmente estranei al procedimento penale avviato a carico del giudice del rinvio nella causa C‑615/20 e non hanno affatto carattere accessorio rispetto a quest’ultimo, ai sensi del punto 71 di tale sentenza. Di conseguenza, i precetti derivanti da detta sentenza non sono trasponibili ai procedimenti principali nelle presenti cause.

49      Da tutto quanto precede risulta che le presenti domande di pronuncia pregiudiziale sono ricevibili.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulle questioni dalla prima alla terza sollevate nella causa C615/20

50      Con le sue questioni dalla prima alla terza, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio nella causa C‑615/20 chiede, in sostanza, se l’articolo 2 TUE, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47 della Carta debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni nazionali che conferiscono a un organo, la cui indipendenza e imparzialità non sono garantite, la competenza ad autorizzare l’avvio di procedimenti penali a carico di giudici degli organi giurisdizionali ordinari e, in caso di rilascio di una siffatta autorizzazione, a sospendere dalle funzioni i giudici di cui trattasi e a ridurre la retribuzione di questi ultimi durante detta sospensione.

51      A tale riguardo, occorre anzitutto rilevare che, dopo la presentazione delle domande di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi, la Corte, investita dalla Commissione di un ricorso per inadempimento diretto contro la Repubblica di Polonia, ha, per i motivi esposti ai punti da 91 a 103 della sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) [C‑204/21; in prosieguo: la «sentenza Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici)», EU:C:2023:442], e come risulta dal punto 1 del dispositivo di tale sentenza, dichiarato che, avendo trasferito alla Sezione disciplinare, la cui indipendenza e imparzialità non sono garantite, la competenza a decidere in merito a controversie aventi incidenza diretta sullo status e sullo svolgimento della funzione di giudice e di giudice ausiliario, quali eventuali domande di autorizzazione all’esercizio dell’azione penale nei confronti di giudici e di giudici ausiliari, detto Stato membro era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

52      In particolare la Corte ha sottolineato, al punto 101 di detta sentenza, che la semplice prospettiva, per i giudici, di correre il rischio che un’autorizzazione all’esercizio dell’azione penale nei loro confronti possa essere richiesta e ottenuta presso un organo la cui indipendenza non sia garantita può pregiudicare la loro propria indipendenza, e che lo stesso vale per quanto riguarda il rischio che un siffatto organo decida sull’eventuale sospensione degli stessi dalle loro funzioni e sulla riduzione della loro retribuzione.

53      Al punto 102 della medesima sentenza, la Corte ha ricordato di aver già dichiarato, al punto 112 della sua sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (C‑791/19, EU:C:2021:596), che, per i motivi esposti ai punti da 89 a 110 di quest’ultima sentenza, l’indipendenza e l’imparzialità della Sezione disciplinare non erano garantite.

54      Orbene, nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la risoluzione controversa che aveva autorizzato l’esercizio dell’azione penale nei confronti del giudice unico che compone il giudice del rinvio nella causa C‑615/20, ossia un organo giurisdizionale ordinario che può essere chiamato a pronunciarsi, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, su questioni collegate all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione, e che ha sospeso detto giudice dalle sue funzioni, riducendo al contempo la sua retribuzione, è stata adottata sul fondamento delle disposizioni nazionali che la Corte, nella sentenza Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), ha dichiarato contrarie a tale disposizione del diritto dell’Unione, in quanto esse conferiscono la competenza ad adottare atti, come la risoluzione di cui trattasi, a un organo la cui dipendenza e imparzialità non sono garantite.

55      I precetti contenuti nei punti da 91 a 103 della sentenza Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), sottesi all’accertamento dell’inadempimento effettuato al punto 1 del dispositivo di tale sentenza, sono quindi sufficienti per rispondere alle questioni dalla prima alla terza nella causa C‑615/20, senza che sia necessario, in tale causa, procedere altresì a un’interpretazione dell’articolo 2 TUE e dell’articolo 47 della Carta, né esaminare gli altri elementi di valutazione menzionati in tali questioni prima e terza.

56      In detto contesto, occorre inoltre ricordare che, in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE, quando la Corte constati che uno Stato membro è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dei Trattati, tale Stato membro è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta, sentenza che ha autorità di cosa giudicata per i punti di fatto e di diritto effettivamente o necessariamente decisi dalla pronuncia giudiziale di cui trattasi (sentenza del 10 marzo 2022, Grossmania, C‑177/20, EU:C:2022:175, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

57      Pertanto, mentre le autorità dello Stato membro interessato che partecipano all’esercizio del potere legislativo sono tenute a modificare le disposizioni nazionali oggetto di una sentenza per inadempimento, in modo da conformarle alle prescrizioni del diritto dell’Unione, i giudici di tale Stato membro – dal canto loro – devono garantire l’osservanza di tale sentenza nell’espletamento dei loro compiti, il che implica, in particolare, che spetta a detti giudici, in forza dell’autorità di detta sentenza, tener conto, se necessario, delle massime ivi contenute, onde determinare la portata delle disposizioni del diritto dell’Unione che essi devono applicare (sentenza del 10 marzo 2022, Grossmania, C‑177/20, EU:C:2022:175, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

58      Da quanto precede risulta che il giudice del rinvio nella causa C‑615/20 è chiamato, nel caso di specie, a trarre, nel procedimento principale, tutte le conseguenze derivanti dai precetti di cui alla sentenza Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata di giudici), menzionati nei punti 51 e 55 della presente sentenza.

59      Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alle questioni dalla prima alla terza sollevate nella causa C‑615/20 dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni nazionali che conferiscono a un organo, la cui indipendenza e imparzialità non sono garantite, la competenza ad autorizzare l’avvio di procedimenti penali a carico di giudici degli organi giurisdizionali ordinari e, in caso di rilascio di una siffatta autorizzazione, a sospendere dalle funzioni i giudici di cui trattasi e a ridurre la retribuzione di questi ultimi durante detta sospensione.

 Sulla quarta questione sollevata nella causa C615/20

60      Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio nella causa C‑615/20 chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché il principio del primato del diritto dell’Unione, il principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE e il principio di certezza del diritto debbano essere interpretati nel senso che:

–        da un lato, un collegio giudicante di un organo giurisdizionale nazionale, investito di una causa e composto da un giudice unico nei confronti del quale un organo, la cui indipendenza e imparzialità non sono garantite, ha adottato una risoluzione che autorizza l’esercizio dell’azione penale e dispone la sospensione dalle funzioni del medesimo nonché la riduzione della sua retribuzione, è legittimato a disapplicare una siffatta risoluzione che osta all’esercizio della sua competenza in detta causa; e,

–        dall’altro lato, le autorità giudiziarie competenti a designare e modificare la composizione dei collegi giudicanti di tale organo giurisdizionale nazionale devono anch’esse disapplicare detta risoluzione, che osta all’esercizio di tale competenza da parte di detto collegio giudicante.

61      In forza di una giurisprudenza costante, il principio del primato del diritto dell’Unione sancisce la preminenza di tale diritto sul diritto degli Stati membri. Tale principio impone, pertanto, a tutti gli organi degli Stati membri di dare la loro piena efficacia alle varie norme dell’Unione, dato che il diritto degli Stati membri non può incidere sull’effetto riconosciuto a tali norme nel territorio di detti Stati [sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 156 nonché giurisprudenza ivi citata].

62      Detto principio impone dunque, segnatamente, a ogni giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito di propria competenza, le disposizioni del diritto dell’Unione l’obbligo di garantire la piena efficacia delle disposizioni di tale diritto nella controversia di cui è investito, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale che sia contraria a una disposizione del diritto dell’Unione dotata di efficacia diretta, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di tale normativa o prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 53 e giurisprudenza ivi citata]. L’osservanza di detto obbligo è in particolare necessaria per garantire il rispetto dell’uguaglianza degli Stati membri dinanzi ai Trattati e costituisce espressione del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 55 e giurisprudenza ivi citata].

63      Orbene, la Corte ha dichiarato che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, interpretato alla luce dell’articolo 47 della Carta, che pone a carico degli Stati membri un obbligo di risultato chiaro e preciso e non accompagnato da alcuna condizione con riferimento, in particolare, all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici chiamati a interpretare e ad applicare il diritto dell’Unione e al requisito che questi ultimi siano precostituiti per legge, ha una siffatta efficacia diretta che implica la disapplicazione di qualsiasi disposizione nazionale, giurisprudenza o prassi nazionale contraria a tali disposizioni del diritto dell’Unione, come interpretate dalla Corte [sentenza Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), punto 78 e giurisprudenza ivi citata].

64      Risulta altresì da una giurisprudenza costante che, anche in mancanza di provvedimenti legislativi nazionali che abbiano posto fine ad un inadempimento constatato dalla Corte, spetta ai giudici nazionali adottare tutti i provvedimenti necessari per agevolare la piena efficacia del diritto dell’Unione conformemente ai precetti contenuti nella sentenza che accerta tale inadempimento. Peraltro detti giudici, in virtù del principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, sono tenuti a eliminare le conseguenze illecite di una violazione del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2022, Grossmania, C‑177/20, EU:C:2022:175, punti 38 e 63 nonché giurisprudenza ivi citata).

65      Al fine di soddisfare gli obblighi ricordati ai punti da 61 a 64 della presente sentenza, un giudice nazionale deve disapplicare un atto quale la risoluzione controversa che, in violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, abbia disposto la sospensione di un giudice dalle funzioni qualora ciò sia indispensabile alla luce della situazione procedurale di cui trattasi per garantire il primato del diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punti 159 e 161].

66      Poiché la valutazione finale dei fatti nonché l’applicazione e l’interpretazione del diritto nazionale, nell’ambito di un procedimento ai sensi dell’articolo 267 TFUE, sono di esclusiva competenza del giudice del rinvio, è a quest’ultimo che spetterà determinare, in via definitiva, le conseguenze concrete derivanti, nel procedimento principale nella causa C‑615/20, dal principio ricordato al punto precedente. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, la Corte può, in base al contenuto del fascicolo, fornire a tale giudice gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione che possano essergli utili a tal fine [v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 96 e giurisprudenza ivi citata].

67      Al riguardo, durante l’udienza dinanzi alla Corte il governo polacco ha dato atto dell’adozione dell’ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustawa (legge recante modifica della legge sulla Corte suprema e di talune altre leggi), del 9 giugno 2022 (Dz. U. del 2022, posizione 1259), entrata in vigore il 15 luglio 2022. Secondo le spiegazioni fornite da tale governo, detta nuova legge avrebbe, in particolare, sciolto la Sezione disciplinare e stabilito un regime transitorio in forza del quale ogni giudice che sia stato oggetto di una risoluzione di tale sezione, che autorizzi l’esercizio dell’azione penale nei suoi confronti, avrebbe ormai la facoltà di chiedere un riesame del fascicolo da parte di una nuova sezione istituita in seno al Sąd Najwyższy (Corte suprema) mediante la medesima legge, sezione che dovrebbe, in tal caso, pronunciarsi su una siffatta domanda entro il termine massimo di dodici mesi.

68      Secondo detto governo, l’esistenza di detto nuovo mezzo di ricorso sarebbe quindi tale da consentire al giudice del rinvio nella causa C‑615/20 di ottenere un’eventuale revisione della risoluzione controversa, di modo che la disapplicazione di tale risoluzione non avrebbe più ragion d’essere nel caso di specie. Infatti, la Corte stessa avrebbe sottolineato, al punto 161 della sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C‑487/19, EU:C:2021:798), che tale tipo di rimedio è giustificato solo nei limiti in cui risulti indispensabile, alla luce della situazione procedurale di cui trattasi, per garantire il primato del diritto dell’Unione.

69      Tuttavia, dalle spiegazioni fornite in tal senso dal governo polacco non risulta che la risoluzione controversa abbia cessato di produrre i suoi effetti a seguito dell’entrata in vigore della legge del 9 giugno 2022 menzionata al punto 67 della presente sentenza né, pertanto, che l’ostacolo alla prosecuzione del procedimento principale da parte del giudice del rinvio nella causa C‑615/20, nella sua composizione attuale, sia venuto meno. Quanto alla circostanza che il giudice di cui trattasi disponga ormai della facoltà di chiedere la revisione della risoluzione controversa dinanzi a un organo di nuova istituzione chiamato a pronunciarsi entro il termine massimo di un anno, neppure essa sembra, fatte salve le verifiche finali incombenti al giudice del rinvio al riguardo, tale da garantire che detto ostacolo possa essere rimosso senza indugio, su eventuale iniziativa delle autorità giudiziarie competenti a designare e modificare la composizione dei collegi giudicanti dell’organo giurisdizionale nazionale, in condizioni idonee a garantire l’osservanza del principio del primato del diritto dell’Unione.

70      Infine, nel caso in cui un atto quale la risoluzione controversa sia stato adottato da un organo che non costituisce un giudice indipendente e imparziale ai sensi del diritto dell’Unione, nessuna considerazione, fondata sul principio di certezza del diritto o connessa a una presunta autorità di cosa giudicata di tale risoluzione, può essere utilmente invocata al fine di impedire al giudice del rinvio e alle autorità giudiziarie competenti a designare e modificare la composizione dei collegi giudicanti dell’organo giurisdizionale nazionale di disapplicare una siffatta risoluzione [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 160].

71      A tale riguardo occorre osservare, in particolare, che il procedimento principale nella causa C‑615/20 è stato sospeso dal giudice del rinvio, in attesa della presente sentenza. In detto contesto, la prosecuzione di tale procedimento da parte del giudice che costituisce il collegio giudicante in composizione monocratica del giudice del rinvio, in particolare nella fase avanzata in cui si trova detto procedimento, che sarebbe particolarmente complesso, non risulta, a priori, tale da poter nuocere alla certezza del diritto. Essa sembra, al contrario, tale da consentire che il trattamento del procedimento principale possa sfociare in una decisione che sia conforme, da un lato, alle prescrizioni derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e, dall’altro, al diritto degli individui di cui trattasi a un processo equo entro un termine ragionevole.

72      In tali circostanze, il giudice del rinvio nella causa C‑615/20 è legittimato a disapplicare la risoluzione controversa di modo che esso possa, sotto tale profilo, proseguire l’esame del procedimento principale nella sua attuale composizione senza che le autorità giudiziarie competenti a designare e modificare la composizione dei collegi giudicanti del giudice nazionale possano opporvisi.

73      Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alla quarta questione sollevata nella causa C‑615/20 dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, il principio del primato del diritto dell’Unione e il principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE devono essere interpretati nel senso che:

–        da un lato, un collegio giudicante di un organo giurisdizionale nazionale, investito di una causa e composto da un giudice unico nei confronti del quale un organo, la cui indipendenza e imparzialità non sono garantite, ha adottato una risoluzione che autorizza l’esercizio dell’azione penale e dispone la sospensione dalle funzioni del medesimo nonché la riduzione della sua retribuzione, è legittimato a disapplicare una siffatta risoluzione che osta all’esercizio della sua competenza in detta causa; e,

–        dall’altro lato, le autorità giudiziarie competenti a designare e modificare la composizione dei collegi giudicanti di tale organo giurisdizionale nazionale devono anch’esse disapplicare detta risoluzione, che osta all’esercizio di tale competenza da parte di detto collegio giudicante.

 Sulle questioni prima e terza nonché sulla prima parte della quarta questione sollevate nella causa C671/20

74      Con le sue questioni prima e terza nonché con la prima parte della quarta questione relativa alle condizioni di nomina dei membri della Sezione disciplinare, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio nella causa C‑671/20 chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, nonché i principi del primato del diritto dell’Unione, di leale cooperazione e di certezza del diritto debbano essere interpretati nel senso che:

–        da un lato, un collegio giudicante di un organo giurisdizionale nazionale, al quale una causa precedentemente assegnata a un altro collegio giudicante di tale organo giurisdizionale è stata riassegnata in conseguenza di una risoluzione, adottata da un organo la cui indipendenza e imparzialità non sono garantite e che ha autorizzato l’esercizio dell’azione penale nei confronti del giudice unico che compone quest’ultimo collegio giudicante e disposto la sospensione di quest’ultimo dalle funzioni, nonché la riduzione della sua retribuzione, deve disapplicare tale risoluzione e astenersi dal proseguire l’esame di detta causa; e,

–        dall’altro lato, le autorità giudiziarie competenti a designare e modificare la composizione dei collegi giudicanti di detto organo giurisdizionale nazionale sono tenute, in un siffatto caso, a riassegnare la medesima causa al collegio giudicante inizialmente incaricato di quest’ultima.

75      Dalla decisione di rinvio nella causa C‑671/20 risulta che, a seguito dell’adozione della risoluzione controversa che aveva autorizzato l’esercizio dell’azione penale nei confronti del giudice I.T. e disposto la sospensione di quest’ultimo dalle funzioni, il presidente del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia), agendo sul fondamento dell’articolo 47b, paragrafi 1 e 3, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, ha adottato un’ordinanza che ha incaricato la presidente della sezione di cui faceva parte il giudice I.T. di modificare la composizione del collegio giudicante nelle cause che erano state assegnate a tale giudice, ad eccezione della causa nella quale detto giudice aveva investito la Corte della domanda di pronuncia pregiudiziale oggetto della causa C‑615/20. Di conseguenza detta presidente di sezione, facendo ricorso allo strumento informatico previsto a questo fine, ha adottato un’ordinanza di riassegnazione del procedimento principale a un altro collegio giudicante, ossia il giudice del rinvio in tale causa C‑671/20.

76      Dalle considerazioni su cui si fonda la risposta alla quarta questione sollevata nella causa C‑615/20 risulta che l’efficacia diretta connessa all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE implica che i giudici nazionali disapplichino una risoluzione che comporta, in violazione di detta disposizione, la sospensione di un giudice dalle funzioni, qualora ciò sia indispensabile alla luce della situazione procedurale di cui trattasi per garantire il primato del diritto dell’Unione.

77      Al fine di garantire l’efficacia dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, tale obbligo è imposto, in particolare, al collegio giudicante al quale la causa in questione sarebbe stata riassegnata a seguito di una siffatta risoluzione, e tale collegio giudicante è, di conseguenza, tenuto ad astenersi dal conoscere di tale causa [v., in tal senso, sentenza del 22 marzo 2022, Prokurator Generalny e a. (Sezione disciplinare della Corte suprema – Nomina), C‑508/19, EU:C:2022:201, punto 74]. Detto obbligo vincola anche le autorità competenti a designare e modificare la composizione dei collegi giudicanti dell’organo giurisdizionale nazionale, le quali devono, pertanto, riassegnare la stessa causa al collegio giudicante che ne era stato inizialmente investito.

78      Nel caso di specie, per il motivo esposto al punto 70 della presente sentenza, non può essere utilmente invocata nessuna considerazione fondata sul principio di certezza del diritto o connessa a una presunta autorità di cosa giudicata di detta risoluzione.

79      A tale riguardo va rilevato che, come risulta dalla decisione di rinvio nella causa C‑671/20, e a differenza di altre cause assegnate al giudice I.T. che sarebbero state anch’esse, nel frattempo, riassegnate ad altri collegi giudicanti, ma il cui esame sarebbe stato proseguito o, se del caso, chiuso mediante l’adozione di una decisione da parte di tali nuovi collegi, il procedimento principale in detta causa è stato sospeso in attesa della presente sentenza. In dette circostanze, la ripresa di detto procedimento da parte del giudice I.T. appare tale da consentire che il medesimo possa, nonostante il ritardo causato dalla risoluzione controversa, sfociare in una decisione che sia conforme tanto alle prescrizioni derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE quanto a quelle derivanti dal diritto dell’individuo di cui trattasi a un processo equo.

80      Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alle questioni prima e terza nonché alla prima parte della quarta questione sollevate nella causa C‑671/20 dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, nonché i principi del primato del diritto dell’Unione e di leale cooperazione devono essere interpretati nel senso che:

–        da un lato, un collegio giudicante di un organo giurisdizionale nazionale il quale, essendogli stata riassegnata una causa precedentemente assegnata a un altro collegio giudicante di tale organo giurisdizionale in conseguenza di una risoluzione, adottata da un organo la cui indipendenza e imparzialità non sono garantite e che ha autorizzato l’esercizio dell’azione penale nei confronti del giudice unico che compone quest’ultimo collegio giudicante e disposto la sospensione di quest’ultimo dalle funzioni, nonché la riduzione della sua retribuzione, abbia deciso di sospendere il trattamento di tale causa nell’attesa di una pronuncia pregiudiziale della Corte deve disapplicare tale risoluzione e astenersi dal proseguire l’esame di detta causa; e,

–        dall’altro lato, le autorità giudiziarie competenti a designare e modificare la composizione dei collegi giudicanti dell’organo giurisdizionale nazionale sono tenute, in un siffatto caso, a riassegnare la medesima causa al collegio giudicante inizialmente incaricato di quest’ultima.

 Sulla seconda questione e sulla seconda parte della quarta questione sollevate nella causa C671/20

81      Con la sua seconda questione nonché con la seconda parte della sua quarta questione relativa alle condizioni di nomina dei membri del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio nella causa C‑671/20 chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, nonché i principi del primato del diritto dell’Unione e di leale cooperazione debbano essere interpretati nel senso che essi ostano:

–        da un lato, a disposizioni nazionali che vietano a un organo giurisdizionale nazionale, a pena di sanzioni disciplinari inflitte ai giudici che lo compongono, di esaminare il carattere vincolante di un atto, adottato da un organo la cui indipendenza e imparzialità non sono garantite e che ha autorizzato l’esercizio dell’azione penale nei confronti di un giudice e disposto la sospensione di quest’ultimo dalle funzioni nonché la riduzione della sua retribuzione, e, se del caso, di disapplicare tale atto; e,

–        dall’altro lato, alla giurisprudenza di una corte costituzionale in forza della quale gli atti di nomina dei giudici che compongono un siffatto organo non possono essere oggetto di un sindacato giurisdizionale, nei limiti in cui detta giurisprudenza è tale da ostare a questo stesso esame.

82      Per quanto riguarda, in primo luogo, le disposizioni nazionali alle quali ha fatto riferimento il giudice del rinvio nella causa C‑671/20, va rilevato che le disposizioni dell’articolo 42a, paragrafi 1 e 2, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari prevedono, in particolare, a carico di detti organi giurisdizionali, determinati divieti di mettere in discussione la legittimità degli organi giurisdizionali o di valutare la legittimità della nomina di un giudice o del suo potere di esercitare compiti in materia di amministrazione della giustizia. Quanto alle disposizioni dell’articolo 107, paragrafo 1, punto 3, della medesima legge, esse configurano come illecito disciplinare, in particolare, qualsiasi atto dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari che metta in discussione l’efficacia della nomina di un giudice.

83      Orbene, come risulta dalle spiegazioni fornite da detto giudice del rinvio, quest’ultimo ritiene che siffatte disposizioni nazionali siano tali da ostare a che esso possa, pur essendovi tenuto alla luce delle risposte fornite dalla Corte alle sue altre questioni, pronunciarsi sulla mancanza di efficacia vincolante di un atto quale la risoluzione controversa e disapplicare, se del caso, detto atto. Infatti, secondo il giudice del rinvio, agendo in tal modo, egli sarebbe indotto a mettere in discussione la legittimità di un’autorità giudiziaria, vale a dire la Sezione disciplinare, e a comprometterne seriamente il funzionamento. Un siffatto esame dell’efficacia vincolante della risoluzione controversa richiederebbe, al contempo, che detto giudice del rinvio valuti la legittimità delle nomine dei giudici che compongono detta sezione e del potere di questi ultimi di esercitare compiti in materia di amministrazione della giustizia, e che il medesimo si pronunci sull’efficacia di dette nomine.

84      A tale riguardo, dalla risposta fornita alle questioni prima e terza nonché alla prima parte della quarta questione sollevate nella causa C‑671/20 risulta che gli organi giurisdizionali chiamati a conferire efficacia a una risoluzione che implica, in violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, la sospensione di un giudice dalle funzioni, qualora ciò sia indispensabile alla luce della situazione procedurale di cui trattasi per garantire il primato del diritto dell’Unione, devono disapplicare una siffatta risoluzione.

85      In dette circostanze, il fatto che un organo giurisdizionale nazionale svolga i compiti che gli sono in tal modo affidati dai Trattati e rispetti gli obblighi ad esso incombenti in forza di questi ultimi, dando attuazione a una disposizione come l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, non può, per definizione, né essergli vietato né essere qualificato come illecito disciplinare in capo ai giudici che fanno parte di un siffatto organo giurisdizionale [v., in tal senso, sentenza Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), punto 132].

86      Nella sentenza Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), la Corte ha così dichiarato, per i motivi esposti ai punti da 198 a 219 di tale sentenza e come risulta dal punto 3 del dispositivo di quest’ultima, che, avendo adottato e mantenuto in vigore l’articolo 42a, paragrafi 1 e 2, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, che impedisce a tutti gli organi giurisdizionali nazionali di verificare il rispetto delle prescrizioni derivanti dal diritto dell’Unione relative alla garanzia di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, la Repubblica di Polonia era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, nonché in forza del principio del primato del diritto dell’Unione.

87      In questa stessa sentenza, la Corte ha altresì dichiarato che, per i motivi esposti ai punti da 125 a 163 di quest’ultima e come risulta dal punto 2 del dispositivo di detta sentenza, avendo adottato e mantenuto in vigore l’articolo 107, paragrafo 1, punti 2 e 3, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari che consente di qualificare come illecito disciplinare la verifica del rispetto dei requisiti del diritto dell’Unione di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge dei giudici, la Repubblica di Polonia era, in particolare, venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta.

88      Orbene, è già stato ricordato, ai punti 56, 58 e da 61 a 64 della presente sentenza, che, tenuto conto dell’autorità delle sentenze con le quali la Corte accerta un siffatto inadempimento nonché dell’efficacia diretta di cui è munito l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e del principio del primato del diritto dell’Unione, spetta agli organi giurisdizionali nazionali e quindi, in particolare, al giudice del rinvio nella causa C‑671/20 disapplicare, nelle cause di cui essi sono investiti, le disposizioni nazionali in tal modo giudicate contrarie a detta disposizione del diritto dell’Unione. Ne consegue che le disposizioni nazionali di cui è causa e, in particolare, i divieti di cui trattasi che esse sanciscono nei confronti degli organi giurisdizionali ordinari non possono ostare a che tale giudice del rinvio esamini l’efficacia vincolante della risoluzione controversa e disapplichi quest’ultima, come è tenuto a fare.

89      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la giurisprudenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) cui ha fatto riferimento il giudice del rinvio, dalle spiegazioni fornite da quest’ultimo risulta che esso ritiene che detta giurisprudenza sia parimenti tale da ostare a che esso possa procedere a un esame delle condizioni in cui sono intervenute le nomine dei membri della Sezione disciplinare, al fine di accertarsi del carattere indipendente e imparziale di tale organo e concludere, se del caso, nel senso dell’inapplicabilità della risoluzione controversa.

90      A tale riguardo, e senza che sia necessario esaminare la seconda parte della quarta questione, relativa alle condizioni di nomina dei membri di tale corte costituzionale, è sufficiente ricordare che, tenuto conto dell’efficacia diretta di cui è munito l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, il principio del primato del diritto dell’Unione impone ai giudici nazionali la disapplicazione di qualsiasi giurisprudenza nazionale contraria a tale disposizione del diritto dell’Unione come interpretata dalla Corte [v., in tal senso, sentenza Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), punto 78 e giurisprudenza ivi citata].

91      Per di più occorre ricordare che, nell’ipotesi in cui, a seguito di sentenze emesse dalla Corte, un giudice nazionale dovesse ritenere che la giurisprudenza di un organo giurisdizionale costituzionale sia contraria al diritto dell’Unione, il fatto che un tale giudice nazionale disapplichi detta giurisprudenza costituzionale, conformemente al principio del primato di tale diritto, non può giustificare la sussistenza di una sua responsabilità disciplinare [sentenza Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), punto 151 e giurisprudenza ivi citata].

92      Pertanto, spetterà al giudice del rinvio nella causa C‑671/20 disapplicare le disposizioni nazionali di cui ai punti 86 e 87 della presente sentenza nonché la giurisprudenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) di cui al punto 89 della medesima sentenza, ogniqualvolta dette disposizioni e detta giurisprudenza risultino tali da impedire a detto giudice del rinvio di disapplicare la risoluzione controversa e di astenersi, di conseguenza, dal pronunciarsi sul procedimento principale.

93      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione sollevata nella causa C‑671/20 dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, nonché i principi del primato del diritto dell’Unione e di leale cooperazione devono essere interpretati nel senso che essi ostano:

–        da un lato, a disposizioni nazionali che vietano a un organo giurisdizionale nazionale, a pena di sanzioni disciplinari inflitte ai giudici che lo compongono, di esaminare il carattere vincolante di un atto, adottato da un organo la cui indipendenza e imparzialità non sono garantite e che ha autorizzato l’esercizio dell’azione penale nei confronti di un giudice e disposto la sospensione di quest’ultimo dalle funzioni nonché la riduzione della sua retribuzione, e, se del caso, di disapplicare tale atto; e,

–        dall’altro lato, alla giurisprudenza di una corte costituzionale in forza della quale gli atti di nomina dei giudici non possono essere oggetto di un sindacato giurisdizionale, nei limiti in cui detta giurisprudenza è tale da ostare a questo stesso esame.

 Sulle spese

94      Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni nazionali che conferiscono a un organo, la cui indipendenza e imparzialità non sono garantite, la competenza ad autorizzare l’avvio di procedimenti penali a carico di giudici degli organi giurisdizionali ordinari e, in caso di rilascio di una siffatta autorizzazione, a sospendere dalle funzioni i giudici di cui trattasi e a ridurre la retribuzione di questi ultimi durante detta sospensione.

2)      L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, il principio del primato del diritto dell’Unione e il principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE devono essere interpretati nel senso che:

–        da un lato, un collegio giudicante di un organo giurisdizionale nazionale, investito di una causa e composto da un giudice unico nei confronti del quale un organo, la cui indipendenza e imparzialità non sono garantite, ha adottato una risoluzione che autorizza l’esercizio dell’azione penale e dispone la sospensione dalle funzioni del medesimo nonché la riduzione della sua retribuzione, è legittimato a disapplicare una siffatta risoluzione che osta all’esercizio della sua competenza in detta causa; e,

–        dall’altro lato, le autorità giudiziarie competenti a designare e modificare la composizione dei collegi giudicanti di tale organo giurisdizionale nazionale devono anch’esse disapplicare detta risoluzione, che osta all’esercizio di tale competenza da parte di detto collegio giudicante.

3)      L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, nonché i principi del primato del diritto dell’Unione e di leale cooperazione devono essere interpretati nel senso che:

–        da un lato, un collegio giudicante di un organo giurisdizionale nazionale il quale, essendogli stata riassegnata una causa precedentemente assegnata a un altro collegio giudicante di tale organo giurisdizionale in conseguenza di una risoluzione, adottata da un organo la cui indipendenza e imparzialità non sono garantite e che ha autorizzato l’esercizio dell’azione penale nei confronti del giudice unico che compone quest’ultimo collegio giudicante e disposto la sospensione di quest’ultimo dalle funzioni, nonché la riduzione della sua retribuzione, abbia deciso di sospendere il trattamento di tale causa nell’attesa di una pronuncia pregiudiziale della Corte deve disapplicare tale risoluzione e astenersi dal proseguire l’esame di detta causa; e,

–        dall’altro lato, le autorità giudiziarie competenti a designare e modificare la composizione dei collegi giudicanti dell’organo giurisdizionale nazionale sono tenute, in un siffatto caso, a riassegnare la medesima causa al collegio giudicante inizialmente incaricato di quest’ultima.

4)      L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, nonché i principi del primato del diritto dell’Unione e di leale cooperazione devono essere interpretati nel senso che essi ostano:

–        da un lato, a disposizioni nazionali che vietano a un organo giurisdizionale nazionale, a pena di sanzioni disciplinari inflitte ai giudici che lo compongono, di esaminare il carattere vincolante di un atto, adottato da un organo la cui indipendenza e imparzialità non sono garantite e che ha autorizzato l’esercizio dell’azione penale nei confronti di un giudice e disposto la sospensione di quest’ultimo dalle funzioni nonché la riduzione della sua retribuzione, e, se del caso, di disapplicare tale atto; e,

–        dall’altro lato, alla giurisprudenza di una corte costituzionale in forza della quale gli atti di nomina dei giudici non possono essere oggetto di un sindacato giurisdizionale, nei limiti in cui detta giurisprudenza è tale da ostare a questo stesso esame.

Firme


*      Lingua processuale: il polacco.