Language of document : ECLI:EU:C:2020:554

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 9 luglio 2020 (1)

Causa C667/19

A.M.

contro

E.M.

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia)]

«Procedimento pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Prodotti cosmetici – Regolamento (CE) n. 1223/2009 – Articolo 19 – Informazione dei consumatori – Etichettatura – Indicazioni che devono figurare sul recipiente e sull’imballaggio – Funzione del prodotto cosmetico – Tutela della salute umana – Indicazioni che possono figurare su un foglio, su un’etichetta, una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico – Etichetta in lingua straniera – Imballaggio di prodotti cosmetici contenente un rinvio ad un catalogo di prodotti redatto nella lingua del consumatore»






1.        Nel presente procedimento pregiudiziale si chiede l’interpretazione dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1223/2009 (2), disposizione relativa all’etichettatura dei prodotti cosmetici.

2.        Sono due, in particolare, le questioni controverse:

–        cosa debba intendersi per «funzione del prodotto», in quanto indicazione che deve obbligatoriamente figurare sul recipiente e sull’imballaggio del cosmetico immesso in commercio, e

–        se sia possibile che talune informazioni al consumatore, parimenti obbligatorie, compaiano soltanto sul catalogo dell’azienda produttrice, che non sempre viene consegnato insieme al prodotto cosmetico acquistato.

3.        Finora la Corte ha avuto modo di pronunciarsi (3) su altri articoli del regolamento n. 1223/2009, ma non, salvo errore da parte mia, sui requisiti specifici di cui all’articolo 19, paragrafi 1 e 2, dello stesso.

4.        Orbene, il regolamento n. 1223/2009 ha rifuso le direttive che disciplinavano già la materia (4). La giurisprudenza relativa alle norme sull’etichettatura contenute in tali direttive (5) fornisce utili spunti per rispondere alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

I.      Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione. Regolamento n. 1223/2009

5.        L’articolo 1 («Ambito d’applicazione e obiettivo») dispone quanto segue:

«Il presente regolamento stabilisce norme che ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato deve rispettare, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed un livello elevato di tutela della salute umana».

6.        L’articolo 2 («Definizioni»), paragrafo 1, così recita:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)      “prodotto cosmetico”: qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei;

(...)».

7.        L’articolo 3 («Sicurezza») stabilisce quanto segue:

«I prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato sono sicuri per la salute umana se utilizzati in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenuto conto in particolare di quanto segue:

a)      presentazione (...)

b)      etichettatura;

(...)».

8.        L’articolo 19 («Etichettatura») enuncia:

«1.      Fatte salve le altre disposizioni del presente articolo, i prodotti cosmetici sono messi a disposizione sul mercato solamente se il recipiente e l’imballaggio dei prodotti cosmetici recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili:

(...)

d)      le precauzioni particolari per l’impiego, almeno quelle indicate negli allegati da III a VI, nonché le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale;

(...)

f)      la funzione del prodotto cosmetico, salvo se risulta dalla sua presentazione;

g)      l’elenco degli ingredienti. Tali informazioni possono figurare unicamente sull’imballaggio. L’elenco viene preceduto dal termine “ingredients”.

(...)

2.      Qualora sia impossibile dal punto di vista pratico indicare sull’etichetta le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) e g), vale quanto segue:

–        le informazioni sono indicate su un foglio, su un’etichetta, una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico;

–        a meno che sia inattuabile, un riferimento alle suddette informazioni figura, in forma abbreviata oppure con il simbolo di cui all’allegato VII, punto 1, da indicare sul recipiente o sull’imballaggio per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d) e sull’imballaggio per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g).

(...)

5.      La lingua nella quale vanno indicate le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d) ed f), e ai paragrafi 2, 3 e 4, è determinata dalla normativa dello Stato membro in cui il prodotto viene messo a disposizione dell’utilizzatore finale.

(...)».

9.        L’articolo 20 («Dichiarazioni relative al prodotto») così dispone:

«1.      In sede di etichettatura, di messa a disposizione sul mercato e di pubblicità dei prodotti cosmetici non vanno impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono.

(...)».

10.      L’allegato VII («Simboli impiegati sull’imballaggio/sul recipiente») stabilisce quanto segue:

«1.      Riferimento alle informazioni allegate o fissate al prodotto

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(...)».

B.      Diritto polacco. Ustawa o kosmetykach z dnia 30 marca 2001 r. (legge del 30 marzo 2001 sui prodotti cosmetici)

11.      I vari paragrafi dell’articolo 6 contengono le seguenti prescrizioni.

–        L’imballaggio individuale di un prodotto cosmetico deve essere etichettato in modo visibile e leggibile con un metodo atto a garantire che l’etichetta non possa essere facilmente rimossa (paragrafo 1).

–        Ai sensi del paragrafo 2, di norma, l’etichetta dell’imballaggio individuale del prodotto cosmetico che figura sul recipiente e sull’imballaggio individuale esterno deve contenere, tra l’altro, le seguenti indicazioni:

–        le precauzioni particolari per l’impiego del prodotto cosmetico, quando esso sia destinato all’uso in un ambito professionale conformemente al suo scopo previsto, oltre ad altre precauzioni necessarie;

–        la funzione del prodotto cosmetico, se non risulta chiaramente dalla sua presentazione;

–        l’elenco degli ingredienti definiti in conformità con le denominazioni della Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI), preceduto dal termine «ingredients»; sono specificamente indicate le modalità della loro presentazione in funzione della concentrazione e del tipo.

–        Le indicazioni relative all’elenco degli ingredienti possono figurare unicamente sull’imballaggio individuale esterno del prodotto cosmetico (paragrafo 4).

–        Qualora, a causa delle dimensioni o della forma dell’imballaggio, non sia possibile inserire sull’imballaggio individuale esterno le informazioni relative alle precauzioni particolari per l’impiego del prodotto e all’elenco degli ingredienti, tali informazioni possono essere riportate su un foglio, su un’etichetta, una fascetta o un cartellino allegati al prodotto. In tal caso, il recipiente o l’imballaggio individuale esterno deve recare una formulazione abbreviata o un segno grafico indicante che dette informazioni sono allegate al prodotto (paragrafo 6).

–        Se, a causa delle dimensioni o della forma dell’imballaggio, non è possibile riportare su un foglio, su un’etichetta, una fascetta o un cartellino allegati al prodotto le indicazioni relative all’elenco degli ingredienti, queste ultime devono figurare direttamente sul recipiente o nel luogo, accessibile all’acquirente, in cui il prodotto cosmetico è offerto in vendita (paragrafo 7).

II.    Fatti e questioni pregiudiziali

12.      A.M., titolare di un istituto di bellezza, intrattiene rapporti commerciali con E.M., che distribuisce prodotti cosmetici di un produttore statunitense.

13.      Nel corso di tali rapporti commerciali, A.M. ha ricevuto una formazione, impartita da E.M., su tali prodotti, che includeva la loro etichettatura (6).

14.      In seguito a detta formazione, il 28 e il 29 gennaio 2016, A.M. ha acquistato presso E.M. 40 opuscoli per la vendita al dettaglio, 10 cataloghi e vari prodotti (creme, mascara e ciprie) (7).

15.      Sugli imballaggi dei cosmetici acquistati figuravano l’indicazione del responsabile, la denominazione originale, la composizione, la data di scadenza e il numero di serie del prodotto, nonché un simbolo grafico («mano con libro») che rinviava al catalogo.

16.      A.M. ha chiesto al Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale della città di Varsavia, Polonia) la risoluzione del contratto di vendita per vizi della cosa venduta. Ella sosteneva che gli imballaggi non contenevano informazioni in lingua polacca sulla funzione del prodotto, il che impediva di identificarlo e di conoscerne gli effetti, e che tali informazioni non si deducevano chiaramente dalla presentazione. Ciò comportava una violazione delle norme applicabili in Polonia al commercio dei prodotti cosmetici, che coincidono con quelle dell’articolo 19 del regolamento n. 1223/2009.

17.      Nell’opporsi a tale domanda, E.M. ha sostenuto che i prodotti erano stati etichettati conformemente alle norme nazionali vigenti, in quanto contenevano un segno («mano con libro») che rinviava a un catalogo fornito con ciascun cosmetico. Tale catalogo offriva, in lingua polacca, una presentazione completa dei prodotti e delle loro funzioni e ne riportava le controindicazioni, le modalità di applicazione e gli ingredienti. L’articolo 19 del regolamento n. 1223/2009 sarebbe quindi stato rispettato.

18.      Il Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale della città di Varsavia) ha respinto la domanda, applicando gli articoli del codice civile polacco (8) relativi alla garanzia per vizi della merce (9).

19.      A.M. ha impugnato tale sentenza dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia). Deduceva che il giudice di primo grado aveva valutato erroneamente gli elementi di prova relativi alle informazioni fornite e sottolineava che negli imballaggi mancava l’indicazione, in lingua polacca, della funzione dei cosmetici. Il rinvio al catalogo (che doveva essere acquistato versandone il prezzo) non risultava sufficiente, dato che non era impossibile inserire dette informazioni sui singoli prodotti.

20.      Il giudice investito del ricorso di appello si interroga, in primo luogo, sulla portata dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1223/2009. I suoi dubbi riguardano il grado di precisione dell’etichetta che deve figurare sul recipiente e sull’imballaggio dei cosmetici, la funzione di questi ultimi e l’obbligo di inserire nella lingua del consumatore le informazioni relative alla funzione dei prodotti importati.

21.      In secondo luogo, detto giudice si interroga sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 2, in combinato disposto con il considerando 46, del regolamento n. 1223/2009. In particolare, esso deve accertare se, per soddisfare i requisiti concernenti determinate indicazioni che devono figurare sul recipiente e sull’imballaggio dei cosmetici, si possa inserire un simbolo grafico, conforme all’allegato VII, punto 1, del medesimo regolamento, e se sia sufficiente che tali informazioni siano contenute in cataloghi del produttore, che non vengono forniti insieme al prodotto.

22.      In tale contesto, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) sottopone alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1223/2009 (...) debba essere interpretato nel senso che esso, nella parte in cui dispone che i prodotti cosmetici devono recare, sul recipiente e sull’imballaggio, le indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili, relative alle funzioni del prodotto cosmetico, salvo se risultano dalla sua presentazione, si riferisce alle funzioni essenziali del prodotto cosmetico, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, ossia, alla funzione di pulizia (mantenimento dell’igiene), di cura e di protezione (mantenimento in buono stato), di profumazione e di abbellimento (modificazione dell’aspetto), o nel senso che la citata disposizione riguarda le funzioni più specifiche, che consentono di identificare le proprietà di un determinato prodotto cosmetico.

2)      Se l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1223/2009 (...), nonché il considerando 46 del medesimo regolamento, debbano essere interpretati nel senso che le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere d), g) e f), della citata disposizione, ossia le precauzioni per l’impiego, gli ingredienti e le funzioni, possono essere indicate in un catalogo aziendale che include anche altri prodotti, riportando sull’imballaggio il simbolo indicato al punto 1 dell’allegato VII».

III. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

23.      La decisione di rinvio è pervenuta presso la cancelleria della Corte il 1° settembre 2019.

24.      Hanno presentato osservazioni scritte A.M., i governi belga, danese, dei Paesi Bassi, ellenico, lituano e polacco, nonché la Commissione europea. Non si è ritenuta necessaria la celebrazione di un’udienza.

IV.    Valutazione

A.      Prima questione pregiudiziale

25.      La discussione è incentrata sulla questione se l’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 1223/2009 debba essere interpretato nel senso che la prescritta indicazione della «funzione» che deve figurare sui recipienti (10) o sugli imballaggi (11) dei prodotti cosmetici:

–        comporta solo l’obbligo di indicare, quale siffatta funzione, uno degli scopi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento (12); oppure

–        impone di indicare funzioni più specifiche, in modo che il consumatore possa individuare le caratteristiche o le proprietà fondamentali, specifiche di ciascun prodotto.

1.      Funzione del prodotto e scopi indicati nella definizione di «prodotto cosmetico»

26.      Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 1223/2009, i prodotti cosmetici «sono messi a disposizione sul mercato solamente se il recipiente e l’imballaggio dei prodotti cosmetici recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili: (...) la funzione del prodotto cosmetico, salvo se risulta dalla sua presentazione» (13).

27.      La menzionata disposizione non definisce il sintagma «funzione del prodotto», né lo fa l’articolo 2 del regolamento n. 1223/2009. Il paragrafo 1, lettera a), di detto articolo, nello spiegare cosa sia il «prodotto cosmetico», fa riferimento, in generale, al suo «scopo».

28.      Lo scopo rientra tra gli elementi utilizzati dalla giurisprudenza per delimitare la nozione di «prodotto cosmetico». La Corte ne ha sezionato il contenuto estraendone «tre criteri cumulativi, ossia, in primo luogo, la natura del prodotto di cui trattasi (sostanza o miscela di sostanze), in secondo luogo, la parte del corpo umano sulla quale tale prodotto è destinato ad essere applicato e, in terzo luogo, lo scopo perseguito mediante l’impiego di detto prodotto» (14).

29.      L’assenza di una definizione precisa della nozione di «funzione del prodotto» induce il giudice del rinvio a suggerire un’equivalenza tra «scopo del prodotto» e «funzione del prodotto» (15).

30.      Tuttavia, poiché il tenore letterale dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 1223/2009 non è dirimente, occorre guardare oltre il testo della disposizione ed esaminare il contesto della stessa, nonché gli obiettivi della normativa di cui essa fa parte (16).

31.      Nel regolamento n. 1223/2009, l’articolo 19 è collocato all’inizio del capo VI, dedicato all’«Informazione del consumatore», e raggruppa le norme di etichettatura che tutti i cosmetici liberamente commercializzati nell’Unione devono rispettare, per fare in modo che gli acquirenti dispongano delle informazioni necessarie.

32.      Dalla combinato disposto dell’articolo 1 del regolamento n. 1223/2009 e del terzo e quarto considerando dello stesso emerge che, come nella legislazione precedente, l’obiettivo è armonizzare in modo esauriente le norme vigenti nell’Unione al fine di istituire un mercato interno dei prodotti cosmetici, garantendo nel contempo un livello elevato di tutela della salute umana (17).

33.      Alla tutela della salute umana è dedicato l’articolo 3 del regolamento n. 1223/2009. Il suo primo comma [lettere a) e b)] riguarda la presentazione e l’etichettatura dei prodotti cosmetici, nel contesto della sicurezza per la salute umana.

34.      Esiste, quindi, un nesso tra l’obiettivo di garantire la sicurezza dell’uso di tali prodotti e i requisiti relativi alla loro presentazione ed etichettatura.

35.      L’articolo 19 del regolamento n. 1223/2009 deve essere inteso in questa duplice prospettiva. Le norme relative all’imballaggio e all’etichettatura dei prodotti cosmetici:

–        ne favoriscono la libera commercializzazione all’interno dell’Unione, rendendo più facile per i consumatori prendere le loro decisioni di acquisto in un mercato caratterizzato da un’ampia offerta di prodotti e scelte alternative;

–        mirano, nel contempo, a tutelare la salute delle persone, che può essere messa in pericolo da informazioni inadeguate o ingannevoli sulle caratteristiche del cosmetico immesso in commercio (18).

36.      L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1223/2009 risponde a un obiettivo diverso laddove si riferisce agli scopi (generali) dei cosmetici. Lo fa per definire i limiti di questi ultimi in relazione ad altri prodotti più o meno prossimi (medicinali, dispositivi medici) che non rientrano nel suo campo di applicazione. Il considerando 6 è esplicito in tal senso (19).

37.      La Commissione, con la quale concordo su questo punto, sottolinea nelle sue osservazioni che gli esempi di cui al considerando 7 del regolamento n. 1223/2009 (20) servono a delineare la nozione di prodotti cosmetici, differenziando questi ultimi da altri prodotti che non hanno la loro stessa natura.

38.      Pertanto, gli scopi elencati all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1223/2009 non devono essere identificati con la «funzione del prodotto» di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento. Ciascuno di tali articoli ha obiettivi propri, non coincidenti.

39.      Questa tesi è suffragata, a mio avviso, dall’analisi della genesi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 1223/2009.

40.      La formulazione iniziale della direttiva 76/768 non prevedeva l’obbligo di indicare la funzione del prodotto cosmetico sugli imballaggi o sui recipienti. Tale esigenza è stata introdotta per la prima volta dalla direttiva 93/35 inserendo nell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 76/768 una lettera f), che imponeva di indicare sul recipiente e sull’imballaggio del prodotto cosmetico la funzione del prodotto, salvo se risultava dalla presentazione.

41.      Nei considerando della direttiva 93/35 è spiegato che, «per una migliore informazione del consumatore, è necessario pervenire a una situazione di trasparenza (...) [e] che si otterrà tale trasparenza enunciando la funzione del prodotto».

42.      Pertanto, lo scopo dell’innovazione legislativa non riguardava la definizione di un prodotto come cosmetico (la quale si basava sui suoi scopi, fin dall’inizio), bensì le informazioni dettagliate che dovevano essere offerte al consumatore (21).

2.      «Funzione del prodotto» e «dichiarazioni relative al prodotto»

43.      Da una diversa prospettiva, occorrerebbe chiedersi se la «funzione del prodotto» ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 1223/2009 possa essere associata alle «dichiarazioni relative al prodotto» di cui all’articolo 20 del medesimo regolamento (22).

44.      Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1223/2009, la Commissione doveva adottare «un elenco di criteri comuni per le dichiarazioni che possono essere utilizzate riguardo ai prodotti cosmetici, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 32, paragrafo 3 del presente regolamento, tenendo conto delle disposizioni della direttiva 2005/29/CE».

45.      Attualmente dette dichiarazioni trovano la loro disciplina nel regolamento (UE) n. 655/2013 (23). A tenore del considerando 2 di tale regolamento, «[l]e dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici servono principalmente a informare gli utilizzatori finali sulle caratteristiche e sulle qualità dei prodotti. Esse sono essenziali per distinguere i prodotti e contribuiscono a stimolare l’innovazione e a promuovere la concorrenza».

46.      L’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009 ha una portata molto ampia:

–        si applica non solo all’etichettatura, ma anche alla messa a disposizione sul mercato e alla pubblicità dei cosmetici;

–        non riguarda unicamente le diciture, ma anche le denominazioni, i marchi, le immagini o altri segni, figurativi o meno;

–        laddove vieta di attribuire ai cosmetici «caratteristiche o funzioni» che non possiedono, esso impiega il termine «funzioni» al plurale.

47.      Le «dichiarazioni» di cui all’articolo 20 forniscono una maggiore quantità di informazioni («caratteristiche o funzioni») e pertanto non si identificano necessariamente con la «funzione del prodotto» (al singolare) di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 1223/2009.

3.      Funzione del prodotto

48.      A mio avviso, ciò che richiede l’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 1223/2009 è che sia indicata sul recipiente e sull’imballaggio la «funzione» più caratteristica del prodotto, vale a dire quella che consente al consumatore di sapere, a prima vista, a cosa esso serva in concreto, senza mettere a rischio la sua salute.

49.      Siffatta interpretazione è suffragata dal fatto che la descrizione della funzione del cosmetico può essere omessa quando «risult[i] dalla sua presentazione». Se, attraverso la semplice presentazione del prodotto, il consumatore comprende chiaramente quale sia la sua funzione caratteristica, allora non è più indispensabile indicarla sul recipiente o sull’imballaggio (24).

50.      Intesa in tal modo, la «funzione» si collocherebbe a metà strada tra i meri scopi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1223/2009 e le più ampie dichiarazioni di cui all’articolo 20 dello stesso:

–        essa non può ridursi ad indicare se il prodotto pulisca, profumi o modifichi l’aspetto del corpo, lo protegga o lo mantenga in buono stato, oppure corregga gli odori corporei, giacché tali scopi generici dei prodotti cosmetici, che li contraddistinguono da altri più o meno simili, hanno una pregnanza informativa minima per il consumatore;

–        non è richiesto che siano specificate tutte le caratteristiche e qualità (dichiarazioni) del cosmetico, in quanto sarebbe eccessivo, sotto il profilo funzionale, inserirle su un recipiente e sull’imballaggio.

51.      Indicare, sul recipiente o sull’imballaggio, la «funzione del prodotto», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento equivale, lo ribadisco, a designare la caratteristica o le caratteristiche fondamentali che consentono al consumatore di sapere quale sia la sua utilità principale. Egli potrà quindi scegliere, con piena cognizione di causa, tra un’ampia gamma di cosmetici, quello più adatto alle sue esigenze, senza essere indotto in errore e senza che tale scelta comporti conseguenze negative sulla sua salute.

52.      L’articolo 19 del regolamento stabilisce, come già osservato, che il contenitore e l’imballaggio devono recare, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili, una numerosa serie di indicazioni informative (paragrafo 1). Ammette, tuttavia, che, tenuto conto della loro complessità, alcune di esse [quelle di cui al paragrafo 1, lettere d) e g), che riguardano le precauzioni particolari per l’impiego e l’elenco degli ingredienti], possano essere fornite con altri mezzi (paragrafo 2).

53.      È significativo che l’avvertenza relativa alla «funzione» non rientri tra le indicazioni che possono non figurare, per l’appunto, sul recipiente o sull’imballaggio (25). La sua indicazione su entrambi è obbligatoria (tranne nei casi sopra indicati) in ogni caso.

54.      La grande varietà di prodotti cosmetici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1223/2009 non consente di stabilire a priori come debba indicarsi la funzione sul recipiente e sull’imballaggio. Ogni produttore è libero di scegliere le modalità di indicazione più adatte alla sua strategia commerciale.

55.      Ritengo tuttavia che, nell’indicare la «funzione» sul recipiente e sull’imballaggio, occorra garantire, per ragioni pratiche e per facilitare il conseguimento della finalità dell’articolo 19 del regolamento n. 1223/2009, che la sua descrizione sia semplice, in modo che il consumatore possa conoscere facilmente, a prima vista, la natura del prodotto.

56.      Occorre, inoltre, prendere in considerazione l’aspettativa del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto (26). La percezione di tale consumatore si basa su «condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili», come indica l’articolo 3 del regolamento n. 1223/2009 laddove si riferisce alla messa a disposizione sul mercato sicura per la salute umana.

57.      Le caratteristiche e le proprietà di ogni prodotto saranno determinanti in ciascun caso per assicurare che l’utente si accerti esattamente di ciò che acquista. Sebbene sia consentito, in via eccezionale, che i recipienti e gli imballaggi non indichino la funzione del prodotto quando essa risulti dalla sua presentazione (27), negli altri casi tale indicazione deve comparire, insisto, obbligatoriamente.

58.      In definitiva, tutto dipenderà dalla maggiore o minore capacità del produttore di condensare in poche parole la funzione caratteristica del prodotto, in modo che l’acquirente non incorra in rischi di confusione e non comprometta la propria salute applicandosi (o addirittura ingerendo) cosmetici di cui non conosce la natura.

59.      Aggiungo che l’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento n. 1223/2009 riguarda la lingua utilizzata nell’etichetta. Esso è inteso a fare in modo che i consumatori dello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato ricevano informazioni comprensibili sulla sua funzione.

60.      È vero che le prescrizioni di ordine linguistico e la conseguente necessità di adattare le indicazioni poste sul recipiente e sull’imballaggio diventano «un ostacolo al commercio intracomunitario». Tuttavia, tale ostacolo è «giustificat[o] dallo scopo di interesse generale rappresentato dalla tutela della sanità pubblica» (28).

61.      Pertanto, la «funzione del prodotto» deve essere indicata, sul contenitore e sull’imballaggio, nella lingua stabilita dalla legislazione dello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato, senza che siano rilevanti al riguardo i costi e le difficoltà inerenti alle traduzioni o alla rietichettatura dei cosmetici importati.

B.      Sulla seconda questione pregiudiziale

62.      Come ho ribadito a più riprese, l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009 prevede che le indicazioni informative alle quali esso fa riferimento (29) devono figurare, in linea di principio, sul recipiente e sull’imballaggio.

63.      Tuttavia, sulla scorta del considerando 46 (30), l’articolo 19, paragrafo 2, consente, a titolo di eccezione (31), che le informazioni relative agli ingredienti e a talune precauzioni per l’impiego [lettere d) e g) del paragrafo 1] siano indicate fuori dal recipiente o dall’imballaggio.

64.      In questi due casi (32), le relative indicazioni devono essere mostrate su «un foglio, su un’etichetta, una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto (…)» (33).

65.      Il presupposto di partenza per l’applicazione di tale eccezione è che «sia impossibile dal punto di vista pratico indicare sull’etichetta le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) e g)». Se ricorre siffatta circostanza, la disposizione consente che le informazioni siano inserite in uno degli altri mezzi che ho appena trascritto (34).

66.      Nella controversia di cui al procedimento principale spetta al giudice del rinvio decidere, dopo avere accertato gli elementi di fatto, che esso è meglio in grado di valutare, se l’inserimento delle indicazioni informative in un catalogo, redatto in lingua polacca, sia conforme alle norme sopra citate.

67.      Da parte mia, concordo con i governi intervenuti nel procedimento pregiudiziale, nonché con A.M. e con la Commissione, sul fatto che tutti gli indizi militano nel senso che detto catalogo non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 1223/2009.

68.      Tale valutazione è suffragata da vari argomenti.

69.      In primo luogo, secondo la Corte, l’«impossibilità pratica» deriva da una difficoltà tecnica insuperabile, connessa, ad esempio, alle dimensioni dei recipienti o degli imballaggi (35). Al contrario, il giudice del rinvio definisce quelli della presente causa come problemi derivanti dal carattere di prodotti importati dei cosmetici, di natura organizzativa e finanziaria, connessi alla traduzione delle informazioni e alle operazioni di rietichettatura.

70.      Un’ulteriore prova dell’insussistenza di tale impossibilità è data dal fatto, sottolineato dal governo danese, che, secondo la decisione di rinvio, le indicazioni richieste erano debitamente riportate sull’imballaggio e sul recipiente, ancorché in lingua inglese e non in polacco.

71.      In secondo luogo, supponendo (quod non) che ricorra la menzionata impossibilità pratica, il catalogo è presentato come un elemento che viene fornito separatamente, cosicché non potrebbe nemmeno essere considerato un documento «allegato o fissato» al prodotto venduto (36).

72.      In terzo luogo, il catalogo sembra contenere una descrizione dei prodotti della gamma offerta dal fabbricante e non è quindi associato esclusivamente ad uno di essi. In siffatte circostanze, la sua consultazione da parte del consumatore potrebbe comportare il rischio di commettere errori nella scelta, confondendo alcuni prodotti con altri.

73.      Riassumendo, sebbene spetti al giudice del rinvio pronunciarsi sugli elementi di fatto pertinenti, ritengo che il riferimento al «catalogo aziendale» nelle circostanze della controversia in esame non sia conforme all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 1223/2009.

V.      Conclusione

74.      Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali sollevate dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia):

«1)      L’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, deve essere interpretato nel senso che la “funzione del prodotto” non corrisponde agli scopi indicati nella definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. La descrizione di tale funzione sul recipiente e sull’imballaggio deve indicare la caratteristica o le caratteristiche fondamentali del prodotto, che consentano al consumatore di sapere, a prima vista, quale sia la sua destinazione o utilità principale.

2)      L’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 1223/2009 deve essere interpretato nel senso che non è possibile fornire le informazioni menzionate al paragrafo 1, lettere d), g) e f) di tale articolo, relative alle precauzioni per l’impiego, alla funzione e all’elenco degli ingredienti, in un catalogo aziendale offerto separatamente dal prodotto cosmetico venduto e che include anche altri prodotti, riportando sull’imballaggio soltanto il simbolo previsto al punto 1 dell’allegato VII di detto regolamento».


1      Lingua originale: lo spagnolo.


2      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU 2009, L 342, pag. 59).


3      Sentenze del 3 settembre 2015, Colena (C‑321/14, EU:C:2015:540), sulla qualificazione delle lenti a contatto come prodotti cosmetici; del 21 settembre 2016, European Federation for Cosmetic Ingredients (C‑592/14, EU:C:2016:703), sugli ingredienti dei prodotti cosmetici che sono stati oggetto di sperimentazione animale, e del 12 aprile 2018, Fédération des entreprises de la beauté (C‑13/17, EU:C:2018:246), sulle qualifiche dei valutatori dei prodotti cosmetici.


4      Vale a dire, la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU 1976, L 262, pag. 169), come modificata dalla direttiva 93/35/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, recante sesta modifica della direttiva 76/768 (GU 1993, L 151, pag. 32).


5      Inter alia, sentenze del 28 gennaio 1999, Unilever (C‑77/97, EU:C:1999:30); del 13 gennaio 2000, Estée Lauder (C‑220/98, EU:C:2000:8); del 13 settembre 2001, Schwarzkopf (C‑169/99, in prosieguo: la «sentenza Schwarzkopf», EU:C:2001:439), e del 24 ottobre 2002, Linhart e Biffl (C‑99/01, EU:C:2002:618).


6      Le veniva illustrata l’azione di tutti i prodotti in questione, mediante una documentazione redatta in lingua polacca e opuscoli per la vendita al dettaglio di ogni prodotto. Riceveva i documenti relativi alla formazione e veniva informata che ogni cosmetico recava impresso il simbolo «mano con libro», che rinviava ad un catalogo aziendale separato, redatto in polacco (si trattava di prodotti statunitensi), senza traduzione in polacco dei testi di etichettatura.


7      Il prezzo lordo dei prodotti ammontava a 3 184,25 zloty polacchi (PLN).


8      Legge del 23 aprile 1964 sul codice civile, come modificata (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) (Dz.U. de 2018, poz. 1025).


9      Nella sua sentenza esso dichiarava che, poiché l’attrice aveva ammesso la circostanza della sussistenza di precedenti rapporti di collaborazione tra le parti, non risultava credibile la sua tesi secondo cui ella non avrebbe saputo, fino al momento del ricevimento della merce, che quest’ultima non era etichettata in polacco.


10      I «recipienti» consistono di norma in fiale di vetro, vasetti acrilici o di alluminio, tubi di plastica, spray, aerosol, dosatori manuali e altri utensili più o meno analoghi, nei quali i prodotti cosmetici sono conservati in modo da preservarne la stabilità nel tempo, senza che subiscano alterazioni.


11      Per «imballaggio» del cosmetico deve intendersi l’involucro esterno (una scatola o altro oggetto simile) dentro il quale si trova il recipiente o, direttamente, il prodotto. Nella sentenza del 12 luglio 2011, L’Oréal e a. (C‑324/09, EU:C:2011:474, punto 82), viene impiegata l’espressione «imballaggio esterno». Anche l’avvocato generale Jaaskinen, nelle sue conclusioni relative a tale causa (C‑324/09, EU:C:2010:757, paragrafi 72 e 74) ha fatto riferimento all’«imballaggio esterno».


12      Tali scopi, riferiti alle parti superficiali del corpo umano, o ai denti e alle mucose della bocca, sono: «pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei».


13      Si rileva a tale proposito una disparità tra le diverse versioni linguistiche. Mentre, ad esempio, nelle versioni francese, inglese o portoghese viene aggiunto l’avverbio «chiaramente» (sauf si cela ressort clairement de sa présentation; unless it is clear from its presentation; salvo se esta decorrer claramente da respectiva apresentação), in quelle spagnola, italiana o tedesca tale avverbio non compare (salvo si se desprende de su presentación; sofern dieser sich nicht aus der Aufmachung dessen ergibt). Non credo, tuttavia, che tali discrepanze siano rilevanti nel presente procedimento.


14      Sentenza del 3 settembre 2015, Colena (C‑321/14, EU:C:2015:540, punto 19).


15      Tale impostazione è condivisa soltanto dal governo polacco: la funzione del prodotto corrisponderebbe a uno degli scopi elencati all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1223/2009.


16      Sentenza del 10 luglio 2014, D. e G. (C‑358/13 e C‑181/14, EU:C:2014:2060, punto 32 e giurisprudenza citata).


17      Sentenze Schwarzkopf, punti 27 e 28, e del 24 gennaio 2008, Roby Profumi (C‑257/06, EU:C:2008:35, punti 16 e 17). In relazione al regolamento n. 1223/2009, sentenza del 12 aprile 2018, Fédération des entreprises de la beauté (C‑13/17, EU:C:2018:246, punti da 23 a 25 e giurisprudenza citata).


18      Sentenza del 2 febbraio 1994, Verband Sozialer Wettbewerb (C‑315/92, EU:C:1994:34, punto 15).


19      «Il presente regolamento riguarda soltanto i prodotti cosmetici ad esclusione dei medicinali, dei dispositivi medici e dei biocidi. La distinzione risulta soprattutto dalla definizione particolareggiata dei prodotti cosmetici, la quale fa riferimento sia alle aree di applicazione dei prodotti stessi, sia ai fini perseguiti con il loro impiego».


20      «I prodotti cosmetici possono comprendere creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle, maschere di bellezza, fondotinta (liquidi, paste, ciprie), cipria, talco per il dopobagno e per l’igiene corporale, saponi di bellezza, saponi deodoranti, profumi, acque da toeletta ed acqua di Colonia, preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel), prodotti per la depilazione, deodoranti e antitraspiranti, tinture per capelli, prodotti per l’ondulazione, la stiratura e il fissaggio, prodotti per la messa in piega, prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo), prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli), prodotti per l’acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine), prodotti per la rasatura (creme, schiume, lozioni), prodotti per il trucco e lo strucco, prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra, prodotti per l’igiene dei denti e della bocca, prodotti per la cura delle unghie e lacche per le stesse, prodotti per l’igiene intima esterna, prodotti solari, prodotti autoabbronzanti, prodotti per schiarire la pelle e prodotti antirughe».


21      Nell’interpretare l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 76/768, la Corte ha orientato la «funzione del prodotto» in questo senso, associandola alle condizioni del suo utilizzo [sentenza del 12 luglio 2011, L’Oréal e a. (C‑324/09, EU:C:2011:474, punto 76)].


22      Sebbene il giudice del rinvio non richiami tale disposizione, nel menzionato articolo il regolamento n. 1223/2009 offre le possibilità alle quali detto giudice fa riferimento nella sua decisione di rinvio. La Commissione le esamina nelle sue osservazioni.


23      Regolamento della Commissione, del 10 luglio 2013, che stabilisce criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni utilizzate in relazione ai prodotti cosmetici (GU 2013, L 190, pag. 31).


24      Ciò può valere per alcune tipologie di cosmetici particolarmente semplici o dalla forma inequivocabile. Nelle osservazioni della Danimarca (punto 25) viene menzionato come esempio una matita per labbra.


25      Se si trovasse solo sull’imballaggio, e non sul recipiente, una volta scartato il primo non si potrebbe più distinguere la funzione del prodotto, il che comporterebbe dei rischi per il suo successivo utilizzo.


26      Sentenze del 13 gennaio 2000, Estée Lauder (C‑220/98, EU:C:2000:8, punto 27), e del 24 ottobre 2002, Linhart e Biffl (C‑99/01, EU:C:2002:618, punto 31).


27      V. paragrafo 49 e nota 24 delle presenti conclusioni.


28      Sentenza Schwarzkopf, punto 39. Al punto 40 essa spiega che «le informazioni che i produttori o i distributori dei prodotti cosmetici di cui alla direttiva 76/768 modificata hanno l’obbligo di far comparire sul recipiente e sull’imballaggio del prodotto, salvo quando esse possono essere efficacemente trasmesse mediante pittogrammi o segni diversi dalle parole, rimangono prive di pratica utilità se espresse in una lingua che sia incomprensibile ai destinatari».


29      Tra le quali rientrano l’identità della persona responsabile dell’immissione in commercio, la composizione del prodotto (contenuto ed elenco degli ingredienti), le avvertenze sul suo utilizzo (funzione e precauzioni particolari per l’impiego) o sulla sua conservazione (durata minima) nonché il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto (in circostanze particolari, tale informazione può anche figurare solamente sull’imballaggio).


30      Ai sensi di detto considerando, devono essere «indica[ti] sull’imballaggio gli ingredienti impiegati nei prodotti cosmetici. Ove non sia possibile per ragioni pratiche indicare gli ingredienti sull’imballaggio, le relative indicazioni dovrebbero essere allegate, di modo che il consumatore disponga di tali informazioni».


31      In quanto eccezioni, esse devono essere interpretate in senso restrittivo (sentenza Schwarzkopf, punto 31).


32      L’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 1223/2009 prevede un’eccezione all’eccezione rispetto agli ingredienti, quando non sia possibile, per ragioni pratiche, neppure ricorrere all’opzione di cui al paragrafo 2. In tali circostanze, le informazioni possono figurare «su un avviso collocato in prossimità del contenitore nel quale il prodotto cosmetico è esposto per la vendita». I dubbi del giudice del rinvio non riguardano l’indicazione relativa agli ingredienti: essi sono circoscritti alla questione se, nel caso di specie, un catalogo possa servire come «un foglio, (...) un’etichetta, una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto (…)».


33      Anche a tale proposito si rilevano discrepanze nella redazione della norma: così, le versioni francese, tedesca, italiana e portoghese fanno riferimento al «prodotto», mentre quelle spagnola e inglese non contengono tale riferimento, sebbene esso sia sottinteso.


34      La modalità con cui il consumatore viene reso edotto dell’esistenza di un «riferimento alle informazioni allegate o fissate al prodotto» consistono nell’apposizione del simbolo di una mano che indica un libro aperto (v. allegato VII, cui rinvia l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 1223/2009).


35      Ciò si verifica nei «(…) casi in cui la menzione completa delle avvertenze prescritte sia sì oggettivamente possibile, ma solo a condizione di utilizzare caratteri di formato così piccolo da farli risultare pressoché illeggibili, nonché i casi in cui le avvertenze integrali, stampate usando caratteri leggibili, coprirebbero quasi l’intero prodotto cosicché il produttore non sarebbe più in grado di ben indicare sul prodotto la sua denominazione e altre informazioni relative allo stesso» (sentenza Schwarzkopf, punti 32 e 33).


36      Dalla decisione di rinvio si evince che il catalogo doveva essere consultato nel punto vendita o acquistato separatamente. Come afferma il governo lituano, è dubbio che il numero di cataloghi acquistati dall’attrice (10), menzionato dalla suddetta decisione, consentisse di consegnarne uno per ciascuna unità di prodotto.