Language of document : ECLI:EU:C:2022:334

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ATHANASIOS RANTOS

presentate il 28 aprile 2022 (1)

Causa C295/21

Allianz Benelux

contro

Stato belga, SPF Finances

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio)]

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 90/435/CEE – Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi – Articolo 4 – Divieto di assoggettare a imposta taluni utili percepiti – Riporto di eccedenze di redditi definitivamente tassati ad esercizi fiscali successivi – Incorporazione della società che ha percepito gli utili da parte di un’altra società – Normativa nazionale che limita il trasferimento di tali eccedenze alla società incorporante»






I.      Introduzione

1.        Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, la cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio) chiede alla Corte di pronunciarsi sulla conformità con l’articolo 4 della direttiva 90/435/CE (2), in combinato disposto con la direttiva 78/855/CE (3) e la direttiva 82/891/CE(4), della prassi belga che limita l’importo delle eccedenze di redditi definitivamente tassati (in prosieguo: gli «RDT») trasferito dalla società incorporata alla società incorporante all’atto della fusione delle società.

2.        Detta domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la società di assicurazioni Allianz Benelux SA, stabilita in Belgio, al service public fédéral des Finances (Servizio pubblico federale delle Finanze, Belgio) in merito alla determinazione del risultato imponibile di quest’ultima società a titolo dell’imposta sulle società per i periodi di imposta relativi agli anni dal 2004 al 2007.

3.        La Corte ha già esaminato a più riprese il regime belga dell’imposta sui redditi delle società e, in particolare, la previsione relativa agli RDT, che consente di dedurre gli utili in questione dalla base imponibile di una società, se ricorrono talune condizioni del tutto specifiche (5). La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, pur inserendosi nel solco delle cause precedentemente sottoposte alla Corte, che riguardavano il trasferimento di eccedenze di RDT tra società appartenenti al medesimo gruppo, è tuttavia caratterizzata da un diverso contesto fattuale, in quanto verte sul trasferimento di eccedenze di RDT sì tra società dello stesso gruppo, ma provenienti da società precedentemente indipendenti. Si pone quindi la questione se i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte possano essere trasposti al contesto di una controversia vertente in sostanza sulla conformità con il diritto dell’Unione della limitazione del riporto di una deduzione di natura fiscale in occasione del suo trasferimento nell’ambito di una fusione.

4.        Per i motivi esposti nelle presenti conclusioni, ritengo che occorra rispondere in senso negativo alla questione sollevata.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

1.      Direttiva 90/435

5.        Si deve rilevare che il giudice del rinvio non indica quale versione della direttiva 90/435 sia applicabile nel caso di specie. Orbene, dal momento che gli esercizi controversi erano relativi agli anni dal 2004 al 2007, sono applicabili sia la versione iniziale di tale direttiva che quella modificata (6). Tuttavia, le modifiche apportate all’articolo 4 della direttiva 90/435 dalla direttiva 2003/123 non sono pertinenti nel presente procedimento.

6.        A termini del terzo considerando della direttiva 90/435:

«[C]onsiderando che le attuali disposizioni fiscali che disciplinano le relazioni tra società madri e società figlie di Stati membri diversi variano sensibilmente da uno Stato membro all’altro e sono, in generale, meno favorevoli di quelle applicabili alle relazioni tra società madri e società figlie di uno stesso Stato membro; che la cooperazione tra società di Stati membri diversi viene perciò penalizzata rispetto alla cooperazione tra società di uno stesso Stato membro; che occorre eliminare questa penalizzazione instaurando un regime comune e facilitare in tal modo il raggruppamento di società a livello comunitario».

7.        L’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva era così redatto:

«Ogni Stato membro applica la presente direttiva:

–        alla distribuzione degli utili percepita da società di questo Stato membro e provenienti dalle loro filiali di altri Stati membri;

–        alla distribuzione degli utili effettuata da società di questo Stato a società di altri Stati membri di cui esse sono filiali;

(...)».

8.        L’articolo 4 di detta direttiva prevedeva quanto segue:

«1.      Quando una società madre o la sua stabile organizzazione, in virtù del rapporto di partecipazione tra la società madre e la sua società figlia, riceve utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione della società figlia, lo Stato della società madre e lo Stato della sua stabile organizzazione:

–        si astengono dal sottoporre tali utili ad imposizione, o

–        li sottopongono ad imposizione, autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell’imposta societaria relativa ai suddetti utili e pagata dalla società figlia e da una sua sub‑affiliata, a condizione che a ciascun livello la società e la sua sub‑affiliata soddisfino i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 entro i limiti dell’ammontare dell’imposta corrispondente dovuta.

–        (...)

2.      Ogni Stato membro ha tuttavia la facoltà di stipulare che oneri relativi alla partecipazione e minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall’utile imponibile della società madre. In tal caso, qualora le spese di gestione relative alla partecipazione siano fissate forfettariamente, l’importo forfettario non può essere superiore al 5% degli utili distribuiti dalla società figlia.

(...)».

9.        La direttiva 90/435 a stata abrogata dalla direttiva 2011/96/UE (7), entrata in vigore il 1° gennaio 2007. Tuttavia, tenuto conto dell’epoca dei fatti della controversia principale, la direttiva 90/435 è ad essi applicabile ratione temporis.

2.      Direttiva 78/855

10.      L’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 78/855 enuncia quanto segue:

«1.      La fusione produce ipso jure e simultaneamente i seguenti effetti:

a)      il trasferimento universale, tanto tra la società incorporata e la società incorporante quanto nei confronti dei terzi, dell’intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata alla società incorporante;

(...)».

B.      Diritto belga

11.      L’articolo 202 del code des impôts sur les revenus (codice delle imposte sui redditi) del 1992, nella versione vigente all’epoca dei fatti di cui alla controversia principale (in prosieguo: il «CIR 1992»), prevede, per quanto riguarda il regime degli RDT, quanto segue:

«1.      Dagli utili del periodo d’imposta sono altresì dedotti, nella misura in cui vi rientrino:

1°      i dividendi, ad eccezione dei redditi ottenuti in occasione del trasferimento a una società di azioni o quote proprie, o della divisione totale o parziale del patrimonio sociale di una società;

(...)».

12.      A norma dell’articolo 204, comma 1, del CIR 1992:

«I redditi deducibili ai sensi dell’articolo 202, paragrafo 1, punti 1o, 3° e 4°, sono considerati ricompresi negli utili del periodo imponibile fino a concorrenza del 95% dell’importo incassato od ottenuto, eventualmente maggiorato delle ritenute mobiliari reali o fittizie (...)».

13.      L’articolo 205, paragrafo 2, del CIR 1992, è così formulato:

«La deduzione di cui all’articolo 202 è limitata all’importo degli utili del periodo d’imposta, quale sussiste dopo l’applicazione dell’articolo 199 (...)».

14.      L’articolo 206, paragrafo 1, del CIR 1992, relativo alla deduzione delle perdite subite negli esercizi anteriori, così dispone:

«Le perdite professionali anteriori sono successivamente dedotte dai redditi professionali di ciascun periodo d’imposta successivo».

15.      A termini dell’articolo 206, paragrafo 2, secondo comma, del CIR 1992:

«In caso di fusione ai sensi dell’articolo 211, paragrafo 1, le perdite professionali subite dalla società incorporata prima di detta fusione restano deducibili in capo alla società incorporante in proporzione alla quota che l’attivo netto fiscale ante fusione degli elementi incorporati della società incorporata rappresenta rispetto al totale, anch’esso ante fusione, dell’attivo netto fiscale della società incorporante e del valore netto fiscale degli elementi incorporati (...)».

III. Procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

16.      Nel 1995, la società di assicurazioni AGF L’Escaut SA ha incorporato due società di assicurazioni belghe. Nel 1999, un’altra società di assicurazioni, la Assubel‑Vie SA, ha incorporato la AGF L’Escaut e altre cinque società di assicurazioni.

17.      Le società incorporate dalla AGF L’Escaut e dalla Assubel‑Vie, attualmente riunite sotto la denominazione sociale Allianz Benelux, chiudevano con RDT riportabili agli esercizi successivi. Esse avevano quindi ricevuto, prima di tali fusioni, dividendi sulle loro partecipazioni in altre società, pur subendo perdite.

18.      La Allianz Benelux aveva interamente riportato tali eccedenze di RDT durante gli esercizi del periodo dal 2004 al 2007. Detto riporto integrale veniva negato dall’amministrazione finanziaria.

19.      A seguito di un reclamo proposto dalla Allianz Benelux contro tale diniego, il direttore regionale competente dell’amministrazione finanziaria ammetteva, con decisione del 19 dicembre 2012, il trasferimento delle eccedenze di RDT alla società incorporante, ma solo nella percentuale prevista in materia di perdite recuperabili da detta società nell’ambito di una fusione (8). Il diniego parziale del riporto delle eccedenze di RDT si traduceva quindi in un aumento della base imponibile della società summenzionata per un importo complessivo di circa EUR 13,6 milioni per i periodi di imposta relativi agli anni dal 2004 al 2007.

20.      La Allianz Benelux ha proposto un ricorso avverso tale decisione dianzi al tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio). Con sentenza del 20 maggio 2016, detto giudice ha respinto la domanda di riporto integrale delle eccedenze di RDT.

21.      La Allianz Benelux ha impugnato tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio. Detta società ha sostenuto che il mancato riporto integrale in capo a una società incorporante degli RDT riportabili di cui disponeva una società incorporata comporta, in primo luogo, l’imposizione di tali redditi, in secondo luogo, una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435 e, in terzo luogo, una violazione del principio di neutralità fiscale.

22.      In siffatte circostanze, la cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva [90/435], letto o meno in combinato disposto con le disposizioni delle direttive [78/855] e [82/891] in materia di diritto societario, debba essere interpretato nel senso che osti ad una normativa nazionale, per effetto della quale gli utili distribuiti, disciplinati dalla prima direttiva, siano ricompresi nella base imponibile della società beneficiaria dei dividendi prima di essere da essa dedotti fino a concorrenza del 95% del loro importo e siano, se del caso, riportati ai periodi d’imposta successivi ma che, in assenza di specifica disposizione che preveda, nel caso di un’operazione di riorganizzazione societaria, che le deduzioni così riportate in capo alla società conferente siano integralmente trasferite alla società beneficiaria, implichi che gli utili medesimi siano tassati indirettamente all’atto di tale operazione in forza dell’applicazione di una disposizione che limiti il trasferimento di dette deduzioni in proporzione alla quota che l’attivo netto fiscale ante fusione degli elementi incorporati della società incorporata rappresenti rispetto al totale, anch’esso ante fusione, dell’attivo netto fiscale della società incorporante e del valore netto fiscale degli elementi incorporati».

23.      Hanno presentato osservazioni scritte il governo belga e la Commissione europea. Le suddette parti e la Allianz Benelux hanno inoltre presentato osservazioni orali all’udienza tenutasi il 3 febbraio 2022.

IV.    Analisi

A.      Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

24.      Rilevo anzitutto che, nella sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio fa riferimento all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435, ma anche alle direttive 78/855 e 82/891 senza tuttavia indicare disposizioni specifiche di queste ultime né esporre i motivi per i quali fa riferimento a tali direttive.

25.      Per quanto concerne, in primo luogo, la direttiva 82/891, si deve osservare che essa disciplina solo il diritto societario nell’ambito delle scissioni di società per azioni e non può quindi trovare applicazione nel presente procedimento, che riguarda una fusione.

26.      Per quel che riguarda, in secondo luogo, la direttiva 78/855, essa verte solo sugli aspetti di diritto privato propri delle fusioni e non contiene disposizioni di portata fiscale applicabili alla controversia principale (9). Tale constatazione è peraltro confermata dal fatto che gli aspetti fiscali delle fusioni nell’ambito dell’Unione erano disciplinati, all’epoca dei fatti del procedimento principale, dalla direttiva 90/434/CEE (10).

27.      Per quanto attiene alla direttiva 90/435, si deve precisare che essa mira ad eliminare la doppia imposizione degli utili distribuiti da una società figlia con sede in uno Stato membro alla propria società madre stabilita in un altro Stato membro, al fine di facilitare il raggruppamento di società a livello dell’Unione (11). A tale scopo, l’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva prevede che, quando una società madre residente in uno Stato membro riceve utili distribuiti da una società figlia residente in un altro Stato membro, lo Stato della società madre deve astenersi dal sottoporre tali utili ad imposizione (sistema dell’esenzione), oppure autorizzare la società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell’imposta della società figlia relativa ai suddetti utili (sistema dell’imputazione).

28.      Quanto all’applicabilità della direttiva 90/435 alla controversia principale, è importante fornire le seguenti precisazioni.

29.      Da un lato, come indicato al paragrafo 27 delle presenti conclusioni, la direttiva 90/435 mira ad eliminare la doppia imposizione degli utili distribuiti tra società appartenenti allo stesso gruppo situate in Stati membri diversi. Tale direttiva non contiene quindi alcuna disposizione che ne preveda espressamente l’applicazione nell’ambito di operazioni di fusione tra società (precedentemente indipendenti). Se pure è vero che tra gli obiettivi perseguiti da detta direttiva rientra quello di «facilitare il raggruppamento di società a livello dell’Unione», resta il fatto che il raggruppamento cui fa riferimento la medesima direttiva deve essere inteso come principalmente di carattere «interno» e riguardante solo società appartenenti allo stesso gruppo.

30.      Dall’altro lato, l’articolo 1 della direttiva 90/435 ha ad oggetto le distribuzioni di utili percepiti da società di uno Stato membro e provenienti dalle loro filiali aventi sede in altri Stati membri. Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, in linea di principio, l’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, di tale direttiva non disciplina la situazione in cui la sede della società che distribuisce i dividendi si trova nello stesso Stato membro in cui si trova la società beneficiaria di tale distribuzione (12).

31.      Orbene, tenuto conto del fatto che la provenienza dei dividendi percepiti dalle società incorporate non risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, non sembra possibile stabilire se operazioni come quelle di cui al procedimento principale siano disciplinate dalla direttiva 90/435 e, in particolare, se esse costituiscano una situazione puramente interna che coinvolge solo società belghe.

32.      Rilevo tuttavia che, da un lato, conformemente a una giurisprudenza costante, le questioni pregiudiziali relative all’interpretazione del diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza (13). Dall’altro, la Corte ha già riconosciuto l’esistenza di un rinvio operato dal diritto interno belga, per quanto riguarda il regime degli RDT, alla direttiva 90/435 e, pertanto, la ricevibilità di questioni pregiudiziali in virtù di tale rinvio, dichiarando che la portata del rinvio operato dal diritto nazionale al diritto dell’Unione è una questione disciplinata esclusivamente dal diritto nazionale, il che implicherebbe quindi, in linea di principio, la facoltà di rinviare a disposizioni di diritto dell’Unione per situazioni interne che non rientrano, ratione materiae, nell’ambito di applicazione della normativa dell’Unione cui viene fatto rinvio (14).

33.      Orbene, nel presente procedimento, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che l’amministrazione finanziaria belga ha espressamente fondato la propria decisione sulla giurisprudenza della Corte in materia di RDT.

34.      In base a quanto precede, ritengo che la questione pregiudiziale sia ricevibile, ma debba essere valutata unicamente alla luce della direttiva 90/435.

B.      Nel merito

1.      Ladeguamento del regime belga degli RDT conformemente alla giurisprudenza della Corte

35.      Rilevo anzitutto che la Corte ha avuto modo di esaminare in diverse occasioni la compatibilità del regime belga degli RDT con la direttiva 90/435.

36.      Così, nella sentenza Cobelfret la Corte ha considerato che il regime belga di deduzione degli RDT applicabile all’epoca dei fatti non era compatibile con l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435 in quanto la sua piena concessione dipendeva da una condizione non prevista da detta direttiva, ossia che l’esercizio tributario in cui erano percepiti i dividendi doveva concludersi con un risultato positivo o nullo. Secondo la Corte, se tale condizione non era soddisfatta, ne conseguiva un’imposizione indiretta dei dividendi ricevuti in occasione degli esercizi tributari successivi a motivo della riduzione del riporto delle perdite implicata dalla precedente inclusione nella base imponibile dei dividendi ricevuti (15).

37.      Da tale giurisprudenza risulta che, nell’ipotesi in cui l’utile imponibile dell’esercizio in questione non sia sufficiente a garantire la deduzione integrale degli RDT, l’eccedenza non immediatamente deducibile deve essere riportata agli esercizi successivi senza limiti di tempo.

38.      Occorre inoltre precisare che, in detta sentenza, la Corte ha riconosciuto un effetto diretto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435.

39.      A seguito dell’ordinanza KBC, che ha confermato la sentenza Cobelfret, il regime belga degli RDT è stato modificato introducendo il riporto illimitato nel tempo agli esercizi tributari successivi della deduzione degli RDT non immediatamente imputabili a causa dell’insufficienza di utili.

40.      Il regime belga degli RDT è stato nuovamente esaminato dalla Corte, alcuni anni dopo, nell’ambito della sentenza Brussels Securities, in cui era in discussione il metodo di riporto della deduzione degli RDT e – più specificamente – l’ordine di imputazione delle deduzioni all’imposta sulle società previsto all’epoca dal diritto belga. In detta sentenza, la Corte ha constatato che l’imputazione prioritaria del riporto della deduzione degli RDT poteva far perdere il beneficio di altri tipi di riporto di deduzioni che erano invece limitati nel tempo (16). Pertanto, poiché era possibile che l’onere fiscale della società madre venisse pregiudicato, la Corte ha considerato che quest’ultima subiva indirettamente un’imposizione sui dividendi che essa percepiva dalla società figlia, in violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435 (17).

2.      La limitazione del riporto delle eccedenze di RDT nellambito di una fusione configura unimposizione indiretta?

41.      Ricordo che, nel presente procedimento, l’amministrazione finanziaria ha applicato per analogia al trasferimento delle eccedenze di RDT delle società incorporate alla società incorporante l’articolo 206, paragrafo 2, del CIR 1992, che riguarda il trasferimento alla società incorporante delle perdite subite dalla società incorporata prima della fusione. Occorre quindi stabilire se tale riduzione delle eccedenze di RDT configuri un’imposizione diretta o indiretta dei dividendi esentati in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 90/435 (18).

42.      Al pari della Commissione e del governo belga, ritengo che si debba rispondere alla questione pregiudiziale in senso negativo.

43.      In primo luogo, rilevo che la giurisprudenza della Corte relativa alla compatibilità del regime belga degli RDT con l’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 90/435 – e descritta ai paragrafi da 36 a 40 delle presenti conclusioni – è stata resa in un contesto fattuale e giuridico diverso.

44.      Così, nelle cause sopra citate, la Corte ha esaminato la compatibilità del regime belga degli RDT applicabile all’epoca dei fatti con il diritto dell’Unione in un contesto fattuale che rientrava pienamente nel campo di applicazione di detta disposizione, in quanto in tali cause erano in discussione pagamenti tra una società «figlia» e una società «madre» all’interno del medesimo gruppo. Orbene, la presente causa verte su una fattispecie in cui le eccedenze di RDT non sono trasferite direttamente dalla società figlia alla società madre, bensì la società incorporata trasferisce eccedenze di RDT, che essa detiene per effetto della sua (precedente) partecipazione in altre società, alla società (madre) che l’ha incorporata in una fase successiva.

45.      Si pone quindi la questione se tale giurisprudenza possa essere trasposta al caso di specie, che non riguarda un riporto di eccedenze di RDT tra società appartenenti al medesimo gruppo, bensì un «trasferimento» di eccedenze di RDT da una società precedentemente indipendente a un’altra società a seguito di una fusione.

46.      Orbene, è giocoforza constatare che, da un lato, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435 non prevede la possibilità di consentire un riporto incondizionato delle eccedenze di RDT della società incorporata alla società incorporante e che, dall’altro, la giurisprudenza della Corte – e segnatamente la sentenza Cobelfret – non può essere interpretata in tal senso, come sostiene erroneamente la Allianz Benelux (19). Ritengo pertanto che non sussista alcun elemento che possa indurre ad estendere al caso di specie l’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435 né quello della succitata giurisprudenza della Corte.

47.      Si deve rilevare, in secondo luogo, che nessun’altra disposizione del diritto dell’Unione sembra sancire il diritto a un riporto incondizionato delle eccedenze di RDT della società incorporata alla società incorporante, rivendicato dalla Allianz Benelux. Osservo, a tale proposito, che la direttiva 90/434, la quale verte tuttavia sugli aspetti fiscali delle fusioni, non contiene neppure disposizioni che autorizzino il riporto di perdite o di eccedenze di RDT (o di altri vantaggi fiscali) nell’ambito delle fusioni. Inoltre, l’interpretazione data dalla Corte a tale direttiva in cause che presentano caratteristiche comuni al procedimento principale e riguardano il riporto di perdite (e di altri vantaggi fiscali) nell’ambito di fusioni non avvalora l’interpretazione sostenuta dalla Allianz Benelux (20).

48.      In terzo luogo, occorre esaminare se il regime degli RDT in discussione nel contesto della presente causa comporti un’imposizione diretta o indiretta incompatibile con l’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 90/435.

49.      Ricordo che lo Stato belga ha optato per il sistema di esenzione previsto all’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, di detta direttiva al fine di recepire tale misura nel proprio diritto interno.

50.      Pertanto, conformemente alle disposizioni di diritto belga che recepiscono la direttiva 90/435, una società madre può dedurre dal proprio risultato il 95% dei dividendi ricevuti dalle sue società figlie a titolo degli RDT. Il regime degli RDT prevede che, inizialmente, i dividendi distribuiti dalla società figlia siano inclusi nella base imponibile della società madre. Successivamente, tali dividendi sono dedotti da detta base imponibile nella misura in cui, per il periodo d’imposta considerato, sussistono utili imponibili previa deduzione degli altri utili esentati.

51.      Nel presente procedimento, le società incorporate possedevano, al momento della fusione per incorporazione, eccedenze di RDT e perdite. Per quanto riguarda le perdite, la normativa belga applicabile prevedeva che un importo delle perdite trasferite e deducibili in capo alla società incorporante fosse limitato a una percentuale (21).

52.      Occorre pertanto stabilire se tale riduzione delle eccedenze di RDT configuri un’imposizione diretta o indiretta dei dividendi esentati in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 90/435.

53.      Orbene, da quanto precede risulta chiaramente che il regime degli RTD non comporta un’imposizione diretta in capo alla società incorporante, data la deduzione (quasi) integrale di cui essa beneficia.

54.      Per quanto riguarda l’imposizione indiretta, occorre stabilire se l’obbligo di non imposizione previsto all’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 90/435 abbia una portata tale che detta disposizione osti agli effetti fiscali sulla base imponibile della società beneficiaria dei dividendi derivanti da una limitazione del trasferimento del riporto delle eccedenze degli RDT in caso di fusione per incorporazione.

55.      A tale proposito, rilevo che, nella sentenza Brussels Securities, al fine di accertare la sussistenza di un’imposizione indiretta, la Corte ha confrontato la situazione oggetto di detta causa, in cui la società madre, in occasione della deduzione fiscale, doveva rispettare l’ordine prioritario di deduzione delle eccedenze rispetto a un’altra deduzione fiscale, con la situazione che esisterebbe se lo Stato belga applicasse un sistema di esenzione consistente semplicemente nell’escludere i dividendi dalla base imponibile (22).

56.      Ritengo, al pari della Commissione e del governo belga, che il ragionamento seguito dalla Corte nella causa summenzionata possa essere applicato anche nel presente procedimento. Ne consegue che un’imposizione indiretta potrebbe verificarsi solo in una situazione nella quale la società beneficiaria si trovasse in una posizione meno favorevole a causa dell’applicazione della normativa nazionale rispetto a quella in cui i dividendi ricevuti dalla società madre fossero semplicemente esclusi dal calcolo della base imponibile.

57.      Orbene, da tale confronto emerge che la situazione in cui la limitazione a una percentuale si applica sia al riporto delle eccedenze di RTD che al riporto delle perdite in caso di fusione non sembra comportare una tassazione più gravosa rispetto all’ipotesi in cui i dividendi fossero stati esclusi dalla base imponibile della società beneficiaria (23). La neutralità fiscale sembra essere rispettata in entrambe le situazioni.

58.      Al contrario, come giustamente rilevato dalla Commissione, se le eccedenze di RDT sono integralmente trasferite alla società incorporante, mentre al trasferimento delle perdite si applica una limitazione a una percentuale come quella prevista dalla normativa nazionale, tale società si trova in una situazione più favorevole di quella in cui si troverebbe se lo Stato belga avesse previsto una semplice esenzione.

59.      Osservo, a tale proposito, che né il giudice del rinvio né la Allianz Benelux sono stati in grado di fornire un esempio che illustri un’imposizione indiretta dei dividendi esentati.

60.      In quarto e ultimo luogo, sono dell’avviso che, sebbene la questione della giustificazione della misura belga di cui trattasi non si ponga nel presente procedimento, la limitazione introdotta dal diritto belga per quanto riguarda la portata e l’estensione della possibilità di dedurre gli importi corrispondenti agli RDT (nell’ambito di operazioni di fusione) sembra, prima facie, potersi giustificare alla luce dell’obiettivo legittimo della lotta contro gli abusi e la frode fiscale (24), a condizione, naturalmente, che la misura nazionale sia necessaria e rispetti il principio di proporzionalità (25).

61.      Occorre tuttavia sottolineare che la questione della giustificazione si porrebbe solo se fosse stata constatata una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 90/435, ipotesi che non ricorre nel caso di specie. Inoltre, tale questione non è stata sollevata né dal giudice del rinvio, né dalle parti del procedimento. Ritengo pertanto che non occorra esaminare ulteriormente questo punto.

62.      Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435 deve essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro per effetto della quale i dividendi percepiti da una società sono ricompresi nella sua base imponibile prima di esserne dedotti a concorrenza del 95% del loro importo e che consente, se del caso, di riportare tale deduzione a periodi di imposta successivi, ma che, tuttavia, in caso di incorporazione di tale società nell’ambito di una fusione, limita il trasferimento del riporto di tale deduzione alla società incorporante in proporzione alla quota che l’attivo netto fiscale della società incorporata rappresenta rispetto al totale dell’attivo netto fiscale della società incorporante e della società incorporata.

V.      Conclusione

63.      Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere nei termini seguenti alla questione pregiudiziale sollevata dalla cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio):

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, deve essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro per effetto della quale i dividendi percepiti da una società sono ricompresi nella sua base imponibile prima di esserne dedotti a concorrenza del 95% del loro importo e che consente, se del caso, di riportare tale deduzione a periodi di imposta successivi, ma che, tuttavia, in caso di incorporazione di tale società nell’ambito di una fusione, limita il trasferimento del riporto di tale deduzione alla società incorporante in proporzione alla quota che l’attivo netto fiscale della società incorporata rappresenta rispetto al totale dell’attivo netto fiscale della società incorporante e della società incorporata.


1      Lingua originale: il francese.


2      Direttiva del Consiglio del 23 luglio 1990 concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (GU 1990, L 225, pag. 6).


3      Terza direttiva del Consiglio del 9 ottobre 1978 basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni (GU 1978, L 295, pag. 36).


4      Sesta direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1982 basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni (GU 1982, L 378, pag. 47).


5      V., principalmente, sentenza del 12 febbraio 2009, Cobelfret (C‑138/07, in prosieguo: la «sentenza Cobelfret», EU:C:2009:82), ordinanza del 4 giugno 2009, KBC Bank e Beleggen, Risicokapitaal, Beheer (C‑439/07 e C‑499/07, in prosieguo: l’«ordinanza KBC» EU:C:2009:339), e sentenza del 19 dicembre 2019, Brussels Securities (C‑389/18, in prosieguo: la «sentenza Brussels Securities», EU:C:2019:1132).


6      Direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE (GU 2004, L 7, pag. 41).


7      Direttiva del Consiglio del 30 novembre 2011 concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU 2011, L 345, pag. 8).


8      In assenza di un fondamento normativo per il trasferimento di RDT in caso di fusione, tale riporto limitato delle eccedenze di RDT delle società incorporate è stato accordato nella percentuale prevista all’articolo 206, paragrafo 2, del CIR 1992 in materia di perdite recuperabili.


9      L’unica disposizione che potrebbe essere rilevante ai fini della risposta alla questione pregiudiziale è l’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 78/855, ai sensi della quale la fusione comporta il trasferimento universale, tanto tra la società incorporata e la società incorporante quanto nei confronti dei terzi, dell’intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata alla società incorporante. A tale proposito, se pure potrebbe porsi, in teoria, la questione se le eccedenze di RDT in questione (o altri vantaggi fiscali, quali le perdite trasferibili) debbano essere considerate come facenti parte del patrimonio attivo della società incorporata, la risposta a tale questione è tutt’altro che evidente sulla base di detta direttiva, che non sembra disciplinare gli effetti fiscali di una fusione.


10      Direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati Membri diversi (GU 1990, L 225, pag. 1). Occorre tuttavia precisare che, come esposto al paragrafo 47 delle presenti conclusioni, la direttiva 90/434 non sembra contenere disposizioni applicabili alla controversia principale.


11      V. terzo considerando della direttiva 90/435.


12      Ordinanza KBC, punto 57.


13      Sentenza del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies (C 502/19, EU:C:2019:1115, punti 55 e 56 e giurisprudenza ivi citata).


14      Sentenza del 18 ottobre 2012, Punch Graphix Prepress Belgium (C‑371/11, EU:C:2012:647, punto 26), e ordinanza KBC (punti 58 e 59).


15      Sentenza Cobelfret, punti da 33 a 41.


16      Sentenza Brussels Securities, punto 49.


17      Sentenza Brussels Securities, punto 53.


18      Osservo, a tale proposito, che l’applicazione per analogia di una disposizione di diritto tributario a una situazione che non sembra, in linea di principio, rientrare nel campo di applicazione ratione materiae di tale disposizione solleva interrogativi sotto il profilo della certezza del diritto, la quale richiede, tra l’altro, che le norme fiscali siano interpretate in modo restrittivo.


19      V. paragrafi 27, 29 e 36 delle presenti conclusioni.


20      V. paragrafo 60 delle presenti conclusioni.


21      Dal momento che, all’epoca dei fatti, non esisteva nel diritto belga alcuna disposizione che contemplasse il trasferimento delle eccedenze di RDT dalle società incorporate alla società incorporante, l’amministrazione finanziaria ha applicato per analogia la medesima regola della percentuale alle eccedenze di RDT.


22      Seguendo tale ragionamento, la Corte ha constatato che, in determinate situazioni, la normativa nazionale in questione consentiva che la società madre fosse tassata in modo più gravoso rispetto all’ipotesi in cui i dividendi ricevuti nell’ambito del regime fiscale madre‑figlia fossero stati esclusi dalla sua base imponibile.


23      Rilevo, al riguardo, che tale constatazione è confermata anche dai dati numerici del confronto tra queste due ipotesi contenuti nelle osservazioni del governo belga e della Commissione. Peraltro, la constatazione in parola non è stata contestata dalla Allianz Benelux in udienza.


24      Così, se nell’ambito di una fusione fosse consentito il riporto illimitato di perdite e di eccedenze di RDT, ciò potrebbe permettere alle società di effettuare acquisizioni (potenzialmente fittizie) di altre società che dispongono di tali perdite o di eccedenze di RDT al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale o di eludere l’imposta. Orbene, mi sembra che il fatto di adottare un criterio oggettivo, chiaro e prevedibile come quello (di limitare a una percentuale) riferito all’attivo netto fiscale degli elementi incorporati della società incorporata e del totale, anch’esso ante fusione, dell’attivo netto fiscale della società incorporante e del valore netto fiscale degli elementi incorporati consentirebbe, per l’appunto, di evitare siffatte pratiche abusive. Tengo tuttavia a precisare che né dalla decisione di rinvio né dalle osservazioni delle parti risulta che il presente procedimento rientri in un caso del genere.


25      A tale proposito, la Corte ha già dichiarato che una misura che esclude, nel caso di una fusione, la possibilità per la società controllante stabilita in uno Stato membro di dedurre dai suoi redditi imponibili le perdite della controllata incorporata, stabilita in un altro Stato membro, può essere giustificata dalla necessità di preservare la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri e di evitare i rischi di duplice uso delle perdite e di evasione fiscale [v., in tal senso, sentenza del 21 febbraio 2013, A (C‑123/11, EU:C:2013:84, punti da 40 a 46)]. Rilevo che la problematica della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri non si pone nel presente procedimento, dato che risultano competenti solo le autorità fiscali belghe.