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Impugnazione proposta il 20 giugno 2016 da FN, FP e FQ avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’11 aprile 2016, causa F-41/15 DISS II, FN e a. / CEPOL (causa T-334/16 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: FN (Budapest, Ungheria), FP (Bratislava, Slovacchia), FQ (Les Fonts Benitachell, Spagna) (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Accademia europea di polizia (CEPOL)

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’11 aprile [2016] nella causa F-41/15 DISS II, FN e a. / CEPOL, e, per l’effetto,

annullare la decisione della CEPOL n° 17/2014/DIR del 23 maggio 2014, che prevede il trasferimento della CEPOL a Budapest, Ungheria, a decorrere dal 1° ottobre 2014 e che informa i ricorrenti che «Il mancato adeguamento a tale decisione sarà considerato come atto di dimissioni con effetto al 30 settembre 2014»,

annullare le decisioni della CEPOL del 28 novembre 2014, con cui sono stati respinti i reclami presentati dai ricorrenti tra l’8 e il 21 agosto 2014 avverso la decisione del 23 maggio 2014,

condannare la CEPOL a risarcire i danni materiali e morali subiti dai ricorrenti,

condannare la CEPOL al pagamento delle spese sostenute dai ricorrenti per il presente appello e per la causa F-41/15 DISS II.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 47 delle Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (“RAA”).

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto nell’interpretazione delle disposizioni contrattuali che vincolano i ricorrenti e la CEPOL e dei diritti acquisiti dai ricorrenti, sul travisamento dei fatti, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, sulla violazione del principio di parità di trattamento nonché su un errore di diritto nell’applicazione del principio di buona amministrazione e di diligenza.

Terzo motivo, vertente su un errore di diritto nella valutazione delle richieste risarcitorie dei ricorrenti.

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