Language of document : ECLI:EU:T:2018:723

Causa T334/16 P

FN e altri

contro

Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto

«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Trasferimento della sede della CEPOL da Bramshill (Regno Unito) a Budapest (Ungheria) – Riassegnazione del personale – Atto non impugnabile – Irricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) del 25 ottobre 2018

1.      Procedimento giurisdizionale – Motivi di irricevibilità di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice – Rispetto del principio del contraddittorio

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 129; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Decisione di un’agenzia dell’Unione relativa al trasferimento della propria sede – Modifica della situazione giuridica degli agenti e dei funzionari – Insussistenza – Esclusione

(Statuto dei funzionari, artt. 90, § 2, e 91, § 1)

1.      Quando è investito di un’impugnazione ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il Tribunale può, ai sensi dell’articolo 129 del suo regolamento di procedura, in qualsiasi momento, esaminare d’ufficio i motivi di irricevibilità di ordine pubblico. Poiché le condizioni di ricevibilità di un ricorso ai sensi degli articoli 90 e 91 dello Statuto hanno carattere di ordine pubblico, spetta al Tribunale, ove occorra, esaminarle d’ufficio, salvo prima aver invitato le parti a presentare le loro osservazioni.

(v. punto 49)

2.      L’esistenza di un atto che arreca pregiudizio, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, e dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto, costituisce un presupposto indispensabile per la ricevibilità di ogni ricorso proposto dai funzionari o dagli agenti dell’Unione contro le istituzioni e le agenzie cui appartengono. A tal riguardo, arrecano pregiudizio solo i provvedimenti emanati dall’autorità competente e contenenti una posizione definitiva dell’amministrazione che produce effetti giuridici vincolanti tali da incidere direttamente e immediatamente sugli interessi della parte ricorrente, modificando in maniera sensibile la situazione giuridica di quest’ultima.

Sotto tale profilo, il trasferimento della sede di un’agenzia dell’Unione deriva da un accordo degli Stati membri e da un atto del legislatore dell’Unione. Di conseguenza, l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione nella decisione relativa al trasferimento della sua sede si è limitata a ricordare il principio della riassegnazione del suo personale quale deciso dal comune accordo degli Stati membri. Agendo in tal modo, essa non ha modificato in modo significativo la situazione giuridica delle parti ricorrenti, che risultava a tal riguardo dal comune accordo degli Stati membri.

Per quanto riguarda i diritti pecuniari statutari delle parti ricorrenti, la determinazione del coefficiente correttore applicabile al personale di un’agenzia non è lasciata alla discrezionalità della sua autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, ma è la conseguenza delle condizioni di vita nella sede di servizio. Pertanto, l’applicazione alle parti ricorrenti del coefficiente correttore previsto per la nuova sede è una mera conseguenza automatica del comune accordo degli Stati membri, da un lato, e dell’articolo 64, primo comma, dello Statuto, dall’altro.

Inoltre, la decisione controversa prevede la possibilità di negoziati individuali in merito alla data di assunzione delle funzioni presso la nuova sede dell’agenzia e al preavviso di dimissioni tra il direttore dell’agenzia e i membri del personale che non desiderano raggiungere la suddetta sede. Così, quando ha adottato tale decisione, l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ha definito un orientamento generale sulla base del quale essa intendeva, in applicazione delle disposizioni pertinenti, adottare successivamente decisioni individuali che constatassero, se del caso, le dimissioni di quegli agenti che non avevano assunto le loro funzioni in tempo utile presso la nuova sede, tenendo in considerazione la particolare situazione di ciascuno.

(v. punti 49, 50, 60, 61, 64, 69, 72, 75)