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Ricorso presentato il 9 maggio 2007 - People's Mojahedin Organization of Iran / Consiglio

(Causa T-157/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: People's Mojahedin Organization of Iran (Organizzazione dei Mujahidin del popolo dell'Iran, Auvers sur Oise, Francia) (Rappresentanti: avv. J.P. Spitzer e avv. D. Vaughan, QC)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare le decisioni del Consiglio, tuttora protratte, di:

non rivedere, entro sei mesi o in seguito, la decisione del Consiglio 2006/379 nella parte in cui riguarda la ricorrente;

mantenere fino a tale data e in seguito la ricorrente in un elenco di organizzazioni terroristiche approvato con decisione del Consiglio 29 maggio 2006, 2006/379, con effetto a partire dalla data di tale decisione, nonostante la sentenza del Tribunale 12 dicembre 2006, causa T-228/02, e gli obblighi del Consiglio ai sensi dell'art. 233 CE.

Ordinare al convenuto, nei modi opportuni, di adempiere ai propri obblighi giuridici.

Condannare il convenuto a pagare alla ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni, un importo di EUR 1 090 000, come dettagliato nell'Allegato 18, oltre ai danni ulteriori e agli interessi.

Condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento di talune lettere del Consiglio e chiede il risarcimento dei danni poiché il Consiglio non ha effettuato, dopo sei mesi, una revisione dell'elenco, contenuto nella decisione del consiglio 2006/379 1, delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 2, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (congelamento di fondi e altre risorse finanziarie), e inoltre poiché il Consiglio ha mantenuto la ricorrente in tale elenco.

Secondo la ricorrente il Consiglio era tenuto a compiere una revisione dell'elenco dei soggetti compresi in ogni elenco di organizzazioni terroristiche e di fare ciò regolarmente, in ogni caso almeno ogni sei mesi. La ricorrente sostiene che il Consiglio non ha fatto ciò con riferimento all'inclusione del suo nome nell'elenco delle organizzazioni terroristiche.

La ricorrente sostiene inoltre che, in seguito alla sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2006, causa T-228/02, Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Consiglio (Racc. pag. I-0000), il Consiglio era tenuto a rimuovere il suo nome da tale elenco.

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1 - Decisione del Consiglio 29 maggio 2006, 2006/379/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2005/930/CE (GU L 144, pag. 21).

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70).