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Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 – Australian Gold / UAMI – Effect Management & Holding (HOT)

(Causa T-611/13) 1

[«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Registrazione internazionale che designa la Comunità europea – Marchio figurativo HOT – Impedimenti assoluti alla registrazione – Assenza di carattere descrittivo – Carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 – Ricorso incidentale dinanzi alla commissione di ricorso – Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/96 – Ricorso incidentale dinanzi al Tribunale – Articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991»]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Australian Gold LLC (Indianapolis, Indiana, Stati Uniti) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Poch e S. Hanne, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Effect Management & Holding GmbH (Vöcklabruck, Austria) (rappresentante: H. Pernez, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 10 settembre 2013 (procedimento R 1881/2012-4), relativa a un procedimento di nullità tra Australian Gold LLC e Effect Management & Holding GmbH.

Dispositivo

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 10 settembre 2013 (procedimento R 1881/2012-4) è annullata, nei limiti in cui ha omesso di statuire sulla domanda della Australian Gold LLC relativa ai «preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere», rientranti nella classe 3, e ai «prodotti igienici per scopi medici», rientranti nella classe 5, e nella parte in cui ha annullato e riformato la decisione della divisione di annullamento per «profumi, oli essenziali, cosmetici, segnatamente shampoo, gel per doccia, lozioni per il corpo, creme per il viso», rientranti nella classe 3.

Il ricorso proposto dalla Effect Management & Holding GmbH dinanzi alla commissione di ricorso è respinto nella parte in cui attiene a «profumi, oli essenziali, cosmetici, segnatamente shampoo, gel per doccia, lozioni per il corpo, creme per il viso».

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La domanda di riforma presentata dalla Effect Management & Holding è respinta.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

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1     GU C 24 del 25.1.2014.