Language of document : ECLI:EU:T:2014:152





Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 12 marzo 2014 – PAN Europe / Commissione

(causa T‑192/12)

«Ricorso di annullamento – Ambiente – Regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 che approva la sostanza attiva procloraz – Domanda di riesame interno – Diniego – Condizioni che un’organizzazione deve soddisfare per poter essere legittimata a presentare una domanda di riesame interno – Ricorso in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato in diritto»

1.                     Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Conclusioni volte ad ottenere una sentenza dichiarativa – Irricevibilità (Art. 263 TFUE) (v. punti 14, 15)

2.                     Ambiente – Regolamento di esecuzione n. 1143/2011 che approva la sostanza attiva procloraz – Domanda di riesame interno ai sensi del regolamento n. 1367/2006 – Ricevibilità – Presupposti – Esistenza dell’organizzazione non governativa ricorrente da più di due anni – Onere della prova a carico dell’organizzazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, artt. 10 e 11, § 1, c)] (v. punti 19, 21)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 9 marzo 2012, con la quale è stata respinta in quanto irricevibile la domanda presentata dalla ricorrente di riesame interno del regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011, che approva la sostanza attiva procloraz, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione nonché l’allegato della decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 293, pag. 26).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.