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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Verpackungsverwertungs-Gesellschaft mbH e della Altstoff Recycling Austria Aktiengesellschaft contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 22 dicembre 2003

(causa T-419/03)

Lingua processuale: il tedesco

Il 22 dicembre 2003 la Verpackungsverwertungs-Gesellschaft mbH e la Altstoff Recycling Austria Aktiengesellschaft, Vienna (Austria), rappresentate dall'avv. Dr. H. Wollmann, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

-    annullare gli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 16 ottobre 2003 relativa a un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 Accordo SEE (procedimento COMP D3/35.470 - ARA, COMP D3/35.743 - ARGEV, ARO);

-    in subordine, annullare l'art. 3 della detta decisione;

-    condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nel 1994 le ricorrenti hanno notificato taluni accordi e hanno chiesto un'attestazione negativa o, in subordine, una decisione di esenzione dal divieto di intese. Con la decisione impugnata, la Commissione ha autorizzato, a determinate condizioni, l'insieme dei contratti della ARA, che è il sistema di raccolta e riciclaggio dei rifiuti da imballaggio su tutto il territorio austriaco.

Le ricorrenti contestano gli artt. 2 e 3 della decisione sostenendo che le limitazioni di concorrenza constatate dalla Commissione non sussistono. La Commissione fonderebbe l'art. 2 della decisione sul fatto che l'ARGEV avrebbe assegnato l'incarico in esclusiva nelle rispettive aree di raccolta a quelle imprese di smaltimento con le quali ha concluso accordi di raccolta e selezione (contratti di prestazioni). Ciò non sarebbe esatto. I contratti di prestazioni non contemplerebbero né un obbligo di esclusiva a carico dell'ARGEV né obblighi a suo favore. La Commissione avrebbe dovuto perciò rilasciare ai contratti di prestazioni l'attestazione negativa chiesta prioritariamente invece dell'esenzione.

Le ricorrenti fanno inoltre valere che i contratti di prestazioni rispettano le condizioni di cui al regolamento 2790/19991 sulle esenzioni per categoria. Anche se i contratti di prestazioni dell'ARGEV contenessero un'esclusiva (quod non), tali accordi soddisferebbero i presupposti del regolamento sulle esenzioni per categoria. Non sarebbe consentito imporre condizioni oltre quanto previsto dall'esenzione per categoria.

Le ricorrenti sostengono poi che gli oneri imposti sarebbero ineseguibili e sproporzionati. L'art. 3, lett. b), della decisione presupporrebbe che la ARGEV e/o i suoi partner nello smaltimento dispongano di informazioni aggiornate sul volume totale degli imballaggi con licenza di sistemi in ambito domestico. Tali informazioni non sarebbero però disponibili. Inoltre le parti di mercato possono essere determinate solo a posteriori. Per questo non sarebbe possibile applicare il sistema di ripartizione prescritto dalla Commissione per i prodotti raccolti. Peraltro, l'art. 3, lett. b), della decisione impugnata avrebbe verosimilmente l'effetto per l'ARGEV di non rispettare le quote di raccolta e di riciclaggio imposte dalle autorità. Ciò comporterebbe, nella peggiore delle ipotesi, la revoca dell'autorizzazione. Per questo motivo, l'onere sarebbe sproporzionato tanto più che esisterebbero modalità meno onerose per realizzare lo scopo perseguito dalla Commissione. Nella decisione impugnata, le proposte avanzate al riguardo dall'ARGEV non sono state prese in considerazione dalla Commissione che non le ha neppure esaminate.

Infine, le ricorrenti sostengono che il dispositivo e la motivazione della decisione impugnata si contraddicono in merito a taluni punti cruciali. Nella motivazione della decisione sarebbero previste limitazioni sostanziali agli oneri che non sarebbero menzionate nel dispositivo.

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1 - Regolamento (CE) della Commissione, 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21).