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Ordinanza del Tribunale del 16 ottobre 2014 – Chatziioannou / Commissione e BCE

(Causa T-330/13) 1

(«Ricorso di annullamento – Programma di sostegno alla stabilità di Cipro – Dichiarazione dell’Eurogruppo relativa alla ristrutturazione del settore bancario a Cipro – Erronea designazione del convenuto nel ricorso – Irricevibilità»)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Lella Chatziioannou (Nicosia, Cipro) (rappresentanti: E. Efstathiou, K. Efstathiou e K. Liasidou, avvocati)

Convenute: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders, J.-P. Keppenne e M. Konstantinidis, agenti) e Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan e F. Athanasiou, agenti, assistiti da W. Bussian, W. Devroe e D. Arts, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della dichiarazione dell’Eurogruppo del 25 marzo 2013 relativa, in particolare, alla ristrutturazione del settore bancario a Cipro.

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

La sig.ra Lella Chatziioannou è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Banca centrale europea (BCE).

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1 GU C 252 del 31.8.2013.