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Ordinanza del Tribunale del 3 novembre 2021 – ExxonMobil Production Deutschland/Commissione

(Causa T-731/20) 1

(«Ricorso di annullamento – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Gas a effetto serra – Assegnazione di quote di emissione – Domanda di trasferimento di certificati di emissione alla Germania – Domanda rivolta nell’ambito di un procedimento sommario nazionale nell’ottica di assicurare l’effetto utile del procedimento pregiudiziale nella causa C-126/20 – Decisione di diniego della Commissione – Legittimazione ad agire – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ExxonMobil Production Deutschland GmbH (Hannover, Germania) (rappresentanti: S. Altenschmidt e J. Hoss, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. De Meester e G. Wils, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della lettera della Commissione dell’8 dicembre 2020 con cui tale istituzione ha respinto la domanda della Deutsche Emissionshandelsstelle (servizio tedesco di scambio di quote di emissione) di trasferire, a titolo cautelare, sul conto di deposito nazionale della Repubblica federale di Germania o, in subordine, sul conto di deposito di gestione della ricorrente, entro il 31 dicembre 2020, un numero di quote di emissione di gas a effetto serra pari al numero di quote supplementari di cui la ricorrente ha chiesto l’assegnazione, a titolo gratuito per il terzo periodo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, dinanzi al Verwaltungsgericht Berlin (tribunale amministrativo di Berlino, Germania).

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

L’ExxonMobil Production Deutschland GmbH è condannata alle spese comprese quelle relative al procedimento sommario.

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1 GU C 44 dell’8.2.2021