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Sentenza del Tribunale del 20 marzo 2013 - Bank Saderat / Consiglio

(Causa T-495/10)

("Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Entità posseduta al 100% da un'entità della quale è stato riconosciuto il coinvolgimento nella proliferazione nucleare - Eccezione d'illegittimità - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bank Saderat plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente S. Gadhia, S. Ashley, solicitor, D. Anderson, QC, e R. Blakeley, barrister; successivamente S. Ashley, S. Jeffrey, A. Irvine, solicitor, D. Wyatt, QC, e R. Blakeley)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: S. Boelaert e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), del regolamento di esecuzione n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 195, pag. 25), della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81), del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano la ricorrente, e, dall'altro lato, domanda di declaratoria di inapplicabilità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 103, pag. 1), dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 961/2010 e dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012 nei confronti della ricorrente.

Dispositivo

Sono annullati, nella parte in cui riguardano la Bank Saderat plc:

il punto 7 della tabella B dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC;

il punto 5 della tabella B dell'allegato del regolamento d'esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran;

il punto 7 della tabella B, inserita nella sezione I, dell'allegato della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413;

il punto 7 della tabella B dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007.

Gli effetti dell'annullamento della decisione 2010/413 e della decisione 2010/644 sono limitati al periodo precedente l'entrata in vigore della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413.

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda della Bank Saderat volta all'annullamento con effetto immediato del regolamento n. 961/2010 e del regolamento d'esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

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1 - GU 328 del 4.12.2010.