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Ricorso proposto il 30 settembre 2013 – Italia/Commissione

(Causa T-527/13)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: S. Fiorentino, P. Grasso, avvocati dello Stato, e G. Palmieri, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della Commissione n. C (2013) 4046 final del 17 luglio 2013, notificata il successivo 18 luglio, relativa all’aiuto di Stato SA.33726 (11/C) [ex SA.33726 (11/NN)] concesso dall’Italia (proroga del pagamento dei prelievi sul latte in Italia);

In subordine, annullare la suddetta decisione nella parte (art. 2, lettere b, c e d) in cui estende l’obbligo di recupero agli aiuti derivanti dalla decisione del Consiglio n. 2003/530/CE;

Condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Governo italiano ha impugnato la decisione della Commissione europea n. C(2013)4046 final del 17 luglio 2013, notificata il successivo 18 luglio, relativa all’aiuto di Stato SA.33726 (11/C) [ex SA.33726 (11/NN)] concesso dall’Italia (proroga del pagamento dei prelievi sul latte in Italia).

Con tale decisione, la Commissione europea ha:

dichiarato che una proroga di pagamento della rata in scadenza il 31 dicembre 2010 dei prelievi sul latte, disposta in Italia appunto nel dicembre 2010, costituisce, anche in ragione delle sue modalità di applicazione, un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno;

dichiarato che il mancato rispetto delle condizioni fissate nella decisione del Consiglio 2003/530/CE, determinato dalla proroga di pagamento di cui sopra, costituisce un aiuto incompatibile con il mercato interno;

ordinato all’Italia di farsi rimborsare dai beneficiari della proroga di pagamento l’importo dei suddetti aiuti incompatibili, aumentato degli interessi.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 3, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (GU L 337, pag. 35).

Si fa valere a questo riguardo che la decisione impugnata fa applicazione di tale disposizione sull’erroneo presupposto che l’aiuto esistente, autorizzato con decisione del Consiglio n. 2003/530/CE del 16 luglio 2003, rappresentasse l’importo massimo che poteva essere concesso ai produttori di latte, con la conseguenza che ogni eventuale ulteriore misura di aiuto, ancorché rientrante nel regime de minimis (e ancorché di entità assolutamente marginale), avrebbe ipso iure determinato, per effetto del cumulo, un’intensità d’aiuto superiore a quella consentita.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1535/2007, sopracitato, dell’art. 1, lett. c), del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1), e dell’art. 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 794/2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 140, pag. 1), nonché insufficienza di motivazione.

Si fa valere a questo riguardo che la decisione impugnata ha fatto applicazione del citato art. 3, par. 2 – che riguarda il cumulo di aiuti ciascuno dei quali rientri, di per sé, nel regime de minimis – in un caso in cui l’aiuto in de minimis si innestava su un aiuto esistente. Inoltre, la decisione ha errato nel qualificare la misura contestata quale modifica di aiuto esistente, rilevante ai fini dell’art. 1, lett. c), del reg. n. 659. Infatti, la proroga semestrale del termine di una delle rate annuali costituiva una misura a sé stante e, comunque, non determinava un’alterazione sostanziale dell’aiuto esistente. Inoltre, essa non comportava un aumento non superiore al 20% della dotazione originaria del regime di aiuti esistenti e non incideva sulla valutazione di compatibilità di tale regime. In ogni caso, la Commissione ha omesso di motivare sufficientemente su tali punti.