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Ricorso proposto il 21 ottobre 2010 - IDT Biologika / Commissione

(Causa T-503/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: IDT Biologika GmbH (Dessau-Roßlau, Germania) (rappresentanti: avv.ti R. Gross eT. Kroupa)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della delegazione dell'Unione europea nella Repubblica di Serbia del 10 agosto 2010, con cui è stata respinta l'offerta della IDT Biologika GmbH, presentata nell'ambito della gara d'appalto EuropAid/129809/C/SUP/RS per la fornitura di un vaccino antirabbico a favore del Ministero competente per l'agricoltura, le foreste e per l'approvvigionamento idrico della Repubblica di Serbia, in relazione al lotto n. 1, e con cui l'appalto di cui trattasi, è stato aggiudicato a un consorzio di diverse imprese diretto dalla Biovet a. s.

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione europea 10 agosto 2010 di scegliere un altro offerente, nell'ambito della gara d'appalto relativa alla fornitura di vaccini antirabbici (estremi del bando di gara: EuropAid/129809/C/SUP/RS).

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce una violazione dell'art. 252, n. 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 1, poiché, in considerazione del fatto che per il vaccino proposto era richiesta la non virulenza nei confronti dell'uomo, e con riguardo alle licenze richieste, l'offerta aggiudicataria non corrisponde ai requisiti tecnici contenuti nei documenti del bando di gara e, pertanto, doveva essere esclusa in modo imperativo.

Inoltre, a giudizio della ricorrente sussisterebbe una violazione dei principi della parità di trattamento e della trasparenza ai sensi dell'art. 89, n. 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 2, in quanto solo l'offerta della ricorrente soddisferebbe tutte le condizioni inerenti alle specificazioni tecniche e, ciò nonostante, sarebbe stata selezionata un'altra offerta.

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1 - Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342 recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).

2 - Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GUL 248, pag. 1).