Language of document : ECLI:EU:T:2003:309

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

25 novembre 2003 (1)

«Programma Esprit - Azioni nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico - Finanziamento comunitario - Somme ammissibili al finanziamento - Clausola compromissoria - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Domanda riconvenzionale - Competenza del Tribunale»

Nella causa T-85/01,

IAMA Consulting Srl, con sede a Milano, rappresentata dall'avv. V. Salvatore,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. E. de March, in qualità di agente, assistito dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento degli atti della Commissione del 12 e 21 febbraio 2001 relativi alle spese ammissibili al finanziamento comunitario per quanto riguarda i progetti REGIS 22337 e Refiag 23200, realizzati nell'ambito del programma strategico europeo di ricerca e di sviluppo relativo alle tecnologie dell'informazione (Esprit),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),

composto, all'atto della deliberazione, dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dai sigg. P. Mengozzi, M. Vilaras, J. Pirrung e A.W.H. Meji, giudici,

cancelliere: sig. H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti

1.
    In data 24 maggio 1996, la Commissione ha concluso con le società IAMA International Management Advisors Srl (in prosieguo: la «IAMA International»), Capa Conseil, Diagramma e Società Reale Mutua di Assicurazioni un contratto che fissava le modalità della partecipazione finanziaria della Commissione ad un progetto che rientrava nel programma strategico europeo di ricerca e di sviluppo relativo al settore delle tecnologie dell'informazione (Esprit), denominato «organismo flessibile; riconfigurazione con l'ausilio di strumenti della rete dei servizi assicurativi» («the flexible agency; tools supported business reengineering of the insurance services distribution»; in prosieguo: il «contratto REGIS»). Il contratto indicava la IAMA International come coordinatore del progetto. La durata di quest'ultimo era fissata a 27 mesi, dal 1° maggio 1996 al 31 luglio 1998.

2.
    Il 14 ottobre 1996, la Commissione ha concluso un contratto analogo con la IAMA International, nel ruolo di coordinatore, e quattro altre società, stabilite in Italia, in Francia e nel Regno Unito, che fissava le modalità della partecipazione finanziaria della Commissione ad un secondo progetto che rientrava nel programma Esprit, denominato «Riconfigurazione dell'organismo finanziario» («Reengineering of the Financial Agency»; in prosieguo: il «contratto Refiag»). La durata del progetto prevista dal detto contratto era di 24 mesi, dal 1° novembre 1996 al 31 ottobre 1998.

3.
    I due contratti prevedevano, all'art. 10, una clausola secondo cui ad essi si applicava la legge italiana.

4.
    Ciascuno dei due contratti aveva due allegati, l'uno contenente la descrizione tecnica del progetto (allegato I) e l'altro le condizioni generali applicabili al contratto (allegato II). Gli elementi di quest'ultimo allegato erano identici per i due contratti.

5.
    In particolare, l'art. 2 dell'allegato II, intitolato «Gestione del progetto», precisava gli obblighi del coordinatore e delle altre società contraenti. Il coordinatore doveva in particolare, assicurare il collegamento tra la Commissione e gli altri contraenti. Questi ultimi e il coordinatore dovevano designare, tra i loro dipendenti, l'incaricato (gli incaricati) della gestione e della direzione del progetto. In caso di attribuzione di queste funzioni ad un terzo, si richiedeva l'approvazione scritta della Commissione. Qualsiasi modifica concernente la proprietà o il controllo di uno dei contraenti, di una persona giuridica affiliata («affiliate») o di un contraente associato doveva essere immediatamente notificata alla Commissione.

6.
    L'art. 3 dell'allegato II prevedeva il caso della partecipazione di terzi all'esecuzione del contratto mediante la conclusione di subcontratti o di contratti associati. Per quanto riguarda gli accordi conclusi con persone giuridiche affiliate, nozione che indica, in particolare, soggetti controllati da una delle società contraenti, l'art. 3.2 imponeva alle parti di notificarli alla Commissione. Non era necessaria un'approvazione da parte di quest'ultima per gli accordi che non incidevano sulle condizioni in base alle quali i contratti di finanziamento erano stati conclusi.

7.
    L'art. 18 dell'allegato II, intitolato «Gestione finanziaria», definiva come ammissibili, nell'ambito dei due contratti di finanziamento, le spese necessarie al progetto, effettivamente sostenute, debitamente giustificate e affrontate nel corso del periodo contrattuale.

8.
    In conformità all'art. 7 dello stesso allegato II, la competenza esclusiva a risolvere qualsiasi controversia tra la Commissione e le società contraenti vertente sulla validità, l'applicazione e l'interpretazione dei due contratti era attribuita al Tribunale e, in caso di appello, alla Corte di giustizia.

9.
    Con lettera 7 ottobre 1997, indirizzata alla Commissione, il sig. David membro del Consiglio di amministrazione della IAMA International, ha comunicato il trasferimento dell'insieme dell'attività di consulenza esercitata da quest'ultima alla IAMA Consulting Srl (in prosieguo: la «ricorrente» o la «IAMA Consulting»). Questo trasferimento costituiva la conseguenza dei cambiamenti intervenuti nella struttura del gruppo diretto dalla IAMA International, intesi a trasformare quest'ultima in una holding mediante il trasferimento alle altre società del gruppo della totalità del settore operativo. Nella detta lettera, il sig. David chiariva anche che, benché i contratti REGIS e Refiag fossero stati conclusi dalla IAMA International, tutti i lavori di ricerca collegati a questi contratti venivano effettuati dalla IAMA Consulting. Questa situazione comportava il trasferimento dei finanziamenti della Commissione a Iama Consulting, mediante fatture assoggettate all'imposta sul valore aggiunto. Poiché il recupero di questa imposta era risultato particolarmente difficile, il sig. David chiedeva alla Commissione di poter sostituire la IAMA Consulting alla IAMA International per l'esecuzione dei progetti previsti dai contratti REGIS e Refiag.

10.
    La lettera soprammenzionata era stata preceduta da una nota del 26 settembre 1997, che si riferiva unicamente al contratto REGIS, con la quale il sig. David chiedeva alla Commissione l'autorizzazione a designare la IAMA Consulting al posto della IAMA International come contraente principale.

11.
    Con lettera 8 maggio 1998, indirizzata alla Commissione, la ricorrente ha trasmesso i documenti necessari per la sua designazione come nuovo contraente nel contratto REGIS. Si chiedeva che questa sostituzione avesse efficacia retroattiva a decorrere dal 1° novembre 1997.

12.
    Al fine di preparare una clausola aggiuntiva al contratto Refiag, la Commissione ha inviato alla ricorrente, in data 24 giugno 1998, un messaggio di posta elettronica chiedendole di precisare la data a decorrere dalla quale la IAMA Consulting aveva sostituito la IAMA International.

13.
    Con un messaggio di posta elettronica in data 29 giugno 1998, la ricorrente ha risposto che questa sostituzione era avvenuta a decorrere dal 1° novembre 1997.

14.
    La Commissione ha quindi elaborato un progetto di clausola aggiuntiva al contratto Refiag, che è stato sottoposto alla ricorrente per accettazione. L'art. 2.1 di questo progetto stabiliva il 1° novembre 1997 come data di efficacia della sostituzione del contraente.

15.
    Il 28 ottobre 1998, la ricorrente ha inviato alla Commissione quattro copie originali della detta clausola aggiuntiva debitamente firmate. La lettera di accompagnamento precisava che non vi era stata apportata alcuna modifica. La Commissione ha sottoscritto la clausola aggiuntiva al contratto Refiag il 18 dicembre 1998.

16.
    Nessuna modifica è stata apportata al contratto Regis, nonostante la richiesta formulata in tal senso dalla ricorrente nelle sue lettere 26 settembre 1997 e 8 maggio 1998.

17.
    In esecuzione dei contratti, la Commissione ha versato un importo di ITL 1 357 216 782, ossia di EUR 700 944, per il progetto REGIS e ITL 1 041 774 438, ossia EUR 538 032, per il progetto Refiag.

18.
    Facendo uso della facoltà ad essa riconosciuta dall'art. 24 dei contratti REGIS e Refiag, la Commissione ha deciso di effettuare verifiche contabili relative ai rendiconti di spesa presentati dalle società contraenti. Tale compito è stato affidato alla società di revisione GDA Revisori Indipendenti.

19.
    Per quanto riguarda il contratto Refiag, la relazione dei revisori sottolinea che, durante il periodo compreso tra l'inizio del progetto ed il 31 ottobre 1997, le spese evidenziate dalla IAMA International erano state sostenute interamente dalla IAMA Consulting, la quale, a quel tempo, non era contraente, in quanto quest'ultima aveva sostituito la IAMA International solo dal 1° novembre 1997. La relazione precisa che queste spese sono state solo in parte rifatturate alla IAMA International e ne conclude che solo queste ultime possono essere considerate rimborsabili.

20.
    Per quanto riguarda il contratto REGIS, la relazione dei revisori, dopo aver rilevato l'assenza di una modifica che designa la IAMA Consulting come nuovo contraente in luogo e in sostituzione della IAMA International, ritiene rimborsabili solo le spese sostenute dalla IAMA Consulting e rifatturate alla IAMA International.

21.
    Basandosi sulla relazione dei revisori, la Commissione, con lettera 12 febbraio 2001, ha comunicato alla ricorrente che, relativamente al contratto Refiag, sarebbero state considerate ammissibili, per il periodo 1° novembre 1996 - 31 ottobre 1997, solo le spese sostenute dalla IAMA International e, per il periodo 1° novembre 1997 - 31 ottobre 1998, solo le spese sostenute dalla IAMA Consulting.

22.
    In questa stessa lettera, la Commissione ha riconosciuto che, per quanto riguardava il contratto REGIS, l'assenza di una modifica da cui risultasse che la IAMA International era stata sostituita dalla ricorrente era addebitabile ad una propria omissione. Di conseguenza, essa ha comunicato alla ricorrente che, anche in assenza di una clausola aggiuntiva al contratto, tale sostituzione sarebbe stata considerata come avente efficacia a decorrere dalla data indicata nella lettera della ricorrente dell'8 maggio 1998, ossia il 1° novembre 1997. A tal riguardo, la Commissione, discostandosi dalle conclusioni della relazione dei revisori, ha precisato che avrebbe considerato ammissibili, per il periodo 1° maggio 1996 - 31 ottobre 1997, solo le spese sostenute dalla IAMA International e, per il periodo 1° novembre 1997 - 23 luglio 1998, solo quelle sostenute dalla IAMA Consulting.

23.
    Con lettera 21 febbraio 2001, indirizzata alla ricorrente, la Commissione ha confermato le conclusioni contenute nella sua lettera 12 febbraio 2001 ed ha comunicato alla ricorrente che avrebbe proceduto al recupero delle somme versate nell'ambito dei progetti REGIS e Refiag, nel caso in cui queste ultime avessero oltrepassato le spese ammissibili.

24.
    Con fax 8 marzo 2001, la ricorrente si è opposta alle conclusioni della Commissione ed ha chiesto a quest'ultima di riconoscere, sia per il contratto REGIS sia per il contratto Refiag, l'ammissibilità delle spese sostenute dalla IAMA Consulting a decorrere dalla data di entrata in vigore dei contratti.

25.
    Con lettera raccomandata 5 aprile 2001, facendo riferimento al solo contratto Refiag, la Commissione ha risposto alla ricorrente che in assenza di documenti che dimostrassero che la modifica apportata al contratto nel dicembre 1998 contenesse un errore circa la data a decorrere dalla quale aveva avuto efficacia la sostituzione della IAMA International da parte della IAMA Consulting, non era previsto alcun cambiamento rispetto alle conclusioni contenute nelle sue lettere del 12 e 21 febbraio 2001.

26.
    Con fax 9 aprile 2001, la ricorrente ha comunicato alla Commissione che, non avendo ricevuto alcuna risposta relativamente al contratto REGIS, essa riteneva che, per quanto riguarda quest'ultimo contratto, fosse stata implicitamente accolta la sua domanda del 5 aprile 2001, intesa a che la Commissione riconoscesse l'ammissibilità delle spese sostenute dalla IAMA Consulting. Per quanto riguarda il contratto Refiag, la ricorrente ha ribadito la sua domanda di riconsiderare le conclusioni contenute nelle lettere della Commissione del 12 e 21 febbraio 2001.

Procedimento e conclusioni delle parti

27.
    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale l'11 aprile 2001, la ricorrente ha introdotto il presente ricorso.

28.
    Il 17 luglio 2001, la Commissione ha depositato nella cancelleria del Tribunale il controricorso, nell'ambito del quale ha formulato una domanda riconvenzionale.

29.
    A titolo di misure di organizzazione del procedimento, le parti sono state invitate a rispondere ad un quesito scritto posto dal Tribunale. Ai sensi dell'art. 78 del regolamento di procedura del Tribunale, esse sono state anche invitate a pronunciarsi su un'eventuale sospensione del procedimento in applicazione degli artt. 54 dello Statuto della Corte e 77, lett. a), del regolamento di procedura. Esse hanno ottemperato a queste richieste nei termini stabiliti.

30.
    Nel ricorso, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    in via principale, annullare i provvedimenti contenuti nelle lettere della Commissione 12 e 21 febbraio 2001, nella parte in cui rifiutano di ammettere l'ammissibilità delle spese sostenute dalla ricorrente durante il periodo 1° maggio 1996 - 31 ottobre 1997 per il contratto REGIS, e durante il periodo dal 1° novembre 1996 al 31 ottobre 1997 per il contratto Refiag;

-    in subordine, accertata che l'eventuale inesatta esecuzione del contratto è ascrivibile a corresponsabilità solidale della Commissione, riconsiderare gli importi contabilizzati nel provvedimento 21 febbraio 2001, riducendo l'ammontare di quelli non riconosciuti a danno della ricorrente in misura in ogni caso non inferiore a ITL 600 milioni, da quantificarsi nel suo esatto ammontare secondo prudente apprezzamento in termini di equità;

-    condannare la Commissione alle spese.

31.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere le conclusioni presentate in via principale dalla ricorrente in quanto irricevibili o infondate;

-    respingere le conclusioni presentate in subordine dalla ricorrente in quanto infondate;

-    in via riconvenzionale, dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare alla Commissione la somma di ITL 1 099 405 866, ossia di EUR 567 796;

-    in via riconvenzionale, condannare la ricorrente al pagamento della detta somma, oltre agli interessi di mora in forza dell'art. 94 del regolamento della Commissione (Euratom, CECA, CE) 9 dicembre 1993, n. 3418, che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (GU L 315, pag. 1) abrogato e sostituito dal regolamento della Commissione 23 dicembre 2002 (CE, Euratom) n. 2342, recante modalità di esecuzione del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1);

-    condannare la ricorrente alle spese.

32.
    Nella replica, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare irricevibile la domanda riconvenzionale della Commissione;

-    concedere alla ricorrente il beneficio delle conclusioni formulate nel ricorso.

In diritto

33.
    Ai sensi dell'art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale, che statuisce nelle forme previste all'art. 114, nn. 3 e 4 dello stesso regolamento, può rilevare, d'ufficio, in qualsiasi momento l'irricevibilità per motivi di ordine pubblico (ordinanze del Tribunale 15 settembre 1998, causa T-100/94, Michailidis e a./Commissione, Racc. pag. II-3115, punto 49; 25 ottobre 2001, causa T-354/00, M 6/Commissione, Racc. pag. II-3177, punto 27, e 10 luglio 2002, causa T-387/00, Comitato organizzatore del convegno internazionale/Commissione, Racc. pag. II-3031, punto 36; sentenza del Tribunale 17 giugno 1998, causa T-174/95, Svenska Journalistförbundet/Consiglio, Racc. pag. II-2289, punto 80).

34.
    Nella fattispecie, il Tribunale ritiene di disporre di elementi sufficienti in base agli atti del fascicolo e decide, in applicazione di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.

35.
    La ricorrente deduce quattro motivi a sostegno del suo ricorso. I primi due motivi si riferiscono alla violazione ed all'erronea applicazione, rispettivamente, degli artt. 1362, 1366, 1368, 1370, 1374 e 1375 del codice civile italiano. Il terzo motivo si riferisce ad uno sviamento di potere e il quarto motivo ad un difetto di motivazione da cui sarebbero viziati gli atti contenuti nelle lettere della Commissione del 12 e 21 febbraio 2001.

36.
    Nel controricorso, la Commissione formula una domanda riconvenzionale, mirante a che il Tribunale condanni la ricorrente al rimborso della parte del finanziamento concesso per l'esecuzione dei progetti soprammenzionati corrispondente all'importo delle spese considerate non ammissibili. In particolare, essa chiede la restituzione, da un lato, di ITL 913 874 209 corrispondente agli importi delle spese sostenute dalla ricorrente, per i due contratti, nel corso del periodo precedente al 1° novembre 1997, e, dall'altro, delle somme, per un totale di ITL 185 531 657, risultanti dalle rettifiche effettuate in seguito alla revisione contabile chiesta dalla convenuta relativamente alle spese ammissibili sostenute dalla ricorrente.

Sulla ricevibilità e sulla competenza del Tribunale

Argomenti delle parti

37.
    La convenuta fa rilevare che le lettere del 12 e 21 febbraio 2001, con le quali ha comunicato alla ricorrente che una parte delle sue spese non sarebbe stata rimborsata, rientrano nella natura contrattuale dei rapporti tra la ricorrente e la Commissione e non costituiscono quindi atti il cui annullamento è riservato alla competenza del giudice comunitario dall'art. 230, quarto comma, CE. Infatti, allorché, come nella fattispecie, il giudice comunitario è chiamato a risolvere una controversia in forza di una clausola compromissoria inserita in un contratto concluso da un'istituzione, la sua competenza non deriverebbe dall'art. 230 CE, che riguarda l'annullamento di un atto amministrativo per vizi tipici quali la violazione di legge o lo sviamento di potere. Ne deriva, secondo la Commissione, che le conclusioni in via principale della ricorrente, in quanto mirano all'annullamento di atti che rientrano nel diritto privato, devono essere dichiarate irricevibili.

38.
    Per quanto riguarda la domanda che essa presenta in via riconvenzionale, la Commissione, in risposta ad un quesito scritto posto al Tribunale, fa valere che la competenza di quest'ultimo a pronunciarsi sulla detta domanda deriva dalla sua competenza relativamente all'istanza principale.

39.
    La ricorrente sostiene che i contratti controversi comportano aspetti di diritto pubblico, che derivano non solo dalla natura di uno dei contraenti, ossia la Commissione, ma anche dal fatto che quest'ultima ha perseguito, mediante uno strumento di diritto privato, obiettivi di interesse pubblico. Ne deriva, secondo la ricorrente, che, in una situazione quale quella della fattispecie, la Commissione è investita, nell'ambito dello stesso rapporto giuridico contrattuale, di prerogative che rientrano sia nell'autonomia privata sia nel suo potere discrezionale. Ora, l'esercizio di queste differenti prerogative sarebbe soggetto al sindacato giurisdizionale, che deve mirare a valutarne la conformità ai principi di diritto privato e amministrativo che si applicano nella fattispecie.

40.
    Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale presentata dalla Commissione la ricorrente conclude per la sua irricevibilità.

Giudizio del Tribunale

41.
    Ai sensi dell'art. 238 CE, il giudice comunitario è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla Comunità o per conto di questa.

42.
    La competenza del Tribunale a risolvere una controversia che sorge da un contratto del quale la Comunità è parte si basa sulla disposizione soprammenzionata e sulla clausola compromissoria inserita in questo contratto.

43.
    L'art. 7 dell'allegato II ai contratti controversi prevede che «il Tribunale (...) e, in caso di appello, la Corte (...), hanno competenza esclusiva a risolvere qualsiasi controversia tra la Commissione e le società contraenti vertente sulla validità, l'applicazione e l'interpretazione del presente contratto».

44.
    Occorre constatare innanzi tutto che la presente controversia riguarda l'interpretazione di talune clausole dei contratti controversi, concernenti, in particolare, la partecipazione di terzi all'esecuzione degli obblighi incombenti ai contraenti, e l'ammissibilità delle spese sostenute da questi terzi. La ricorrente fa valere anche che, a causa dei rapporti che essa ha intrattenuto con la Commissione a decorrere dalla conclusione dei contratti di cui trattasi, la sua posizione era, fin dall'inizio, quella di un contraente.

45.
    Nonostante il contesto contrattuale nel quale si inserisce il rapporto giuridico dedotto in giudizio, si deve constatare che, nella fattispecie, il Tribunale è stato adito in realtà, in via principale, non con una domanda basata sull'art. 238 CE, ma con un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE.

46.
    Questa conclusione risulta chiaramente dall'analisi dell'atto introduttivo di causa e delle altre memorie della ricorrente.

47.
    Infatti, la ricorrente qualifica la sua azione come ricorso di annullamento e formula, in via principale, conclusioni miranti a che il Tribunale dichiari viziati da illegittimità e, di conseguenza, annulli gli atti asseritamente contenuti nelle lettere della Commissione del 12 e 21 febbraio 2001, con le quali quest'ultima ha comunicato alla ricorrente che una parte delle spese da essa sostenute non sarebbero state riconosciute come ammissibili al finanziamento comunitario di cui trattasi. Pertanto, la ricorrente chiede al Tribunale di esercitare un controllo di legittimità relativamente ad atti di un'istituzione, i quali, benché si inseriscano in un contesto contrattuale, avrebbero, secondo la ricorrente, natura amministrativa. A sostegno di questa domanda, la ricorrente deduce motivi diretti a far constatare che gli atti di cui trattasi sono inficiati da vizi tipici degli atti amministrativi, quali la violazione di legge, lo sviamento di potere e il difetto di motivazione.

48.
    Nella replica, elaborando i suoi motivi e argomenti e rispondendo all'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione, la ricorrente insiste sulla natura amministrativa degli atti impugnati, che essa deduce, da un lato, dall'identità del loro autore, che agirebbe, anche se in un contesto contrattuale, nell'esercizio di poteri autoritativi, e, dall'altro, dagli obiettivi di interesse generale perseguiti dall'istituzione convenuta mediante la conclusione dei contratti controversi. Su tale base, la ricorrente ribadisce le sue conclusioni di annullamento.

49.
    Infine, per quanto riguarda la domanda presentata in via riconvenzionale dalla Commissione, la ricorrente sostiene che essa è irricevibile, in particolare, poiché mira ad ottenere dal Tribunale che esso condanni la ricorrente al pagamento di somme che la Commissione, supponendo che gli atti impugnati risultino regolarmente adottati, potrebbe reclamare autonomamente adottando nei confronti della ricorrente una decisione avente forza esecutiva.

50.
    Ora, la tesi della ricorrente, che costituisce il fondamento della sua domanda di annullamento, secondo la quale le lettere della Commissione del 12 e 21 febbraio 2001 avrebbero la natura di atti amministrativi, non può essere accolta.

51.
    Infatti, nessun elemento in queste lettere consente di concludere che la Commissione avrebbe agito, nella fattispecie, facendo uso dei suoi poteri autoritativi. Con le dette lettere, l'istituzione convenuta si è in sostanza limitata, sulla base dell'interpretazione dei fatti e delle clausole pertinenti dei contratti controversi, a comunicare alla ricorrente la sua posizione circa l'ammissibilità di una parte delle spese sostenute da quest'ultima. Così facendo, la Commissione ha agito unicamente nell'ambito dei diritti e degli obblighi derivanti dai contratti controversi. Questa conclusione non può essere rimessa in discussione dalla constatazione che i fini perseguiti dalla Commissione, mediante la conclusione dei detti contratti, rientrerebbero nella missione di interesse generale ad essa affidata nell'ambito del programma Esprit.

52.
    Pertanto, le due lettere di cui trattasi non rientrano affatto nell'esercizio dei poteri autoritativi della Commissione, tanto che, come quest'ultima sottolinea giustamente, né queste lettere né gli atti che essa dovrebbe eventualmente adottare successivamente al fine di recuperare le somme corrispondenti alle spese non coperte dai finanziamenti concessi possono, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, essere dotati di forza esecutiva.

53.
    Da quanto precede deriva che le lettere della Commissione che costituiscono oggetto del presente ricorso si inseriscono in un ambito puramente contrattuale dal quale sono indissociabili e che, per la loro stessa natura, non rientrano tra gli atti di cui all'art. 249 CE, il cui annullamento può essere richiesto al giudice comunitario ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE (v., in tal senso, ordinanze del Tribunale 3 ottobre 1997, causa T-186/96, Mutual Aid Administration Services/Commissione, Racc. pag. II-1633, punti 50 e 51, e 9 gennaio 2001, causa T-149/00, Innova/Commissione, Racc. pag. II-1, punto 28).

54.
    Di conseguenza, le conclusioni formulate in via principale dalla ricorrente, in quanto mirano all'annullamento di atti che hanno una natura puramente contrattuale, non possono essere considerate ricevibili.

55.
    Occorre pertanto dichiarare irricevibili le conclusioni formulate in via principale dalla ricorrente.

56.
    Con le sue conclusioni in subordine, la ricorrente chiede al Tribunale, nel caso in cui non fosse accolta la domanda in via principale di constatare che «l'eventuale inesatta esecuzione del contratto è ascrivibile a corresponsabilità solidale della Commissione» e, su questa base, di «riconsiderare gli importi contabilizzati nel provvedimento [della Commissione] 21 febbraio 2001, riducendo l'ammontare di quelli [relativi ad esborsi che] non [sono stati] riconosciuti [come ammisibili] a danno della IAMA Consulting Srl, in misura in ogni caso non inferiore a ITL 600 milioni, da quantificarsi nel suo esatto ammontare secondo prudente apprezzamento in termini di equità».

57.
    Occorre constatare che la formulazione delle conclusioni presentate in subordine dalla ricorrente, sopra riportata, non consente al Tribunale di comprendere l'esatto contenuto della domanda ad esso sottoposta.

58.
    A tal riguardo occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto della Corte e dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, l'atto introduttivo deve contenere l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Indipendentemente da ogni questione terminologica, tale esposizione deve essere sufficientemente chiara e precisa da permettere al convenuto di predisporre la propria difesa e al Tribunale di esercitare il controllo giurisdizionale (ordinanze del Tribunale 28 marzo 1994, causa T-515/93, B/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-115 e II-379, punto 12). Al fine di garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia occorre, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sul quale esso si fonda emergano, per lo meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell'atto introduttivo (v., in tal senso, sentenze della Corte 13 dicembre 1990, causa C-347/88, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-4747, punto 28, e 31 marzo 1992, causa C-52/90, Commissione/Danimarca, Racc. pag. I-2187, punti 17 e segg.; sentenze del Tribunale 18 settembre 1996, causa T-387/94, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-961, punto 106, e 29 gennaio 1998, causa T-113/96, Dubois et Fils/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-125, punto 29, e 15 giugno 1999, causa T-277/97, Ismeri Europa/Corte dei conti, Racc. pag. II-1825, punto 29).

59.
    Nella fattispecie, si deve constatare che, al di là della semplice enunciazione delle concusioni in subordine, né l'atto introduttivo né del resto la replica contengono il minimo elemento che consenta di comprendere su quali motivi la ricorrente basi queste conclusioni né di valutare la loro fondatezza. In particolare, né la formulazione delle dette conclusioni né le memorie della ricorrente consentono di determinare se la domanda di riconsiderare gli importi ritenuti dalla Commissione non ammissibili al finanziamento comunitario trovi il suo fondamento nei contratti controversi o in un'asserito comportamento illecito della Commissione, che possa mettere in gioco la responsabilità extracontrattuale delle Comunità.

60.
    In tale contesto, occorre considerare che le conclusioni formulate in subordine dalla ricorrente sono prive della chiarezza e della precisione necessarie affinché il Tribunale possa esercitare suo sindacato giurisdizionale. Pertanto, esse sono irricevibili.

61.
    In considerazione di tutto quanto precede, occorre dichiarare il ricorso irricevibile nel suo insieme.

62.
    Per quanto riguarda la domanda presentata in via riconvenzionale dalla Commissione, il Tribunale, sulla base del combinato disposto degli artt. 225, n. 1, CE e 51 dello Statuto della Corte, ritiene di non essere competente, nelle circostanze nel caso di specie, a statuire su di essa e decide, in applicazione dell'art. 54, secondo comma, dello Statuto della Corte, di rinviarla a quest'ultima.

Sulle spese

63.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione né ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

ordina:

1)    Le conclusioni formulate in via principale ed in subordine dalla ricorrente sono irricevibili.

2)    La domanda presentata in via riconvenzionale dalla Commissione è rinviata alla Corte.

3)    La ricorrente è condannata alle spese.

Lussemburgo, il 25 novembre 2003

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

V. Tiili


1: Lingua processuale: l'italiano.