Language of document : ECLI:EU:T:2005:128

Causa T‑88/01

Sniace, SA

contro

Commissione delle Comunità europee

«Aiuti concessi dagli Stati — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Atto concernente individualmente la ricorrente»

Massime della sentenza

1.      Procedura — Intervento — Istanza di intervento non avente ad oggetto l’adesione alle conclusioni di una della parti — Irricevibilità — Eccezione di irricevibilità di ordine pubblico — Valutazione d’ufficio da parte del giudice — Carenza di legittimazione ad agire del ricorrente

(Statuto della Corte di giustizia, art. 40, quarto comma; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 113 e 116, n. 3)

2.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o persone giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che chiude un procedimento in materia di aiuti — Impresa concorrente dell’impresa beneficiaria dell’aiuto — Diritto di ricorso — Presupposti

(Artt. 88, n. 2, CE e 230, quarto comma, CE)

1.      Ai sensi dell’art. 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia, le conclusioni dell’istanza di intervento possono avere come oggetto soltanto l’adesione alle conclusioni di una delle parti. Inoltre, ai sensi dell’art. 116, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, l’interveniente accetta il procedimento nello stato in cui questo si trova all’atto del suo intervento. Tuttavia, in forza dell’art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale, in qualsiasi momento, può esaminare d’ufficio le eccezioni di irricevibilità di ordine pubblico, comprese quelle addotte dagli intervenienti. Un’eccezione d’irricevibilità riguardante la legittimazione ad agire del ricorrente solleva una siffatta questione di ordine pubblico.

(v. punti 49, 52-53)

2.      Conformemente all’art. 230, quarto comma, CE, una persona fisica o giuridica può proporre ricorso contro una decisione indirizzata ad un’altra persona soltanto se detta decisione la riguarda direttamente e individualmente. I soggetti che non siano destinatari di una decisione possono sostenere che questa li riguardi individualmente soltanto qualora la decisione li concerna a causa di determinate qualità personali o di particolari circostanze atte a distinguerli dalla generalità, e per questo motivo li identifichi alla stessa stregua dei destinatari.

Per quanto riguarda, in particolare, la materia degli aiuti di Stato, sono individualmente interessate da una decisione della Commissione che chiuda un procedimento avviato in forza dell’art. 88, n. 2, CE nei confronti di un aiuto individuale, oltre all’impresa beneficiaria, le imprese concorrenti di quest’ultima che abbiano svolto un ruolo attivo nell’ambito di detta procedura, purché la loro posizione sul mercato sia notevolmente lesa dal provvedimento di aiuto oggetto della decisione impugnata. Un’impresa non può quindi avvalersi unicamente della sua qualità di concorrente rispetto all’impresa beneficiaria, ma deve provare inoltre che, tenuto conto del suo grado di eventuale partecipazione al procedimento e dell’importanza della lesione della sua posizione sul mercato, essa si trova in una situazione di fatto che la identifica in modo analogo a quello del destinatario di una decisione. Occorre giudicare che un’impresa ha svolto soltanto un ruolo secondario in un procedimento precontenzioso quando, da un lato, essa non ha presentato alcuna denuncia presso la Commissione e, dall’altro, risulta che lo svolgimento di tale procedimento non è stato ampiamente determinato dalle osservazioni che essa ha presentato in quanto si è limitata, in sostanza, a riprodurre talune constatazioni effettuate dalla Commissione nella sua decisione di avvio del procedimento commentandole sommariamente, senza fornire il minimo elemento di prova concreto e, successivamente, si è limitata ad affermare, senza fornire un seppur minimo elemento preciso o un qualsivoglia elemento probatorio, che i provvedimenti considerati nella decisione di estensione del procedimento costituivano aiuti di Stato e dovevano essere dichiarati incompatibili col mercato comune.

Quanto all’importanza della lesione della posizione della ricorrente sul mercato, non è compito del giudice comunitario, nella fase dell’esame della ricevibilità, pronunciarsi definitivamente sui rapporti di concorrenza fra la ricorrente e l’impresa beneficiaria degli aiuti. In tale ambito, tocca soltanto alla ricorrente indicare adeguatamente le ragioni per le quali la decisione della Commissione può ledere i suoi interessi legittimi, incidendo notevolmente sulla sua posizione nel mercato di cui trattasi.

(v. punti 54-57, 59-60)