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Causa C216/22

A.A.

contro

Bundesrepublik Deutschland

(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgericht Sigmaringen)

 Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 febbraio 2024

«Rinvio pregiudiziale – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 33, paragrafo 2, lettera d), e articolo 40, paragrafi 2 e 3 – Domanda reiterata – Presupposti per il rigetto di tale domanda in quanto inammissibile – Nozione di “elementi o risultanze nuovi” – Sentenza della Corte concernente una questione di interpretazione del diritto dell’Unione – Articolo 46 – Diritto ad un ricorso effettivo – Competenza del giudice nazionale a statuire sul merito di una domanda siffatta in caso di illegittimità della decisione di rigetto di una domanda in quanto inammissibile – Garanzie procedurali – Articolo 14, paragrafo 2»

1.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32 – Procedura di esame di una domanda di protezione internazionale – Domanda che può essere considerata inammissibile dagli Stati membri – Motivo – Domanda reiterata che non menziona elementi o risultanze nuovi – Nozione di elemento nuovo – Sentenza della Corte rilevante ai fini della valutazione delle condizioni necessarie per poter ottenere lo status di beneficiario di una protezione internazionale – Sentenza di cui trattasi vertente sull’interpretazione di una disposizione già in vigore al momento dell’adozione di una decisione precedente – Inclusione – Data della sentenza – Irrilevanza

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32, artt. 2, f), 33, § 2, d), e 40, §§ 2 e 3]

(v. punti 38, 40, 44, 49, 54, disp. 1)

2.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32 – Impugnazione contro una decisione relativa a una domanda di protezione internazionale – Diritto a un ricorso effettivo – Annullamento della decisione che rigetta una domanda reiterata in quanto inammissibile – Obbligo di rinviare l’esame della domanda di protezione internazionale all’autorità accertante – Insussistenza – Facoltà, per gli Stati membri, di conferire ai propri giudici il potere di decidere loro stessi su tale domanda – Presupposto – Rispetto delle garanzie previste dalle disposizioni del capo II della direttiva 2013/32

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32, artt. 40, § 3, e 46, §§ 1, a), ii), e 3]

(v. punti 58-65, 67, disp. 2)

Sintesi

Adita in via pregiudiziale dal Verwaltungsgericht Sigmaringen (Tribunale amministrativo di Sigmaringen, Germania), la Corte, riunita in Grande Sezione, si pronuncia, segnatamente, sulla questione se una sentenza pregiudiziale della Corte costituisca un elemento nuovo implicante che una domanda di asilo reiterata debba essere esaminata nel merito e non respinta in quanto inammissibile.

Il 26 luglio 2017, un cittadino siriano ha presentato una domanda di asilo in Germania. In occasione del suo colloquio dinanzi all’autorità competente tedesca, egli ha dichiarato di aver svolto il servizio militare in Siria tra l’anno 2003 e l’anno 2005 e di aver lasciato tale paese per timore di essere richiamato sotto le armi o di essere arrestato qualora avesse rifiutato di adempiere ai propri obblighi militari.

Con decisione del 16 agosto 2017, l’autorità competente tedesca ha concesso al richiedente la protezione sussidiaria, ma ha rifiutato di riconoscergli lo status di rifugiato. Essa ha segnatamente ritenuto che non vi fossero ragioni per supporre che, avendo lasciato la Siria prima di essere chiamato a raggiungere l’esercito siriano, il richiedente sarebbe stato considerato nel suo paese come un disertore o un oppositore al regime. Del resto, egli non avrebbe dimostrato che la coscrizione era stata la ragione della sua partenza. Infatti, egli avrebbe invocato soltanto la generale situazione di pericolo dovuta alla guerra in Siria.

Il richiedente non ha proposto un ricorso contro tale decisione, che è così divenuta definitiva. Orbene, il 15 gennaio 2021, egli ha depositato una nuova domanda di asilo («domanda di asilo reiterata») nella quale ha fatto valere la sentenza della Corte del 19 novembre 2020, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Servizi militare e asilo) (1). Egli ha sostenuto che, in tale sentenza, la Corte aveva dichiarato che, in determinate circostanze, esiste una «forte presunzione» che il rifiuto del servizio militare sia collegato ad una delle ragioni di persecuzione elencate all’articolo 10 della direttiva 2011/95 (2).

Con decisione del 22 marzo 2021, l’autorità competente tedesca ha respinto in quanto inammissibile la domanda di asilo reiterata del richiedente a motivo del fatto che la sentenza della Corte fatta valere non implicava che essa dovesse esaminare tale domanda nel merito.

Investito di un ricorso proposto dal richiedente contro tale decisione, il Tribunale amministrativo di Sigmaringen, giudice del rinvio, nutre dei dubbi quanto alla questione se una sentenza della Corte che si limita ad interpretare una disposizione del diritto dell’Unione già in vigore al momento dell’adozione della decisione concernente una domanda precedente possa costituire un «elemento nuovo» o una «risultanza nuova», che esclude la possibilità di respingere una domanda di asilo reiterata in quanto inammissibile.

Giudizio della Corte

La Corte ricorda, anzitutto, che dal tenore letterale e dalla finalità dell’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, nonché dall’economia generale di detta direttiva risulta che la possibilità di respingere una domanda di protezione internazionale perché inammissibile, prevista da detta disposizione, costituisce una deroga all’obbligo di esaminare nel merito tale domanda. La Corte ha infatti già constatato che discende sia dal carattere esaustivo dell’elenco figurante nel citato articolo 33, paragrafo 2, sia dal carattere derogatorio dei motivi di inammissibilità contenuti nell’elenco stesso che questi motivi devono essere oggetto di un’interpretazione restrittiva (3). Pertanto, all’inverso, le ipotesi nelle quali la direttiva 2013/32 impone di considerare una domanda reiterata come ammissibile devono essere interpretate in maniera estensiva.

Inoltre, risulta dal tenore letterale stesso dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32 e, in particolare, dall’utilizzazione dell’espressione «elementi o risultanze nuovi» che tale disposizione concerne non soltanto un mutamento di natura fattuale, intervenuto nella situazione personale di un richiedente o in quella del suo paese d’origine, ma anche elementi di diritto nuovi.

Risulta, segnatamente, dalla giurisprudenza che una domanda reiterata non può essere dichiarata inammissibile, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32 (4), qualora l’autorità accertante, ai sensi di tale direttiva (5), constati che il rigetto definitivo della domanda precedente è contrario al diritto dell’Unione. Una constatazione siffatta deve necessariamente essere effettuata dalla suddetta autorità accertante qualora la contrarietà al diritto dell’Unione discenda da una sentenza della Corte o sia stata constatata, in via incidentale, da un giudice nazionale (6).

Ne consegue che, nel contesto particolare della direttiva 2013/32, qualsiasi sentenza della Corte può rientrare nella nozione di elemento nuovo, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), e dell’articolo 40, paragrafi 2 e 3, di detta direttiva (7). Tale constatazione è indipendente dalla questione se tale sentenza sia stata pronunciata prima o dopo l’adozione della decisione relativa alla domanda precedente o dalla questione se detta sentenza constati l’incompatibilità con il diritto dell’Unione di una disposizione nazionale su cui tale decisione è stata fondata oppure si limiti ad interpretare il diritto dell’Unione, ivi compreso quello già in vigore al momento della decisione di cui sopra.

Tuttavia, perché una domanda reiterata sia ammissibile, è necessario anche, a norma dell’articolo 40, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, che gli elementi o le risultanze nuovi «aument[i]no in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva [2011/95]».

Ne consegue che qualsiasi sentenza della Corte, ivi compresa una sentenza che si limiti ad interpretare una disposizione del diritto dell’Unione già in vigore al momento dell’adozione di una decisione concernente una domanda precedente, costituisce un elemento nuovo, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), e dell’articolo 40, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/32, indipendentemente dalla data in cui essa è stata pronunciata, qualora aumenti in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere riconosciuto il beneficio di una protezione internazionale.


1      Sentenza del 19 novembre 2020, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Servizio militare e asilo) (C‑238/19, EU:C:2020:945).


2      Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9). L’articolo 10 di tale direttiva, contenuto nel capo intitolato «Requisiti per essere considerato rifugiato», contiene un elenco di elementi di cui gli Stati membri devono tener conto nella valutazione delle ragioni della persecuzione.


3      V., in tal senso, sentenza del 1° agosto 2022, Bundesrepublik Deutschland (Figlio di rifugiati, nato fuori dallo Stato ospitante) (C‑720/20, EU:C:2022:603, punti 49 e 51).


4      Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60). Ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), di tale direttiva, gli Stati membri possono giudicare una domanda di protezione internazionale reiterata inammissibile qualora non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente elementi o risultanze nuovi ai fini dell’esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE.


5      L’articolo 2, lettera f), della direttiva 2013/32 definisce l’«autorità accertante» come «qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado al riguardo».


6      V., in tal senso, sentenza del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punti 198 e 203).


7      L’articolo 40 della direttiva 2013/32 contiene delle disposizioni relative all’esame delle domande reiterate.