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Ordinanza del Tribunale del 14 aprile 2015 – SolarWorld e Solsonica / Commissione

(Causa T-393/13) 1

[«Dumping – Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Cina – Dazio antidumping provvisorio»]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: SolarWorld AG (Bonn, Germania); e Solsonica SpA (Cittaducale, Italia) (rappresentanti: L. Ruessmann, avocat, e J. Beck, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e T. Maxian Rusche, agenti)

Oggetto

In primo luogo, domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 513/2013 della Commissione, del 4 giugno 2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (UE) n. 182/2013 che dispone la registrazione delle importazioni dei suddetti prodotti originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 152, pag. 5), nella parte in cui fissa l’aliquota dei suddetti dazi provvisori, per il periodo che va dal 6 giugno al 5 agosto 2013, in una misura che non elimina né il dumping né il pregiudizio; in secondo luogo, domanda di ordinare alle autorità doganali degli Stati membri di applicare le aliquote piene dei dazi antidumping a partire dal 6 giugno 2013 e, in terzo luogo, domanda volta a far valere la responsabilità non contrattuale della Commissione per il danno che le ricorrenti avrebbero subito a seguito dell’applicazione, durante il periodo che va dal 6 giugno al 5 agosto 2013, dei dazi antidumping provvisori all’aliquota stabilita dal regolamento n 513/2013.

Dispositivo

Il secondo capo delle richieste conclusive della SolarWorld AG e della Solsonica SpA, volto ad ottenere che sia ordinato alle autorità doganali degli Stati membri di applicare, con decorrenza dal 6 giugno 2013, le aliquote dei dazi antidumping fissate dall’articolo 1, paragrafo 2, punto ii), del regolamento (UE) n. 513/2013 della Commissione, del 4 giugno 2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (UE) n. 182/2013 che dispone la registrazione delle importazioni dei suddetti prodotti originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, è manifestamente irricevibile.

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso per l’annullamento del regolamento n. 513/2003 e sul ricorso per risarcimento.

La SolarWorld e la Solsonica si faranno carico delle proprie spese, nonché di un terzo delle spese sostenute dalla Commissione europea. Quest’ultima sopporterà la restante parte delle proprie spese.

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1     GU C 274 del 21.9.2013