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Impugnazione proposta il 16 febbraio 2012 da Guido Strack avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 7 dicembre 2011, F-44/05 RENV, Strack / Commissione

(Causa T-65/12 PP)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: Avv. H. Tettenborn)

Controinteressata nel procedimento : Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare interamente l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) del 7 dicembre 2001, nella causa F-44/05 RENV;

condannare la convenuta, conformemente alla domanda del ricorrente di cui al punto 1, sub A.4. delle osservazioni da lui depositate in data 21 febbraio 2011, nell'ambito del procedimento F-44/05 RENV, domanda motivata ai punti 78-85 di dette osservazioni, a risarcire al ricorrente il danno derivante da un'eccessiva durata del processo, ai sensi dell'articolo 6 CEDU, per un importo pari a EUR 2 500;

condannare la Commissione alla totalità delle spese dell'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione il ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dell'articolo 47, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta) e dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

Nell'ambito di tale motivo il ricorrente lamenta che il procedimento, in primo luogo, sia stato assegnato ad un'altra sezione del Tribunale della funzione pubblica (TFP), e che, per la nuova assegnazione successivamente avvenuta, manchi il necessario fondamento normativo.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, nonché dell'articolo 73 del regolamento di procedura del TFP

Nell'ambito di tale motivo il ricorrente deduce che, con riferimento alla domanda da lui sollevata, nell'ambito della causa principale, non nell'atto introduttivo, ma soltanto in una successiva memoria, non può essere emanata separata ordinanza di rinvio, non essendo detta domanda autonoma e separabile.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e dell'articolo 73 del regolamento di procedura del TFP

Il ricorrente rileva al riguardo che la controversia ha origine nell'ambito del suo rapporto di lavoro, e che pertanto, ai sensi dell'articolo 1 dell'allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, risulta competente il TFP.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 6, paragrafo 1 CEDU e dell'articolo 47 della Carta

Il ricorrente sostiene infine che il TFP, procedendo come ha fatto, ha violato i principi relativi al diritto di essere sentiti e ad un procedimento in contraddittorio e lo ha trattato in maniera scorretta.

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