Language of document : ECLI:EU:T:2014:955

Causa T‑20/14

Huynh Duong Vi Nguyen

contro

Parlamento europeo

e

Consiglio dell’Unione europea

«Ricorso di annullamento – Riforma dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione – Regime meno favorevole in materia di pagamento forfettario delle spese di viaggio e di maggiorazione del congedo ordinario grazie ai giorni di congedo supplementare in quanto giorni per il viaggio – Insussistenza di incidenza individuale – Responsabilità extracontrattuale – Nesso causale – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»

Massime – Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) dell’11 novembre 2014

1.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Atto normativo – Regolamento che modifica lo Statuto dei funzionari in materia di rimborso delle spese di viaggio e dei giorni per il viaggio – Ricorso di un funzionario fondato sul diritto di partecipare alle procedure di modifica dello Statuto e sull’appartenenza ad un gruppo ristretto di funzionari interessati dall’atto – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità

(Artt. 263, comma 4, TFUE e 336 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 27 e 28; Statuto dei funzionari, art. 10; allegato V, art. 7; allegato VII, art. 8; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1023/2013)

2.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Onere della prova a carico del ricorrente

(Art. 263, comma 4, TFUE)

3.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un funzionario dell’Unione contro un regolamento che modifica lo Statuto dei funzionari – Incidenza sull’esame del requisito dell’incidenza individuale dei presupposti di ricevibilità di un ricorso ipotetico avverso decisioni dell’amministrazione che danno attuazione alle modifiche – Insussistenza

(Artt. 256 TFUE, 263, comma 4, TFUE e 270 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 1; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

4.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche e giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Requisiti aventi natura cumulativa – Irricevibilità di un ricorso in caso di mancanza di uno soltanto di tali requisiti

(Art. 263, comma 4, TFUE)

5.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Obbligo per il giudice di esaminarli in un determinato ordine – Insussistenza – Insussistenza di uno di questi presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni

(Art. 340, comma 2, TFUE)

6.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Nesso causale – Danno subìto a seguito dell’adozione asseritamente illegittima da parte del Parlamento e del Consiglio di un regolamento che modifica lo Statuto dei funzionari – Assenza di nesso causale diretto tra il danno e le disposizioni impugnate

(Art. 340, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1023/2013)

1.      Nel caso di un ricorso proposto da un funzionario dell’Unione contro il regolamento n. 1023/2013, che modifica lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, adottato sul fondamento dell’articolo 336 TFUE, conformemente alla procedura legislativa ordinaria, le disposizioni impugnate rientrano nella categoria degli atti di portata generale, di natura legislativa, in riferimento ai quali l’articolo 263, quarto comma, TFUE subordina la ricevibilità del ricorso di annullamento ai requisiti dell’incidenza diretta e dell’incidenza individuale.

A tal proposito, il requisito dell’incidenza individuale non può essere fondato sugli articoli 27 e 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il fatto che un soggetto intervenga, in un modo o in un altro, nel processo che conduce all’adozione di un atto dell’Unione europea è, infatti, idoneo a individualizzare tale soggetto in rapporto all’atto in questione solo qualora la normativa dell’Unione applicabile gli riconosca talune garanzie procedurali. Orbene, salvo disposizione espressa contraria, né l’iter di elaborazione degli atti di portata generale né tali stessi atti richiedono, in forza dei principi generali del diritto dell’Unione, quale il diritto di essere sentiti, la partecipazione dei soggetti che subiscono pregiudizio, dovendosi presumere che gli interessi di costoro siano rappresentati dalle istanze politiche chiamate ad adottare tali atti. A tale riguardo, si deve necessariamente constatare che non sono previsti diritti procedurali a titolo individuale per il personale delle istituzioni dell’Unione né dall’articolo 336 TFUE né dall’articolo 10 dello Statuto e nemmeno dall’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Inoltre, se è vero che una persona può essere individualmente interessata da un atto, in quanto facente parte di un gruppo ristretto di operatori economici, quando tale atto modifica i diritti acquisiti da detta persona precedentemente alla sua adozione, si deve necessariamente constatare che, quand’anche la ricorrente appartenesse a un siffatto gruppo ristretto di funzionari che, in conseguenza delle disposizioni impugnate del regolamento n. 1023/2013, sarebbero privati del beneficio del rimborso delle spese di viaggio e dei giorni per il viaggio, tale circostanza non sarebbe il risultato della soppressione di un diritto acquisito soltanto da questi funzionari. Orbene, non esisteva un diritto acquisito in tal senso, in quanto, come risulta dall’articolo 7 dell’allegato V dello Statuto applicabile fino al 31 dicembre 2013 e dall’articolo 8 dell’allegato VII del medesimo Statuto, il diritto di usufruire del rimborso delle spese di viaggio e dei giorni per il viaggio, indipendentemente dall’indennità di dislocazione o di espatrio, era, di fatto, un diritto di tutti funzionari dell’Unione. A tale riguardo, se la scelta del Parlamento e del Consiglio di collegare, per effetto delle disposizioni del regolamento n. 1023/2013, il beneficio di tali diritti a quello dell’indennità di dislocazione o di espatrio comporta per la ricorrente la privazione di detti diritti, in conseguenza della situazione di diritto e di fatto in cui la stessa, come altri funzionari, si trova attualmente, non è peraltro escluso che altri funzionari si trovino, in futuro, in una situazione analoga alla sua.

Inoltre, il fatto che si possa determinare al momento dell’adozione della misura contestata, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che questi soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da questo provvedimento, purché sia assodato che tale applicazione viene effettuata in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto in esame.

(v. punti 25, 31, 32, 37, 41, 45‑48)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 43, 44)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 52, 53)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 55)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 60, 61)

6.      Nell’ambito della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, il presupposto dell’esistenza di un nesso di causalità richiede l’esistenza di un rapporto certo e diretto di causa/effetto tra l’illecito commesso dall’istituzione implicata e il danno lamentato, rapporto di cui spetta alla ricorrente fornire la prova. Inoltre, il danno lamentato deve derivare in modo sufficientemente diretto dal comportamento censurato, che deve costituire la causa determinante del danno.

Nel caso di un ricorso di un funzionario che ha ad oggetto disposizioni del regolamento n. 1023/2013, che modifica lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, in materia di rimborso delle spese di viaggio e dei giorni per il viaggio, di cui detto funzionario sostiene l’illegittimità e che sono all’origine di un danno che egli ha asseritamente subìto, occorre constatare che non esiste un rapporto diretto e certo tra tali disposizioni e il danno lamentato. Quest’ultimo, infatti, può derivare esclusivamente dall’eventuale decisione dell’istituzione da cui la ricorrente dipende di accordarle un numero di giorni di congedo, a titolo di giorni per il viaggio, inferiore a quello che le veniva accordato quando vigeva lo Statuto applicabile precedentemente e di rifiutarle il rimborso delle spese di viaggio ordinario, in applicazione delle citate disposizioni.

(v. punti 62‑64)