Language of document : ECLI:EU:T:2007:66

Causa T-336/04

TV Danmark A/S e Kanal 5 Denmark Ltd

contro

Commissione delle Comunità europee

«Riservatezza»

Massime dell'ordinanza

1.      Procedura — Intervento — Comunicazione degli atti processuali alle parti intervenienti — Deroga

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, n. 2; Istruzioni al cancelliere del Tribunale, art. 5, n. 4, primo comma; Istruzioni pratiche del Tribunale alle parti, capo VIII, punti 2 e 3)

2.      Procedura — Intervento — Comunicazione degli atti processuali alle parti intervenienti — Deroga

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, n. 2; Istruzioni al cancelliere del Tribunale, art. 5, n. 4, primo comma; Istruzioni pratiche del Tribunale alle parti, capo VIII, punti 2 e 3)

1.      L’art. 116, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale sancisce il principio che tutti gli atti processuali notificati alle parti devono essere comunicati alle parti intervenienti. Solo in deroga a questo principio la seconda frase di questa disposizione consente di destinare un trattamento riservato a taluni atti di causa e pertanto di sottrarre questi ultimi all’obbligo di comunicazione alle parti intervenienti.

Per stabilire a quali condizioni un trattamento riservato possa essere concesso a taluni elementi è necessario ponderare, per ogni atto di causa o parte di esso per cui venga richiesto un trattamento riservato, il legittimo intento della ricorrente di evitare una lesione sostanziale dei propri interessi commerciali con l’esigenza, altrettanto legittima, degli intervenienti di disporre delle informazioni necessarie onde essere totalmente in grado di far valere i loro diritti e di esporre le loro tesi dinanzi al giudice comunitario.

Peraltro, l’art. 5, n. 4, primo comma, delle Istruzioni al cancelliere del Tribunale di primo grado del 3 marzo 1994 prevede che la domanda con cui una parte chiede il trattamento riservato di taluni elementi o atti del fascicolo deve precisare gli elementi o i brani aventi carattere riservato e motivare la riservatezza per ciascuno di essi. Il capo VIII, punti 2 e 3, delle Istruzioni pratiche del Tribunale alle parti, del 14 marzo 2002, specifica, dal canto suo, che, da un lato, una domanda di trattamento riservato non sufficientemente precisa non può essere presa in considerazione e che, dall’altro, essa deve indicare con precisione gli elementi o i brani di cui trattasi e contenere una brevissima motivazione del carattere segreto o riservato di ciascuno di detti elementi o brani.

Ne deriva che una domanda di trattamento riservato non sufficientemente precisa negli elementi da essa considerati dovrà essere respinta. Ne deriva del pari che si terrà conto della brevità della motivazione fornita a sostegno di una domanda di trattamento riservato nelle ipotesi in cui dall’esame degli elementi da essa considerati non risulti con sufficiente chiarezza che questi ultimi presentano carattere riservato. Tale considerazione si impone a maggior ragione, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, nel caso in cui il trattamento riservato richiesto riguardi un numero considerevole di dati.

A sua volta, la contestazione della riservatezza da parte degli intervenienti deve riguardare elementi precisi degli atti di causa che sono rimasti occultati e specificare i motivi per i quali il trattamento riservato di tali elementi deve essere negato. Di conseguenza, una domanda di trattamento riservato deve essere accolta nei limiti in cui riguarda elementi che non sono stati contestati o che non lo sono stati contestati in modo esplicito e preciso.

(v. punti 39-45)

2.      Una parte interveniente non può essere privata, sempreché rispetti i termini assegnati a tal fine dal Tribunale, del diritto di contestare una domanda di trattamento riservato di elementi di un atto di causa per il fatto che essa avrebbe omesso di contestare nei termini la riservatezza degli stessi elementi quando tali elementi sono stati prodotti in una fase anteriore del procedimento.

(v. punto 50)