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Ricorso proposto il 15 gennaio 2014 – Costantini e altri / Commissione

(Causa T-44/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Bruno Costantini (Jesi, Italia), Robert Racke (Lamadelaine, Lussemburgo), Pietro Pravata (Beyne-Heusay, Belgio), Zbigniew Galązka (Łódź, Polonia), Justo Santos Domínguez (Leganés, Spagna), Maria Isabel Lemos (Mealhada, Portogallo), André Clavelou (Vincennes, Francia), Citizens' Committee "Right to Lifelong Care: Leading a life of dignity and Independence is a fundamental right!" (rappresentanti: O. Brouwer e A. Woods, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 5 novembre 2013, di rigetto della domanda di registrazione dell’iniziativa dei cittadini “Right to Lifelong Care: Leading a life of dignity and independence is a fundamental right!” (l’Iniziativa) proposta ai sensi del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini (GU 2011 L 65, pag. 1), decisione comunicata al rappresentante dei ricorrenti e al suo sostituto il 5 novembre 2013, con lettera contenente il riferimento “C(2013) 7612 def.” (la decisione impugnata); nonché

condannare la convenuta a rifondere le spese sostenute dai ricorrenti, incluse le spese sostenute da tutti gli intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, respingendo la domanda di registrazione dell’Iniziativa, ha erroneamente applicato il requisito giuridico di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento n. 211/2011, in quanto la stessa: (i) ha erroneamente affermato che gli obiettivi dell’Iniziativa non possono essere adeguatamente raggiunti nell’ambito del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, e (ii) non ha tenuto conto dei principi che stanno alla base del regolamento n. 211/2011.

Secondo motivo, vertente sul mancato rispetto, da parte della Commissione, dei principi generali della corretta amministrazione, per il fatto di aver respinto la domanda di registrazione dell’Iniziativa, pur avendo accolto le domande di registrazione di altre iniziative dei cittadini dirette al conseguimento di obiettivi analoghi.

Terzo motivo, vertente sul mancato adempimento, da parte della Commissione, dell’obbligo di fornire sufficiente e adeguata motivazione della decisione impugnata, in violazione dell’articolo 296 TFUE.