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Ricorso proposto il 29 novembre 2013 – Watch TV / Consiglio

(Causa T-639/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Watch TV (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: F. de Visscher e M. von Kuegelgen, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Consiglio dell’Unione del 30 settembre 2013;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione del Consiglio dell’Unione europea di non accogliere la sua offerta presentata nell’ambito del lotto n. 1 dell’appalto UCA 190/11 «Prestazione di servizi audiovisivi e multimediali per il Consiglio dell’Unione europea/Consiglio europeo» (GU 2012/S 26-041228).

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un solo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento finanziario1 e degli articoli 131, paragrafo 5, 135, paragrafo 2, e 146, paragrafo 3, del regolamento d’esecuzione del regolamento finanziario2 , avendo il Consiglio attribuito l’appalto ad un offerente la cui offerta non risponderebbe ai requisiti minimi obbligatori relativi alla capacità dei candidati, richiesti nelle specifiche tecniche del capitolato d’oneri. La ricorrente sostiene che il Consiglio avrebbe pertanto dovuto escludere automaticamente l’offerta accolta.

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1     Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

2     Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).