Language of document : ECLI:EU:T:2013:11

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

15 gennaio 2013 (*)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo BELLRAM – Marchi nazionali denominativo e figurativi anteriori RAM e Ram – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Diritto al contraddittorio – Articolo 63, paragrafo 2, articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009 – Termini del procedimento di opposizione»

Nella causa T‑237/11,

Lidl Stiftung & Co. KG, con sede a Neckarsulm (Germania), rappresentata da T. Träger, avvocato

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da K. Klüpfel e D. Walicka, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Lactimilk, SA, con sede a Madrid (Spagna), rappresentata da P. Casamitjana Lleonart, avvocato

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 1° marzo 2011 (procedimento R 1154/2009‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Lactimilk, SA e la Lidl Stiftung & Co. KG,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe (relatore) e dal sig. M. van der Woude, giudici,

cancelliere: sig.ra S. Spyropoulos, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 maggio 2011,

visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 ottobre 2011,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 settembre 2011,

vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 3 gennaio 2012,

vista la controreplica dell’UAMI depositata presso la cancelleria del Tribunale il 7 marzo 2012,

in seguito all’udienza del 10 luglio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 15 maggio 2006 la Lidl Stiftung & Co. KG, ricorrente, presentava una domanda di registrazione di marchio comunitario presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2        Il marchio di cui veniva chiesta la registrazione è il segno denominativo BELLRAM.

3        I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano nella classe 29 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono ai prodotti «formaggi».

4        La domanda di marchio comunitario veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 42/2006 del 16 ottobre 2006.

5        Il 9 gennaio 2007 la Lactimilk, SA, interveniente, proponeva opposizione, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 41 del regolamento n. 207/2009), avverso la registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui alla classe 29, menzionati al precedente punto 3.

6        L’opposizione si fondava sui seguenti marchi anteriori spagnoli:

–        il marchio figurativo giallo e blu registrato con il numero 2414439 (in prosieguo: il «primo marchio figurativo anteriore»), di seguito riprodotto:

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–        il marchio figurativo registrato con il numero 98550 (in prosieguo: il «secondo marchio figurativo anteriore»), di seguito riprodotto:

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–        il marchio denominativo RAM, registrato con il numero 151890 (in prosieguo: il «marchio denominativo anteriore»).

7        Il primo marchio figurativo anteriore veniva registrato per i prodotti appartenenti alla classe 29 ai sensi dell’Accordo di Nizza e corrispondenti alla seguente descrizione: «Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta, ortaggi, carne e pesce conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, oli e grassi commestibili; piatti pronti di carne, pesce, verdure e in particolare latte e prodotti lattiero-caseari, yogurt, formaggio, burro, margarina e panna (prodotti lattiero-caseari)».

8        Il secondo marchio figurativo anteriore è stato registrato per i prodotti appartenenti alla classe 29 ai sensi dell’Accordo di Nizza e corrispondenti alla seguente descrizione: «Tutti i tipi di burro, latte fresco, latte condensato e latte in polvere, formaggio, burro, yogurt, kefir e altri derivati del latte».

9        Il marchio denominativo anteriore veniva inizialmente registrato per i prodotti appartenenti alla classe 29 ai sensi dell’Accordo di Nizza e corrispondenti alla seguente descrizione: «Latte fresco, latte condensato e latte in polvere, formaggio, burro, yogurt, kefir e altri derivati del latte». Tale elenco di prodotti veniva successivamente integrato con l’elenco di prodotti corrispondenti alla seguente descrizione: «Prodotti alimentari di origine animale; oli e grassi commestibili; ortaggi secchi e altri ortaggi pronti per la consumazione o conservati; gelatine e marmellate; carne, pollame e selvaggina; uova; condimenti per insalate; bevande a base di latte in cui il latte è l’ingrediente principale; escludendo espressamente il pesce e i prodotti ittici conservati».

10      L’opposizione si fondava su tutti i prodotti e i servizi designati dai tre marchi anteriori.

11      L’impedimento dedotto a sostegno dell’opposizione era quello di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009].

12      Il 31 agosto 2009 la divisione d’opposizione accoglieva l’opposizione dell’interveniente dopo aver effettuato solamente un confronto tra il marchio richiesto ed il primo marchio figurativo anteriore. In un primo momento, per quanto riguarda il confronto tra i prodotti contraddistinti da tali marchi, riteneva che essi fossero identici. In seguito, per quanto riguarda il confronto tra i segni, essa rilevava, da un lato, che sussisteva un grado medio di somiglianza visiva e fonetica tra i medesimi. Rilevava inoltre che nessuno dei due segni aveva in spagnolo un significato concettuale particolare. Infine, tenendo conto del carattere distintivo medio del primo marchio figurativo anteriore, concludeva nel senso della sussistenza di un rischio di confusione. Peraltro, essa riteneva che, vista la sussistenza del rischio di confusione tra il marchio richiesto e il primo marchio figurativo anteriore, non fosse necessario procedere ad un confronto tra il marchio richiesto, da un lato, e il secondo marchio figurativo anteriore e il marchio denominativo anteriore, dall’altro.

13      Il 1° ottobre 2009 la ricorrente, ai sensi degli articoli 58‑64 del regolamento n. 207/2009, proponeva ricorso dinanzi all’UAMI contro la decisione della divisione d’opposizione.

14      Con decisione del 1° marzo 2011 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la quarta commissione di ricorso dell’UAMI respingeva il ricorso contro la decisione della divisione d’opposizione. In particolare essa considerava, da un lato, che, essendo stata apportata dall’interveniente solo la prova della registrazione del marchio denominativo anteriore, l’esame del rischio di confusione poteva effettuarsi solo nei confronti di tale marchio, escludendo i due marchi figurativi anteriori (v. punti 13‑20 della decisione impugnata). Dall’altro, nell’ambito dell’esame del rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio denominativo anteriore, la commissione di ricorso riteneva, anzitutto, che la prova dell’uso effettivo del marchio denominativo anteriore fosse stata apportata solo per i prodotti «latte, panna e bevande a base di latte in cui il latte è l’ingrediente principale», di modo che il marchio in questione poteva ritenersi registrato solo per tali prodotti (v. punti 23‑29 della decisione impugnata). A suo giudizio, poi, sussisteva una somiglianza tra i prodotti «latte, panna e bevande a base di latte in cui il latte è l’ingrediente principale» coperti dal marchio denominativo anteriore e i prodotti «formaggi» coperti dal marchio richiesto (v. punto 30 della decisione summenzionata). Riteneva inoltre che i segni di cui trattasi fossero simili (v. punti 31‑35 della decisione summenzionata) e che fosse stato accertato che il marchio denominativo anteriore aveva acquisito, grazie al suo uso intensivo, un carattere distintivo accresciuto (v. punti 37‑39 della decisione summenzionata). Alla luce delle suesposte considerazioni, la commissione di ricorso concludeva nel senso della sussistenza di un rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio denominativo anteriore, e ciò anche qualora si fosse dovuto ritenere che quest’ultimo presentasse solo un carattere distintivo medio (v. punti 36‑40 della decisione summenzionata).

 Conclusioni delle parti

15      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’UAMI alle spese.

16      L’UAMI e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

17      La ricorrente deduce cinque motivi, vertenti, in primo luogo, sulla violazione del suo diritto al contraddittorio e del potere discrezionale della commissione di ricorso, in secondo luogo, su un errore della commissione di ricorso relativo ai prodotti contraddistinti dal marchio denominativo anteriore di cui dev’essere tenuto conto nell’ambito dell’esame del rischio di confusione, in terzo luogo, su errori legati alla prova dell’uso effettivo del marchio denominativo anteriore, in quarto luogo, su un errore di valutazione relativo al carattere distintivo del marchio denominativo anteriore e, in quinto luogo, su errori nella valutazione del rischio di confusione tra i segni di cui trattasi.

18      L’UAMI e l’interveniente contestano la fondatezza di tutti gli argomenti suesposti.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione del diritto della ricorrente al contraddittorio e del potere discrezionale della commissione di ricorso

19      Nell’ambito del primo motivo la ricorrente invoca sostanzialmente due censure principali. Da un lato, la commissione di ricorso avrebbe violato il suo diritto al contraddittorio, come risultante dall’articolo 63, paragrafo 2, e dagli articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009. Dall’altro, la commissione di ricorso avrebbe violato il proprio potere discrezionale, come risultante dall’articolo 4, paragrafo 2, e dall’articolo 10 del regolamento (CE) n. 216/96 della Commissione, del 5 febbraio 1996, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell’UAMI (GU L 28, pag. 11), come modificato dal regolamento (CE) n. 2082/2004 della Commissione, del 6 dicembre 2004 (GU L 360, pag. 8), in combinato disposto con l’articolo 63, paragrafo 2, e gli articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009, che prevedono il diritto al contraddittorio. Infatti, secondo la ricorrente, la commissione di ricorso avrebbe dovuto invitarla a presentare le sue osservazioni sul marchio denominativo anteriore nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione stessa, dal momento che la divisione d’opposizione aveva solo effettuato il confronto tra il marchio richiesto e il primo marchio figurativo anteriore.

20      L’UAMI e l’interveniente si oppongono all’argomento della ricorrente.

21      In primo luogo, per quanto riguarda la censura della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso ha violato il suo diritto al contraddittorio, occorre anzitutto rilevare che l’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 dispone che «[i]n sede di esame del ricorso la commissione di ricorso invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle proprie notificazioni o sulle comunicazioni delle altre parti».

22      Inoltre, l’articolo 75 del regolamento n. 207/2009 prevede quanto segue:

«Le decisioni dell’[UAMI] sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente su motivi in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni».

23      Secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 75 del regolamento n. 207/2009 sancisce, nell’ambito della normativa sui marchi comunitari, il principio generale della tutela dei diritti della difesa [v., per analogia, sentenza del Tribunale del 25 marzo 2009, Anheuser-Busch/UAMI – Budějovický Budvar (BUDWEISER), T‑191/07, Racc. pag. II‑691, punti 33 e 34 e giurisprudenza ivi citata]. Per quanto l’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e l’articolo 76 dello stesso regolamento prescrivano il diritto delle parti di essere sentite sulle osservazioni, gli elementi di fatto e le prove dedotte dinanzi alla commissione di ricorso, questi due articoli sanciscono anche nel diritto dei marchi comunitari il principio generale della tutela dei diritti della difesa.

24      In forza di tale principio generale del diritto dell’Unione, sancito inoltre all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 389), i destinatari delle decisioni delle pubbliche autorità che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista (v. sentenza BUDWEISER, punto 23 supra, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

25      Peraltro, secondo una giurisprudenza costante, dall’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 risulta che, in seguito all’esame nel merito del ricorso, la commissione di ricorso statuisce sul ricorso e che, così facendo, essa può in particolare «esercitare le competenze dell’organo che ha emesso la decisione impugnata», vale a dire pronunciarsi essa stessa sull’opposizione respingendola o dichiarandola fondata, così confermando o annullando la decisione adottata in primo grado dinanzi all’UAMI. Da tale disposizione risulta quindi che, per effetto del ricorso con cui è adita, la commissione di ricorso è chiamata a procedere ad un nuovo esame completo del merito dell’opposizione, tanto in diritto quanto in fatto (v. sentenza BUDWEISER, punto 23 supra, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

26      Inoltre l’articolo 76 del regolamento n. 207/2009 indica quanto segue:

«1. Nel corso della procedura l’[UAMI] procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

2. L’[UAMI] può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo».

27      Nel caso di specie occorre in primo luogo constatare che né dalle disposizioni invocate dalla ricorrente né dalla giurisprudenza risulta che la commissione di ricorso è tenuta a chiedere alle parti le loro osservazioni circa la sussistenza di un rischio di confusione tra il marchio richiesto e uno dei marchi anteriori qualora, come nel caso di specie, la commissione di ricorso basi il proprio esame del rischio di confusione su un marchio anteriore che la divisione d’opposizione non ha preso in considerazione, ma che era stato validamente invocato a sostegno della suddetta opposizione. Orbene, a tale riguardo, la ricorrente non contesta che, con opposizione del 9 gennaio 2007, l’interveniente ha richiamato segnatamente il marchio denominativo anteriore a sostegno dell’opposizione stessa, e neanche che, nei motivi sottesi all’opposizione depositata il 19 giugno 2007, l’interveniente ha espressamente richiamato il rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio denominativo anteriore in particolare.

28      In secondo luogo, occorre necessariamente constatare che la ricorrente ha avuto l’opportunità effettiva, tanto dinanzi alla divisione d’opposizione quanto dinanzi alla commissione di ricorso, di far valere i propri argomenti relativi all’assenza di un rischio di confusione tra il marchio richiesto e, in particolare, il marchio denominativo anteriore, ma ha scelto di non sviluppare tali argomenti dinanzi alla commissione di ricorso. È infatti pacifico che, con lettera del 22 dicembre 2009, la ricorrente, nell’ambito del ricorso da essa introdotto avverso la decisione della divisione d’opposizione, ha avanzato argomenti tesi a contestare la sussistenza di un rischio di confusione esclusivamente tra il marchio richiesto e il primo marchio figurativo anteriore, e non tra il marchio richiesto e il marchio denominativo anteriore. Orbene, dal momento che l’opposizione era fondata in particolare sul marchio denominativo anteriore e che la commissione di ricorso, conformemente all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, disponeva del potere di procedere all’esame di un rischio di confusione tra questo solo marchio anteriore e il marchio richiesto, spettava alla ricorrente, conformemente all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, sottoporre, nell’ambito del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, le proprie osservazioni relative al marchio denominativo anteriore, se desiderava che la commissione di ricorso vi desse risposta nella decisione impugnata. La ricorrente non può quindi validamente sostenere che non poteva prevedere che la commissione di ricorso avrebbe basato il suo esame del rischio di confusione sul marchio denominativo anteriore.

29      Dalle valutazioni formulate ai precedenti punti 27 e 28 risulta che la commissione di ricorso, non ha violato il diritto al contraddittorio della ricorrente, per non averla esplicitamente invitata a formulare osservazioni sul marchio denominativo anteriore.

30      Peraltro, dal momento che la ricorrente non ha dedotto argomenti nell’ambito del suo ricorso contro la decisione della divisione d’opposizione per quanto riguarda la sussistenza di un rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio denominativo anteriore, essa non ha ragione di criticare il fatto che la commissione di ricorso non ha esplicitamente risposto a detti argomenti nella decisione impugnata. Infatti, sebbene la commissione di ricorso sia chiamata a procedere ad un nuovo esame completo nel merito dell’opposizione, risulta per contro dall’articolo 76 del regolamento n. 207/2009, il cui tenore letterale è ricordato al precedente punto 26, che essa è tenuta ad esaminare solo i motivi e gli argomenti dedotti dinanzi ad essa. Se fosse altrimenti, ciò porterebbe la commissione di ricorso a pronunciarsi su motivi ed argomenti di cui la ricorrente non ha voluto avvalersi in tale fase del procedimento.

31      Dalle suesposte considerazioni (punti 27‑30 supra) risulta che la prima censura della ricorrente dev’essere respinta in quanto infondata.

32      In secondo luogo, per quanto riguarda la censura della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso ha violato il proprio potere discrezionale, poiché era tenuta a comunicare alla ricorrente la propria intenzione di sostituire, nell’ambito dell’esame del rischio di confusione, il primo marchio figurativo anteriore con il marchio denominativo anteriore, occorre constatare, per quanto riguarda le norme di diritto di cui essa deduce la violazione e che sono esposte al punto 19 supra, che l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 216/96 prevede quanto segue:

«Il relatore [in ogni commissione di ricorso dell’UAMI] compie un esame preliminare del ricorso. All’occorrenza redige le comunicazioni alle parti sotto la direzione del presidente della commissione. Il relatore firma tali comunicazioni a nome della commissione».

33      D’altra parte, l’articolo 10 del regolamento n. 216/96 prevede che, «[q]ualsiasi comunicazione alle parti che la commissione ritenga utile effettuare in merito alla possibile valutazione di determinate questioni di diritto o di fatto deve avvenire in modo tale da non risultare vincolante per la commissione stessa».

34      Occorre quindi constatare che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, le due disposizioni del regolamento n. 216/96 di cui ai precedenti punti 32 e 33, e che la ricorrente sostiene debbano essere lette in combinato disposto con l’articolo 63, paragrafo 2, e gli articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009, che prevedono il diritto al contraddittorio, non impongono alla commissione di ricorso alcun obbligo d’informare le parti della sua intenzione di prendere in considerazione uno o tutti i marchi anteriori oggetto dell’opposizione nell’ambito del suo esame di un rischio di confusione.

35      Occorre quindi respingere la seconda censura della ricorrente e il primo motivo nella sua integralità, in quanto non fondati.

 Sul secondo motivo, vertente su un errore relativo ai prodotti contraddistinti dal marchio denominativo anteriore che devono essere presi in considerazione nell’ambito dell’esame del rischio di confusione

36      La ricorrente fa sostanzialmente valere che la commissione di ricorso ha violato l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con la regola 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1041/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005 (GU L 172, pag. 4). A tale riguardo, essa fa sostanzialmente osservare che la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere in considerazione, al punto 29 della decisione impugnata, solo i prodotti «latte fresco, latte condensato e latte in polvere, formaggio, burro, yogurt, kefir e altri derivati del latte» contraddistinti dal marchio denominativo anteriore, in quanto solo tali prodotti erano stati identificati nell’opposizione depositata entro il termine legale prescritto di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio comunitario.

37      L’UAMI e l’interveniente si oppongono all’argomento della ricorrente.

38      Occorre, in una prima fase, esporre le principali regole relative al deposito di un’opposizione, poi, in una seconda fase, stabilire l’esatta portata dell’opposizione proposta dall’interveniente, al fine di determinare, in una terza fase, se, nel caso di specie, la commissione di ricorso avesse il diritto di prendere in considerazione, nell’ambito dell’esame del rischio di confusione tra i marchi in esame, l’insieme dei prodotti contraddistinti dal marchio denominativo anteriore o se avrebbe dovuto prendere in considerazione solo una parte dei medesimi.

39      In una prima fase occorre anzitutto rilevare che, in applicazione dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, «nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio comunitario può essere fatta opposizione alla registrazione del marchio, facendo valere che andrebbe respinta a norma dell’articolo 8 [dello stesso regolamento]».

40      Inoltre l’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, così recita:

«L’opposizione deve essere redatta per iscritto e motivata. (...) Entro un termine imposto dall’[UAMI], l’opponente può presentare fatti, prove e osservazioni a sostegno dell’opposizione».

41      Ancora, la regola 15, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 prevede quanto segue:

«L’atto di opposizione deve contenere:

(...)

b)      una chiara identificazione del marchio anteriore o del diritto anteriore su cui si fonda l’opposizione, in particolare:

i)      se l’opposizione si fonda su un marchio anteriore, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a) o lettera b), del regolamento [n. 207/2009 …], l’indicazione del numero di fascicolo o del numero di registrazione del marchio anteriore, la menzione che il marchio anteriore è registrato o depositato per la registrazione, nonché l’indicazione degli Stati membri – compreso eventualmente il Benelux – nei quali o per i quali il marchio anteriore è tutelato, ovvero, eventualmente, l’indicazione che si tratta di un marchio comunitario;

(...)

f)      i prodotti e i servizi sui quali si basa l’opposizione;

(...)».

42      La regola 17, paragrafo 4, del regolamento n. 2868/95 dispone inoltre quanto segue:

«Se l’atto di opposizione non è conforme alle altre disposizioni della regola 15 [del regolamento n. 2868/95, l’UAMI], ne dà comunicazione all’opponente invitandolo a sanare le irregolarità entro due mesi. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine, l’[UAMI] respinge l’opposizione in quanto inammissibile».

43      Inoltre, ai sensi della regola 18, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, «[s]e l’opposizione viene considerata ammissibile in base a quanto stabilito dalla regola 17 [di tale regolamento, l’UAMI] invia una comunicazione alle parti informandole che la procedura di opposizione si considera iniziata due mesi dopo la ricezione della comunicazione».

44      Infine, la regola 19 del regolamento n. 2868/95, relativa alla «Motivazione dell’opposizione», prevede quanto segue:

«1. L’[UAMI] dà alla parte opponente l’opportunità di presentare i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove o argomenti che siano già stati presentati secondo quanto previsto alla regola 15, paragrafo 3, entro un termine fissato dall’Ufficio e che è di almeno 2 mesi a decorrere dalla data in cui la procedura di opposizione si considera iniziata ai sensi della regola 18, paragrafo 1, [dello stesso regolamento].

2. Entro il periodo di cui al paragrafo 1, l’opponente deposita inoltre le prove dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione. In particolare, l’opponente deve fornire le seguenti prove:

a)      se l’opposizione si basa su un marchio che non è un marchio comunitario, la prova del suo deposito o registrazione, presentando:

(...)

ii)      se il marchio è registrato, una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente dell’ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, e le eventuali proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall’amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato;

(...)».

45      In una seconda fase, occorre determinare la portata dell’opposizione proposta dall’interveniente nel caso di specie.

46      In primo luogo, è pacifico che, con l’atto di opposizione depositato il 9 gennaio 2007, l’interveniente ha indicato di basare la propria opposizione su «tutti i prodotti e servizi coperti da[l marchio denominativo anteriore]».

47      In secondo luogo, a sostegno dell’atto di opposizione depositato il 9 gennaio 2007, l’interveniente ha fornito un certificato (in prosieguo: il «primo certificato») dell’Oficina Española de Patentes y Marcas (ufficio spagnolo dei brevetti e dei marchi), datato 4 giugno 2004, che indica che il marchio denominativo anteriore era stato depositato il 30 marzo 1944, per prodotti della classe 29 e corrispondenti alla seguente descrizione: «Latte fresco, latte condensato e latte in polvere, formaggio, burro, yogurt, kefir e altri derivati del latte».

48      In terzo luogo, dalla lettera del 19 febbraio 2007 indirizzata dall’UAMI all’interveniente risulta che l’UAMI l’ha invitata a fornire o a completare, entro un termine di quattro mesi, entro il 20 giugno 2007, tutti gli elementi di fatto, le prove e gli argomenti a sostegno della sua opposizione e a provare l’esistenza e la validità dei marchi anteriori su cui si basava la sua opposizione.

49      In quarto luogo, con una lettera del 18 giugno 2007 inviata all’UAMI in risposta alla lettera di cui al precedente punto 48, l’interveniente ha trasmesso all’UAMI una fotocopia del certificato di registrazione del marchio denominativo anteriore. Tale certificato (in prosieguo: il «secondo certificato») dell’Oficina Española de Patentes y Marcas, datato 28 marzo 2007, indica che tale marchio, che è stato registrato il 30 marzo 1944, riguarda i prodotti della classe 29 corrispondenti alla seguente descrizione: «Latte fresco, latte condensato e latte in polvere, formaggio, burro, yogurt, kefir e altri derivati del latte». Precisa altresì che, a decorrere dall’8 settembre 1995, la registrazione è stata estesa ai prodotti corrispondenti alla seguente descrizione: «Prodotti alimentari di origine animale; oli e grassi commestibili; ortaggi secchi e altri ortaggi pronti per la consumazione o conservati; gelatine e marmellate; carne, pollame e selvaggina; uova; condimenti per insalate; bevande a base di latte in cui il latte è l’ingrediente principale; escludendo espressamente il pesce e i prodotti ittici conservati».

50      Dai rilievi esposti ai precedenti punti 46‑49 risulta pertanto che, anzitutto, l’interveniente ha proposto la sua opposizione entro un termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino dei marchi comunitari della domanda relativa al marchio richiesto. Inoltre, sebbene tale atto di opposizione indicasse che l’opposizione si basava su «tutti i prodotti coperti» dal marchio denominativo anteriore, tuttavia il primo certificato elencava solo una parte dei prodotti coperti da tale marchio. Infine la ricorrente ha fornito, entro il termine assegnato dall’UAMI per completare la sua opposizione, il secondo certificato che elencava tutti i prodotti coperti da tale marchio.

51      In una terza fase, alla luce, da un lato, delle regole esposte ai precedenti punti 39‑44 e, dall’altro, delle constatazioni di cui al precedente punto 50, occorre rilevare che la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore nel prendere in considerazione l’insieme dei prodotti contraddistinti dal marchio anteriore nell’ambito dell’esame del rischio di confusione.

52      Infatti, in primo luogo, è conformemente all’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 che l’interveniente ha proposto la sua opposizione il 9 gennaio 2007, vale a dire entro il termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione del marchio richiesto sul Bollettino dei marchi comunitari, avvenuta il 16 ottobre 2006 (v. punto 4 supra), rivendicando esplicitamente il marchio denominativo anteriore.

53      In secondo luogo, da un lato, dall’atto di opposizione dell’interveniente risulta parimenti che, conformemente alla regola 15, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento n. 2868/95, essa ha chiaramente identificato il marchio denominativo anteriore come uno dei marchi sui quali basava la sua opposizione. Dall’altro, conformemente alla regola 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 2868/95, l’interveniente ha indicato che «tutti i prodotti» contraddistinti dal marchio denominativo anteriore dovevano essere presi in considerazione nell’ambito dell’opposizione. Certo, sebbene ci si possa rammaricare del fatto che, contrariamente a quanto affermato dall’interveniente e come dimostrato dal fascicolo dell’UAMI, essa abbia allegato il primo certificato, che indicava solo una parte dei prodotti tutelati dal marchio denominativo anteriore, resta tuttavia valido che dall’atto di opposizione risulta esplicitamente che essa ha invocato, a sostegno della sua opposizione, l’insieme dei prodotti tutelati da tale marchio.

54      In terzo luogo, tenuto conto della contraddizione esistente tra, da un lato, l’atto di opposizione, che indicava che tale opposizione era basata sull’insieme dei prodotti contraddistinti dal marchio denominativo anteriore, e, dall’altro, il primo certificato, che attestava solo una parte di tali prodotti, l’UAMI, conformemente alla regola 19, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento n. 2868/95, ha chiesto all’interveniente di fornirgli un altro certificato che accertasse la sussistenza del marchio denominativo anteriore e la portata della tutela di tale marchio, richiesta cui l’interveniente ha ottemperato fornendo il secondo certificato, che enumerava in modo esaustivo tutti i prodotti e servizi su cui l’interveniente aveva indicato di voler basare la propria opposizione.

55      Pertanto l’interveniente, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non ha illecitamente ampliato la portata dell’opposizione dopo la scadenza del termine di tre mesi, bensì ha validamente completato la sua opposizione fornendo il secondo certificato, che stabiliva l’elenco esatto dell’insieme dei prodotti contraddistinti dal marchio anteriore.

56      In simili circostanze, occorre respingere il secondo motivo in quanto infondato.

 Sul terzo motivo, vertente su errori legati alla prova dell’uso effettivo del marchio denominativo anteriore

57      La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha commesso errori legati alla prova dell’uso effettivo del marchio denominativo anteriore, violando in tal modo l’articolo 15 e l’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009.

58      L’UAMI e l’interveniente si oppongono all’argomento della ricorrente.

59      In via preliminare, occorre ricordare che, come risulta dal considerando 10 del regolamento n. 207/2009, la tutela di un marchio anteriore si giustifica solo in quanto esso sia stato effettivamente utilizzato. Conformemente a tale disposizione, l’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 prevede che il richiedente un marchio comunitario possa richiedere la prova che il marchio anteriore sia stato oggetto di un uso effettivo nel territorio in cui è tutelato nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio oggetto di un’opposizione.

60      Inoltre, ai sensi della regola 22, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95, la prova dell’uso effettivo deve riguardare il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzo che è stato fatto del marchio anteriore.

61      Oltre a ciò, in forza del combinato disposto dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, la prova dell’uso effettivo di un marchio anteriore, nazionale o comunitario, su cui si fonda un’opposizione avverso una domanda di marchio comunitario, comprende altresì la prova dell’utilizzo del marchio anteriore in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato [v., in tal senso, sentenza del Tribunale dell’8 dicembre 2005, Castellblanch/UAMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, Racc. pag. II‑5309, punto 30 e giurisprudenza ivi citata].

62      Il Tribunale ritiene opportuno esaminare le due censure dedotte dalla ricorrente partendo dalla seconda.

63      In primo luogo, nell’ambito della sua seconda censura, la ricorrente sostiene che le prove dell’uso effettivo fornite all’UAMI dall’interveniente riguardavano i marchi figurativi anteriori di cui al precedente punto 6 – e in particolare il primo marchio figurativo anteriore – e non il marchio denominativo anteriore. A tale riguardo, la ricorrente sostiene che, conformemente alla sentenza della Corte del 13 settembre 2007, Il Ponte Finanziaria/UAMI (C‑234/06 P, Racc. pag. I‑7333), l’interveniente non poteva dar prova dell’uso effettivo del marchio denominativo anteriore basandosi su documenti rappresentanti il primo marchio figurativo anteriore.

64      Nella decisione impugnata la commissione di ricorso ha sostanzialmente rilevato, da un lato, al punto 26 della suddetta decisione, che l’interveniente aveva fornito fatture indirizzate ai supermercati spagnoli, per un importo di diverse migliaia di euro l’una, durante il periodo rilevante, da ottobre 2001 a ottobre 2006, e che in tali fatture l’elemento denominativo RAM compariva sia nell’intestazione che nelle linee identificative della natura dei prodotti venduti, vale a dire del latte, della panna e delle bevande a base di latte, nonché identificative della quantità e del prezzo dei prodotti medesimi. Dall’altro, al punto 27 di tale decisione, la commissione di ricorso ha inoltre rilevato che il marchio denominativo anteriore compariva altresì su diversi documenti forniti dall’interveniente, quali fotografie di pubblicità e di imballaggi di taluni prodotti contraddistinti da detto marchio.

65      Peraltro, la commissione di ricorso ha rilevato, per quanto riguarda le fatture di cui al punto precedente, che, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, il fatto che il marchio denominativo anteriore fosse stampato in blu e su un semicerchio giallo non modificava il suo carattere distintivo, dato che si trattava di elementi grafici di base correntemente utilizzati nel commercio.

66      Nel caso di specie, si deve necessariamente constatare, da un lato, che, come giustamente rilevato dalla commissione di ricorso ai punti 26 e 27 della decisione impugnata, la maggior parte delle fatture fornite dall’interveniente in cui i diversi prodotti venduti sono specificamente identificati dal marchio denominativo anteriore copre tutto il rilevante periodo di cinque anni precedente alla pubblicazione della domanda di registrazione del marchio richiesto, fatto che la ricorrente non contesta. Dall’altro, a tali fatture si aggiungono diverse fotografie di pubblicità e di imballaggi su cui figurano non solo il primo marchio figurativo anteriore, ma anche il marchio denominativo anteriore.

67      In simili circostanze, si deve necessariamente constatare che i documenti menzionati al precedente punto 66 consentivano alla commissione di ricorso di concludere a ragione nel senso dell’uso effettivo del marchio denominativo anteriore.

68      Per quanto la ricorrente sostenga sostanzialmente che la commissione di ricorso, conformemente ad una giurisprudenza costante, non poteva validamente basarsi su documenti che provavano l’uso effettivo del primo marchio figurativo anteriore per concludere nel senso dell’utilizzo del marchio denominativo anteriore, non essendoci significative differenze tra questi due marchi, un siffatto argomento dev’essere respinto in quanto inoperante. Infatti, anche qualora si dovesse ritenere che la commissione di ricorso abbia commesso un errore dichiarando quanto esposto al precedente punto 65 nell’ambito dell’esame dell’uso effettivo del marchio denominativo anteriore, ciò non avrebbe effetti su quanto dichiarato al punto precedente, ossia che le prove dell’utilizzo del marchio denominativo anteriore bastavano già per giungere alla conclusione che l’uso di detto marchio era stato effettivo.

69      In secondo luogo, nell’ambito della sua prima censura, la ricorrente fa valere che la prova dell’uso effettivo del marchio denominativo anteriore è stata apportata solo per i prodotti «latte trattato ad elevatissima temperatura e bevande a base di latte conservate». La commissione di ricorso avrebbe pertanto avuto torto nel concludere, al punto 29 della decisione impugnata, che l’interveniente aveva apportato la prova dell’uso effettivo del marchio denominativo anteriore per «latte, panna, bevande a base di latte in cui il latte è l’ingrediente principale», ad esclusione degli altri prodotti contraddistinti dal marchio denominativo anteriore.

70      A tale riguardo, occorre rilevare che le fatture nonché le fotografie di pubblicità e di imballaggi descritte al precedente punto 64 attestano precisamente la vendita di diversi tipi di latte, quali il latte intero, il latte parzialmente scremato e il latte scremato, nonché la panna e le bevande a base di latte quali le bevande a base di latte al cioccolato.

71      In primo luogo, pur essendo vero che, come fa sostanzialmente osservare la ricorrente, nessuno dei documenti forniti dall’interveniente prova che il marchio denominativo anteriore sia stato utilizzato per una categoria di prodotti contraddistinti come «latte fresco», in primis, tuttavia, come fa osservare l’UAMI, la specificazione di «latte fresco» per quanto riguarda il marchio denominativo anteriore dev’essere intesa come riferita a latte liquido, dal momento che tale tipo di latte completa l’elenco degli altri tipi di latte, che sono «il latte condensato» e il «latte in polvere», contraddistinti da tale marchio. Si deve poi necessariamente constatare che la ricorrente non fornisce la prova che il «latte fresco» costituirebbe una categoria di latte che non può essere latte intero, latte parzialmente scremato e latte scremato. Infine, e in via puramente ipotetica, come giustamente fa osservare l’interveniente, il latte intero, il latte parzialmente scremato e il latte scremato rientrano nella categoria delle «bevande a base di latte in cui il latte è l’ingrediente principale», che corrisponde sostanzialmente al «latte» cui vengono aggiunti altri ingredienti. Gli argomenti della ricorrente secondo cui l’interveniente non ha apportato la prova dell’utilizzo del marchio denominativo anteriore per il «latte» o «latte fresco» devono pertanto essere respinti in quanto infondati.

72      In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui l’interveniente ha apportato un numero limitato di prove dell’utilizzo del marchio denominativo anteriore per la «panna» senza aver dedotto nell’atto di opposizione che tale prodotto corrispondeva ai «derivati del latte», occorre rilevare, da un lato, che le fatture fornite dall’interveniente, alle quali si fa riferimento al precedente punto 64, attestano diverse vendite di «panna» nel periodo rilevante. Dall’altro, la ricorrente non contesta che la «panna» corrisponde a un «derivat[o] del latte». In simili circostanze, l’argomento della ricorrente a tale riguardo dev’essere respinto in quanto infondato.

73      In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui le «bevande a base di latte in cui il latte è l’ingrediente principale» non potevano essere prese in considerazione poiché non facevano parte dell’opposizione, occorre respingere tale argomento in quanto infondato. Infatti, da un lato, come constatato ai precedenti punti 51‑55, l’interveniente ha validamente dedotto a sostegno della sua opposizione tutti i prodotti tutelati da tale marchio, comprese le «bevande a base di latte in cui il latte è l’ingrediente principale». Dall’altro, è importante rilevare che la ricorrente non contesta il fatto che l’interveniente ha apportato la prova dell’uso effettivo del marchio denominativo anteriore per questi ultimi prodotti.

74      Alla luce di ciò, la prima censura della ricorrente dev’essere respinta in quanto infondata e il terzo motivo dev’essere respinto in quanto in parte infondato e in parte inoperante.

 Sul quarto e sul quinto motivo, vertenti rispettivamente su un errore di valutazione relativo al carattere distintivo del marchio denominativo anteriore e su errori nel confronto tra i segni controversi

75      Nell’ambito del quarto motivo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato l’articolo 76 del regolamento n. 207/2009 nonché la regola 19, paragrafi 1 e 3, e la regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95. Essa ritiene sostanzialmente che la commissione di ricorso abbia avuto torto nel prendere in considerazione il carattere distintivo accresciuto del marchio denominativo anteriore, quando addirittura l’interveniente non ha dedotto né argomenti né elementi di prova a tale riguardo entro i termini assegnati.

76      Nell’ambito del quinto motivo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. A tale riguardo, essa ritiene che non sussista un rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio denominativo anteriore. Anzitutto vi è solo una somiglianza assai remota tra il latte e il formaggio. Inoltre i segni controversi non sarebbero simili, in particolare poiché nel marchio richiesto l’accento tonico non cadrebbe sulla seconda sillaba. La commissione di ricorso non avrebbe poi dovuto prendere in considerazione un carattere distintivo accresciuto, in particolare perché il suo esame era limitato dalla portata dell’opposizione come determinata dall’interveniente. Infine la commissione di ricorso avrebbe valutato in modo non corretto la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi, in particolare a causa del fatto che il segno BELLRAM è composto da una sola parola e a causa del carattere di novità del termine «bellram».

77      L’UAMI e l’interveniente si oppongono ai due motivi suesposti.

78      Preliminarmente si deve ricordare che, sebbene il carattere distintivo di un marchio anteriore su cui si basa un’opposizione debba certamente essere preso in considerazione ai fini di valutare il rischio di confusione, si tratta solamente di uno dei vari altri elementi considerati in tale valutazione [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 31 gennaio 2012, Spar/UAMI – Spa Group Europe (SPA GROUP), T‑378/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 22 e giurisprudenza ivi citata]. Perciò occorre esaminare gli argomenti sollevati dalla ricorrente nell’ambito del quarto motivo insieme a quelli sollevati dalla ricorrente nell’ambito del quinto motivo, con cui essa sostiene sostanzialmente che non sussiste rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio denominativo anteriore.

79      Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, su opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio con un marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

80      Secondo una costante giurisprudenza, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico sia indotto a credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese collegate economicamente. Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, in base alla percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti nel caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni in esame e quella dei prodotti o dei servizi designati [v. sentenza del Tribunale del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Racc. pag. II‑2821, punti 30‑33 e giurisprudenza ivi citata].

81      Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, un rischio di confusione presuppone allo stesso tempo sia un’identità o una somiglianza tra i marchi in conflitto sia un’identità o una somiglianza tra i prodotti o i servizi che essi designano. Si tratta di condizioni cumulative [v. sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2009, Commercy/UAMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Racc. pag. II‑43, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

82      Secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti interessati, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto. Occorre anche tener conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi [v. sentenza del Tribunale del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Racc. pag. II‑449, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

83      Infine, per quanto riguarda la considerazione del carattere distintivo di un marchio nell’ambito dell’esame della valutazione globale del rischio di confusione, occorre rilevare che, anche in presenza di un marchio anteriore con un carattere distintivo debole, può sussistere un rischio di confusione, in particolare a causa di una somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza SPA GROUP, punto 78 supra, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

84      Nel caso di specie è importante rilevare anzitutto che il rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi dev’essere valutato nei confronti del consumatore medio spagnolo. Infatti, come giustamente rilevato dalla commissione di ricorso al punto 22 della decisione impugnata, senza che ciò sia stato contestato dalla ricorrente, da un lato, i prodotti in oggetto si rivolgono ai consumatori finali appartenenti al grande pubblico e, dall’altro, il marchio denominativo anteriore è stato registrato in Spagna.

 Sul confronto dei prodotti contraddistinti dai marchi in esame

85      La ricorrente contesta la valutazione della commissione di ricorso, di cui al punto 30 della decisione impugnata, secondo cui i prodotti «latte, panna, bevande a base di latte in cui il latte è l’ingrediente principale» contraddistinti dal marchio denominativo anteriore sono molto simili ai «formaggi» contraddistinti dal marchio richiesto. A suo parere, non vi è somiglianza tra i prodotti contraddistinti dai marchi in causa o tale somiglianza è remota.

86      Secondo una costante giurisprudenza, ai fini della valutazione della somiglianza tra i prodotti o servizi di cui trattasi, occorre tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra questi ultimi. Tali fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità. Anche altri fattori possono essere esaminati, come i canali di distribuzione dei prodotti in questione [v. sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2007, El Corte Inglés/UAMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Racc. pag. II‑2579, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].

87      Nel caso di specie, in primo luogo, occorre necessariamente constatare che, come giustamente rilevato dalla commissione di ricorso al punto 30 della decisione impugnata, i «formaggi» contraddistinti dal marchio richiesto sono prodotti alimentari fabbricati, interamente o quasi, a base di «latte», prodotto che fa parte di quelli contraddistinti dal marchio richiesto. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i prodotti contraddistinti da tali segni non sono per loro natura molto diversi, bensì presentano invece una certa somiglianza. Tale somiglianza è confermata dal fatto che, come giustamente sostenuto dall’UAMI, il «latte» e i «formaggi» potrebbero essere percepiti come prodotti concorrenti o sostituibili da parte di un consumatore che desideri seguire un regime alimentare ricco di calcio. Gli argomenti della ricorrente secondo cui i prodotti in causa hanno obiettivi alimentari e gusto diversi non inficiano tale constatazione.

88      In secondo luogo, anche qualora venisse accertato che, come sostenuto dalla ricorrente, grossi produttori spagnoli di formaggio non producono latte, ciò non consentirebbe tuttavia di escludere che, come giustamente osservato dall’UAMI, tale fatto possa non essere noto al consumatore spagnolo medio. Quest’ultimo può infatti credere che i formaggi e il latte provengano dalle stesse imprese, tenuto conto del fatto che i formaggi vengono prodotti, interamente o quasi, a partire dal latte.

89      In terzo luogo, la ricorrente non contesta che, come sottolineato dall’UAMI, i prodotti in causa hanno lo stesso circuito di distribuzione, vale a dire in particolare i supermercati, e che, come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 30 della decisione impugnata, sono venduti negli stessi reparti di prodotti lattiero-caseari di detti supermercati.

90      Alla luce delle considerazioni di cui ai precedenti punti 87‑89, occorre dichiarare che la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore di valutazione nel ritenere che i prodotti di cui trattasi presentassero un elevato grado di somiglianza. L’argomento della ricorrente a tale riguardo deve pertanto essere respinto in quanto infondato.

 Sul confronto tra i segni di cui è causa

91      La ricorrente sostiene che non sussiste somiglianza tra i segni di cui è causa oppure che essa è debole.

92      Secondo una giurisprudenza costante, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi che ha il consumatore medio dei prodotti o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tale riguardo, il consumatore medio di solito percepisce un marchio come un tutto unico e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v. sentenza della Corte del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C‑334/05 P, Racc. pag. I‑4529, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

93      In primo luogo, sul piano visivo, la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 33 della decisione impugnata, che i segni in causa, valutati nel loro insieme, fossero simili. A tale riguardo, essa rileva sostanzialmente che, sebbene i due marchi in conflitto siano assai diversi per quanto riguarda le prime quattro lettere, «b», «e», «l» e «l», del marchio richiesto, è tuttavia poco probabile, anche qualora tale marchio venisse percepito come un tutto unico, che i consumatori trascurino il fatto che i due marchi hanno in comune le tre lettere «r», «a» e «m», che rappresentano quasi la metà del segno di cui è richiesta la registrazione.

94      La ricorrente si oppone a tale valutazione, sostenendo che è assai poco probabile che i consumatori rileveranno una coincidenza delle ultime tre lettere, «r», «a» e «m» nel marchio richiesto e nel marchio denominativo anteriore, dal momento che, come risulta da una giurisprudenza costante, i marchi composti da una sola parola vengono percepiti come un tutto unico e non come composti da diversi elementi.

95      Nel caso di specie, occorre constatare che sussistono differenze visive tra il marchio richiesto e il marchio denominativo anteriore, risultanti dal fatto che il marchio richiesto contiene sette lettere, mentre il marchio denominativo anteriore ne comprende solo tre, e che le prime quattro lettere del marchio richiesto sono diverse da quelle che compongono il marchio denominativo anteriore. Tuttavia, tali elementi di diversità non sono sufficienti ad evitare nel consumatore di riferimento l’impressione che tali marchi, valutati globalmente, siano simili sul piano visivo, tenuto conto dei loro elementi di somiglianza. In primo luogo, come rilevato dalla commissione di ricorso, il fatto che una delle due sillabe che compone il marchio richiesto sia identica all’unica sillaba che compone il marchio denominativo anteriore crea un’impressione di somiglianza tra tali marchi. In secondo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il fatto che il marchio richiesto verrà percepito come un tutto unico non mette in discussione la somiglianza esistente tra i marchi di cui trattasi perché il marchio denominativo anteriore è contenuto interamente nel marchio richiesto. In terzo luogo, tale somiglianza, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non è attenuata dal fatto che la sillaba comune a questi due marchi, vale a dire «ram», costituisce solo la seconda sillaba nel marchio richiesto, mentre da una giurisprudenza costante risulta che i consumatori danno normalmente maggior importanza alla parte iniziale dei segni. Infatti il termine che compone il marchio denominativo anteriore, «ram», e quello che compone il marchio richiesto, «bellram», che hanno una lunghezza rispettivamente di tre e sette lettere, sono, in questi due casi, segni brevi. In simili circostanze, l’identità della sillaba «ram» nei due marchi in questione è tale da attrarre e trattenere in special modo l’attenzione del consumatore di riferimento.

96      Occorre pertanto, da un lato, respingere in quanto infondati gli argomenti della ricorrente a tale riguardo e, dall’altro, constatare, al pari della commissione di ricorso, che, valutati nel loro insieme, il marchio richiesto e il marchio denominativo anteriore presentano una somiglianza sul piano visivo.

97      In secondo luogo, sul piano fonetico, la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 34 della decisione impugnata, che i marchi in questione, valutati nel loro insieme, fossero simili. Da un lato, il marchio richiesto sarebbe pronunciato in due sillabe. Dall’altro, secondo le regole di pronuncia spagnole, l’accento cadrebbe sulla seconda sillaba, che sarebbe identica all’unica sillaba che compone il marchio denominativo anteriore. Inoltre tale seconda sillaba inizierebbe con la lettera «r» che sarebbe in spagnolo un suono assai forte e distinto.

98      La ricorrente contesta tale valutazione della commissione di ricorso. Tenuto conto delle regole di pronuncia spagnole, sarebbe errato considerare che l’accento di una parola cada necessariamente sull’ultima sillaba. A tale riguardo, la pronuncia accentata dipenderebbe dall’accentazione e talune parole composte da più sillabe non avrebbero alcuna accentazione. Inoltre la lettera «r» non sarebbe tonica.

99      Occorre anzitutto rilevare che, come fa osservare la commissione di ricorso, il marchio richiesto comprende una sillaba in più di quella che compone il marchio denominativo anteriore e che la prima delle due sillabe che compongono il marchio richiesto è diversa da quella che compone il marchio denominativo anteriore. Tuttavia tali elementi di diversità non sono sufficienti ad evitare nel consumatore di riferimento l’impressione che detti marchi, valutati globalmente, siano simili sul piano fonetico, tenuto conto dei loro elementi di somiglianza. Infatti, in primo luogo, tali marchi sono composti da un’identica sillaba che, da un lato, costituisce il solo elemento denominativo che compone il marchio denominativo anteriore e che, dall’altro, è una delle due sillabe che compongono il marchio richiesto. In secondo luogo, anche supponendo che si debba ritenere che la commissione di ricorso abbia commesso un errore nel considerare che in spagnolo l’accento cade in linea di massima sulla seconda sillaba, occorre necessariamente constatare che la ricorrente non ha provato che, nel caso di specie, l’accento cadrebbe sulla prima sillaba piuttosto che sulla seconda, di modo che la pronuncia della prima sillaba sminuirebbe l’importanza della seconda. In simili circostanze, si deve ritenere che il consumatore di riferimento sarà in grado di percepire distintamente la somiglianza fonetica tra i due marchi in conflitto, tenuto conto dell’identità della sillaba «ram» nei marchi stessi. In terzo luogo, sebbene si possa in linea di massima ritenere che il consumatore di solito dia più importanza alla parte iniziale delle parole, ciò non si verificherebbe nel caso di specie. Da un lato, come constatato al precedente punto 95, tenuto conto del fatto che i marchi in questione sono due segni brevi, l’identità della sillaba «ram» nei marchi di cui trattasi è tale da attrarre e trattenere in special modo l’attenzione del consumatore di riferimento quando tale sillaba viene pronunciata. Dall’altro, e in via del tutto ipotetica, anche qualora, come sostenuto dalla ricorrente, la consonante «r», in linea di massima, non fosse tonica in spagnolo, si tratta tuttavia di una consonante forte e distintiva, tale da accentuare la rilevanza fonetica della seconda sillaba del marchio richiesto.

100    Alla luce di ciò, occorre, da un lato, respingere in quanto infondati gli argomenti della ricorrente a tale riguardo e, dall’altro, constatare che sussiste una somiglianza fonetica tra il marchio richiesto e il marchio denominativo anteriore, valutati nel loro insieme.

101    In terzo luogo, sul piano concettuale, la commissione di ricorso ha concluso, al punto 35 della decisione impugnata, nel senso che il confronto concettuale dei segni in esame non è tale da influenzare la valutazione della loro somiglianza. Si deve avallare tale constatazione, che la ricorrente non contesta, dal momento che, come giustamente rilevato dalla commissione di ricorso, nessuno dei due segni in causa, considerati nel loro insieme, possiede un significato.

102    Alla luce dei rilievi esposti ai precedenti punti 96, 100 e 101, occorre concludere che i segni in esame, valutati nel loro insieme, sono simili, tenuto conto, come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 40 della decisione impugnata, delle loro somiglianze visive e fonetiche e inoltre del fatto che la loro mancanza di significato non è tale da influenzare la valutazione della loro somiglianza. Gli argomenti della ricorrente a tale riguardo devono pertanto essere respinti in quanto infondati.

 Sul rischio di confusione

103    La commissione di ricorso ha anzitutto ritenuto, ai punti 37‑39 della decisione impugnata, che il marchio denominativo anteriore avesse un carattere distintivo accresciuto, tenuto conto degli elementi di prova di un uso intensivo del marchio apportati dall’interveniente. Essa ha poi ritenuto, al punto 40 della decisione impugnata, che, tenuto conto del carattere distintivo accresciuto del marchio denominativo anteriore, della somiglianza visiva e fonetica tra i segni e della grande somiglianza dei prodotti, sussistesse un rischio di confusione. Ha infine precisato, al punto 40 della decisione impugnata, che sussisteva un rischio di confusione tra i segni in esame, anche qualora il marchio denominativo anteriore presentasse solo un carattere distintivo medio.

104    La ricorrente si oppone a tale valutazione, sostenendo, in primo luogo, nell’ambito del quarto e del quinto motivo, che la commissione di ricorso non poteva prendere in considerazione il carattere distintivo rinforzato del marchio denominativo anteriore, poiché l’interveniente non ha dedotto argomenti a tale riguardo entro i termini assegnati. In secondo luogo, la commissione di ricorso avrebbe valutato in modo non corretto la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in esame, in particolare perché il segno BELLRAM è composto soltanto da un’unica parola e perché il termine «bellram» presenta uniformità e novità.

105    Nel caso di specie, poiché il pubblico di riferimento è composto da consumatori finali medi (v. punto 84 supra), i prodotti di cui trattasi sono molto simili (v. punto 90 supra) e i segni in esame sono simili (v. punto 102 supra), si deve constatare che, come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 40 della decisione impugnata, sussiste un rischio di confusione tra i marchi controversi, indipendentemente dal fatto che il marchio denominativo anteriore abbia o meno un carattere distintivo elevato o debole.

106    Date tali circostanze, quand’anche si potesse ritenere che la commissione di ricorso abbia commesso un errore nel valutare il carattere distintivo del marchio denominativo anteriore, resterebbe valida l’affermazione che essa è giustamente pervenuta alla conclusione che sussistesse un rischio di confusione tra i marchi in esame.

107    Gli altri argomenti sollevati dalla ricorrente non possono inficiare la conclusione esposta al precedente punto 106.

108    In primo luogo, per quanto la ricorrente sostenga che l’elemento «ram» conserva la sua posizione distintiva autonoma all’interno del marchio richiesto, occorre dichiarare che tale argomento, parimenti dedotto dalla ricorrente nell’ambito del confronto tra i segni in esame, dev’essere respinto per i motivi esposti supra, ai punti 95 e 99.

109    In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui dalla giurisprudenza del Tribunale risulta che quest’ultimo ha ritenuto, in cause relative a marchi diversi da quelli in esame, che la presenza di una sola sillaba comune non fosse sufficiente a generare un rischio di confusione, esso dev’essere respinto in quanto infondato. Infatti, dichiarare, in una determinata causa, che la presenza di una sola sillaba comune a due marchi in conflitto non sarebbe sufficiente a generare un rischio di confusione è legata ai fatti del caso concreto e non può inficiare la valutazione secondo cui, nel caso di specie, la commissione di ricorso, nella decisione impugnata, non ha commesso errori, tenuto conto di quanto dichiarato al precedente punto 102.

110    Pertanto il quarto motivo dev’essere respinto in quanto inoperante e il quinto motivo in quanto in parte inoperante e in parte infondato.

111    Dal momento che tutti i motivi dedotti dalla ricorrente devono essere respinti, il ricorso va respinto nel suo insieme.

 Sulle spese

112    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alle domande dell’UAMI e dell’interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Lidl Stiftung & Co. KG è condannata alle spese.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 gennaio 2013.

Firme


Indice


FattiII – 2

Conclusioni delle partiII – 9

In dirittoII – 9

Sul primo motivo, vertente sulla violazione del diritto della ricorrente al contradditorio e del potere discrezionale della commissione di ricorsoII – 10

Sul secondo motivo, vertente su un errore relativo ai prodotti contraddistinti dal marchio denominativo anteriore che devono essere presi in considerazione nell’ambito dell’esame del rischio di confusioneII – 17

Sul terzo motivo, vertente su errori legati alla prova del serio utilizzo del marchio denominativo anterioreII – 25

Sul quarto e sul quinto motivo, vertenti rispettivamente su un errore di valutazione relativo al carattere distintivo del marchio denominativo anteriore e su errori nel confronto tra i segni in questioneII – 32

Sul confronto dei prodotti contraddistinti dai marchi in esameII – 36

Sul confronto tra i segni in causaII – 38

Sul rischio di confusioneII – 43

Sulle speseII – 46


* Lingua processuale: l’inglese.