Language of document : ECLI:EU:T:2009:173

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

4 giugno 2009 (*)

«Marchio comunitario – Opposizione – Ritiro dell’opposizione – Non luogo a statuire»

Nella causa T-4/09,

UniCredit SpA, con sede in Roma (Italia), rappresentata dall’avv.ti G. Floridia e R. Floridia,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. O. Montalto, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Union Investment Privatfonds GmbH, con sede in Francoforte (Germania), rappresentata dall’avv. J. Zindel,

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 3 novembre 2008 (procedimento R 1449/2006-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra le società Unicredit SpA e Union Investment Privatfonds GmbH,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dal sig. J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona (relatore) e dal sig. S. Frimodt Nielsen, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 29 gennaio 2009, in allegato alle osservazioni sulla lingua di procedura, la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI ha informato il Tribunale di aver ritirato, il 5 gennaio 2009, l'opposizione alla domanda di registrazione del marchio controverso.

2        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 23 febbraio 2009, la parte ricorrente fa valere che, essendo stata ritirata l'opposizione, non vi è più luogo a statuire nella presente causa. Essa non ha concluso sulle spese.

3        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 25 febbraio 2009, la parte convenuta ha confermato che la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI a validamente ritirato la sua opposizione alla registrazione del marchio controverso. Di conseguenza, l'UAMI fa valere che, ai sensi dell’art. 113 del regolamento di procedura, non vi è più a luogo a statuire nella presente causa e chiede al Tribunale di non porre le spese a suo carico.

4        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 25 febbraio 2009, la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI ha informato il Tribunale di aver ritirato l'opposizione alla domanda di registrazione del marchio controverso a seguito di un accordo intervenuto tra la stessa e la parte ricorrente. Essa ha altresì informato il Tribunale del fatto che, conformemente a tale accordo, ciascuna delle parti avrebbe sopportato le proprie spese.

5        Ai sensi dell’art. 113 del regolamento di procedura del Tribunale, nel caso di specie basta constatare che, a seguito del ritiro dell’opposizione, il presente ricorso è divenuto privo di oggetto. Ne consegue che non vi è più luogo a statuire [ordinanza del Tribunale 3 luglio 2003, causa T‑10/01, Lichtwer Pharma/UAMI – Biofarma (Sedonium), Racc. pag. II‑2225, punti 16-18].

6        L’art 87, n. 6, del regolamento di procedura prevede che, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.

7        Nelle circostanze del caso di specie, occorre rilevare che il non luogo a statuire risulta dalla composizione amichevole avvenuta tra la ricorrente e la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e non da un accordo tra la ricorrente e la parte convenuta. Pertanto, occorre statuire che la ricorrente sopporterà le proprie spese e condannarla alle spese sostenute dalla parte convenuta.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

così provvede:

1)      Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)      La parte ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese oltre a quelle sostenute dalla parte convenuta.

Lussemburgo, 4 giugno 2009

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

        J. Azizi


* Lingua processuale: l’italiano.