Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 settembre 2013 – Italia / Commissione
(causa T‑218/09)
«Regime linguistico – Bandi di concorsi generali per l’assunzione di assistenti – Lingua delle prove – Scelta della seconda lingua fra tre lingue ufficiali»
1. Funzionari – Concorso – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di partecipazione alle prove – Parità di trattamento – Requisito relativo a conoscenze linguistiche specifiche – Motivazione – Giustificazione alla luce dell’interesse del servizio – Rispetto del principio di proporzionalità [Statuto dei funzionari, artt. 1 quinquies, §§ 1 e 6, 27, comma 1, e 28, f); allegato III, art. 1, § 1, f); regolamento del Consiglio n. 1, art. 1] (v. punti 19‑28)
2. Ricorso dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento di bandi di concorsi generali – Legittimo affidamento dei candidati selezionati – Assenza di ripercussioni sui risultati dei concorsi (Art. 266 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 91) (v. punti 36, 37)
Oggetto
Ricorso di annullamento dei bandi dei concorsi generali EPSO/AST/91/09, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore «Offset», e EPSO/AST/92/09, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore «Prestampa», pubblicati nella | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | del 18 marzo 2009 (GU C 63 A, pag. 1) |
Dispositivo
1) | | I bandi dei concorsi generali EPSO/AST/91/09, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore «Offset», e EPSO/AST/92/09, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore «Prestampa», pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 marzo 2009, sono annullati. |
2) | | La Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese. |