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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social de Madrid (Spagna) il 17 luglio 2019 – EV / Obras y Servicios Públicos S.A e Acciona Agua, S.A.

(Causa C-550/19)

Lingua processuale:lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social de Madrid

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: EV

Convenute: Obras y Servicios Públicos S.A., Acciona Agua, S.A.

Questioni pregiudiziali

Se la clausola 4, paragrafo 1, dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, recepito nell’ordinamento comunitario con la direttiva 1999/70/CE 1 del Consiglio e la direttiva 2001/23, debba essere interpretata nel senso che l’articolo 24, paragrafo 2, del contratto collettivo del settore edile prevede che, a prescindere dalla durata del contratto concluso in via generale per un’unica opera, non è applicabile il disposto dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), primo comma, dello Statuto dei lavoratori e i lavoratori continuano a mantenere la qualità di lavoratori con contratto a termine per l’esecuzione di un’opera («fijos de obra»), sia in tali ipotesi sia in caso di successione di imprese di cui all’articolo 44 dello Statuto dei lavoratori o di subentro disciplinato dall’articolo 27 di detto contratto collettivo, senza che ricorra alcuna ragione oggettiva atta a giustificare la violazione della normativa nazionale, nel cui ambito l’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), dello Statuto dei lavoratori prevede che «[u]n contratto di questo tipo non può avere una durata superiore a tre anni, prorogabile fino a dodici mesi mediante contratto collettivo nazionale di settore o, in mancanza di questo, mediante contratto collettivo di settore di livello inferiore. Decorsi i succitati termini, i lavoratori acquisiscono lo status di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa».

Se la clausola 4, paragrafo 1, dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, recepito nel diritto comunitario con la direttiva 1999/70 del Consiglio e la direttiva 2001/23, debba essere interpretata nel senso che l’articolo 24, paragrafo 5, del contratto collettivo del settore edile prevede che [l’assunzione] per occupare un diverso posto di lavoro mediante due o più contratti a termine per l’esecuzione di un’opera con la stessa impresa o con lo stesso gruppo di imprese, nel periodo e per la durata stabilita dall’articolo 15, paragrafo 5, dello Statuto dei lavoratori, non comporta l’acquisizione della qualità indicata in detta disposizione, né in tali ipotesi né nei casi di successione di imprese ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto dei lavoratori o di subentro a norma dell’articolo 27 del menzionato contratto collettivo, senza che ricorrano ragioni oggettive atte a giustificare la violazione della normativa nazionale, nel cui ambito l’articolo 15, paragrafo 5, dello Statuto dei lavoratori prevede che, «[f]atte salve le disposizioni dei paragrafi 1, lettera a), 2, e 3 del presente articolo, i lavoratori che nell’arco di trenta mesi risultino assunti per oltre ventiquattro mesi, con o senza soluzione di continuità per occupare lo stesso o un diverso posto di lavoro con la stessa impresa o gruppo di imprese, mediante due o più contratti temporanei, alle stesse o a diverse condizioni contrattuali a tempo determinato, direttamente o tramite società di lavoro interinale, acquisiscono lo status di lavoratori permanenti. Quanto previsto nel paragrafo precedente si applica altresì in caso di successione di imprese o di subentro tra imprese ai sensi di legge o di contratto collettivo».

Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/232 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che, in forza del contratto collettivo del settore edile, si escluda che i diritti e gli obblighi che la nuova impresa o entità che svolgerà l’attività oggetto dell’appalto deve rispettare siano limitati esclusivamente a quelli derivanti dall’ultimo contratto stipulato dal lavoratore con l’impresa uscente dall’appalto, senza che ricorra una ragione oggettiva atta a giustificare la violazione della normativa nazionale, nel cui ambito l’articolo 44 dello Statuto dei lavoratori prevede il subentro in tutti i diritti e obblighi, senza limitazioni all’ultimo contratto.

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1 Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).

2 Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16).