Language of document : ECLI:EU:T:2012:592

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

13 novembre 2012 (*)

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegni o modelli comunitari registrati che rappresentano radiatori per riscaldamento – Disegno o modello anteriore – Motivo di nullità – Assenza di carattere individuale – Assenza di impressione generale diversa – Articoli 6 e 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Affollamento dello stato dell’arte – Obbligo di motivazione»

Nelle cause riunite T‑83/11 e T‑84/11,

Antrax It Srl, con sede a Resana, rappresentata da L. Gazzola, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato inizialmente da G. Mannucci e A. Folliard‑Monguiral, successivamente da A. Folliard‑Monguiral e F. Mattina, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nei procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale

The Heating Company (THC), con sede a Dilsen (Belgio), rappresentata da J. Haber, avvocato,

avente ad oggetto i ricorsi proposti avverso le decisioni della terza commissione di ricorso dell’UAMI, del 2 novembre 2010 (procedimenti R 1451/2009‑3 e R 1452/2009‑3), relativi a procedimenti di dichiarazione di nullità tra la The Heating Company (THC) e l’Antrax It Srl,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. N.J. Forwood, presidente, F. Dehousse (relatore) e J. Schwarcz, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Heeren, amministratore

visti i ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale l’11 febbraio 2011;

visti i controricorsi dell’UAMI depositati presso la cancelleria del Tribunale il 24 maggio 2011;

visti i controricorsi dell’interveniente depositati presso la cancelleria del Tribunale il 18 maggio e 27 giugno 2011;

viste le repliche depositate presso la cancelleria del Tribunale il 22 agosto e 19 settembre 2011;

viste le osservazioni delle parti del 25 e 29 maggio 2012, in risposta al quesito del Tribunale dell’11 maggio 2012,

in seguito all’udienza del 27 giugno 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        L’Antrax It Srl, ricorrente, è titolare di otto disegni o modelli comunitari dal n. 000593959‑0001 al n. 000593959‑0008, depositati il 25 settembre 2006 presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e pubblicati nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari il 21 novembre 2006 e il 20 aprile 2009.

2        Tutti questi disegni o modelli rappresentano, secondo quanto indicato nelle domande di disegni e modelli depositate dalla ricorrente dinanzi all’UAMI, modelli di termosifoni destinati a essere applicati a «radiatori per riscaldamento» rientranti nella classe 23.03 ai sensi dell’accordo di Locarno istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, dell’8 ottobre 1968, come modificato.

3        Tra questi, solo i disegni o modelli nn. 000593959‑0001 e 000593959‑0002 (in prosieguo: i «disegni o modelli contestati») sono oggetto delle presenti cause.

4        I disegni o modelli contestati sono rappresentati come segue:

–        disegno o modello n. 000593959‑0002:

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–        disegno o modello n. 000593959‑0001:

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5        Il 16 aprile 2008, la The Heating Company (THC), interveniente, presentava dinanzi all’UAMI domande di dichiarazione di nullità dei disegni o modelli contestati, che venivano registrate con i riferimenti ICD000005312 e ICD000005320. Tali domande di nullità erano fondate sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), disposizione che rinvia alle condizioni fissate agli articoli 4‑9 del medesimo regolamento.

6        A sostegno delle proprie domande di dichiarazione di nullità, l’interveniente adduceva contro i disegni o modelli contestati, recanti rispettivamente i nn. 000593959‑0002 e 000593959‑0001, i modelli tedeschi recanti rispettivamente i nn. 4 e 5 (in prosieguo: i «disegni o modelli anteriori») contenuti nella registrazione multipla n. 40110481.8, pubblicata il 10 settembre 2002 ed estesa in Francia, in Italia e in Benelux, in quanto disegni o modelli internazionali con il riferimento DM/060899.

7        I disegni o modelli anteriori sono rappresentati come segue:

–        disegno o modello n. 4:

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–        disegno o modello n. 5:

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8        Con decisioni del 30 settembre 2009, la divisione di annullamento dichiarava la nullità dei disegni o modelli contestati per mancanza di novità ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002.

9        La ricorrente proponeva ricorsi contro tali decisioni in data 27 novembre 2009.

10      Con decisioni del 2 novembre 2010 (in prosieguo: le «decisioni impugnate»), la terza commissione di ricorso dell’UAMI annullava le decisioni della divisione di annullamento, in considerazione del difetto di adeguata motivazione con riguardo alla causa di nullità vertente sulla mancanza di novità, e dichiarava nulli i disegni o modelli contestati per assenza di carattere individuale.

11      In particolare, la commissione di ricorso, dopo avere accertato che le decisioni della divisione di annullamento dinanzi ad essa impugnate erano prive di adeguata motivazione riguardo alla causa di nullità vertente sulla mancanza di novità (articolo 5 del regolamento n. 6/2002) e che dovevano pertanto essere annullate, procedeva a un nuovo esame di tale causa di nullità e la respingeva, in quanto le differenze tra i disegni o modelli contestati e i disegni o modelli anteriori (in prosieguo, nel loro insieme: i «disegni o modelli di cui trattasi») non erano «esterne» ai progetti, come nel caso di un codice di prodotto o di un marchio di qualità, ma erano attinenti a tali progetti e non potevano, da questo punto di vista, confluire nel concetto di «dettagli irrilevanti» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002.

12      La commissione di ricorso passava poi ad esaminare il motivo di nullità attinente all’assenza di carattere individuale [articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e articolo 6 del regolamento n. 6/2002].

13      In tale contesto, la commissione di ricorso definiva l’utilizzatore informato, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, come colui che acquista radiatori per riscaldamento per installarli nella propria abitazione e che ha avuto la possibilità di visionare e paragonare disegni o modelli di radiatori consultando riviste di design e arredamento, visitando negozi specializzati e navigando in Internet (punto 39 delle decisioni impugnate).

14      La commissione di ricorso affermava poi che «i [disegni o modelli di cui trattasi] rappresent[avano] radiatori costituiti da due collettori orizzontali a sezione circolare, uniti sulla parte anteriore [per i disegni o modelli n. 000593959‑0002 e n. 4 – rispettivamente sulla parte anteriore e sulla parte posteriore per i disegni o modelli n. 000593959-0001 e n. 5 –] da una fila di elementi verticali (tubi riscaldanti), a sezione rettangolare, leggermente distanziati fra loro» (punto 40 delle decisioni impugnate).

15      La commissione di ricorso proseguiva con le seguenti valutazioni:

«41. I [disegni o modelli di cui trattasi] fanno ricorso a componenti aventi la stessa forma. I tubi verticali sono rettangolari; i collettori sono cilindrici. Identica è del pari la sporgenza laterale dei collettori.

42. L’aspetto complessivo dei due radiatori deve ritenersi simile, ossia tale da non suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione generale significativamente differente sia che si osservi il radiatore frontalmente, sia lateralmente che da angolazioni intermedie, come avviene il più delle volte nel corso del normale utilizzo».

16      La commissione di ricorso considerava poi che le differenze evidenziate dalla ricorrente tra i disegni o modelli di cui trattasi riguardanti, in primo luogo, il rapporto tra la dimensione frontale (in prosieguo: la «larghezza») e la dimensione laterale (in prosieguo: la «profondità») dei tubi, in secondo luogo, il rapporto tra la larghezza dei tubi e lo spazio tra un tubo e l’altro e, in terzo luogo, il rapporto tra il diametro del collettore e la profondità dei tubi erano innegabili ma non erano sufficienti, ancorché considerate complessivamente, ad alterare, agli occhi dell’utilizzatore informato, l’impressione generale suscitata dai disegni o modelli di cui trattasi (punti 43‑47 delle decisioni impugnate).

17      Per quanto attiene all’argomento secondo cui sarebbe necessario tenere conto del ridotto margine di libertà dell’autore nella specie, la commissione di ricorso lo respingeva osservando che, per i tubi di radiatori in particolare, si potevano immaginare svariate configurazioni a livello di sezione (punto 48 delle decisioni impugnate).

18      La commissione di ricorso giungeva alla conclusione che i disegni o modelli contestati dovevano quindi essere dichiarati nulli per assenza di carattere individuale.

 Conclusioni delle parti

19      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare le decisioni impugnate nella parte in cui hanno dichiarato nulli i disegni o modelli contestati per non avere gli stessi carattere individuale e, per l’effetto, dichiarare la validità dei predetti disegni o modelli;

–        annullare le decisioni impugnate nella parte in cui hanno condannato la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dall’interveniente nei procedimenti avanti all’UAMI;

–        condannare l’UAMI e l’interveniente a rimborsarle tutte le spese sostenute nei presenti procedimenti, oltre accessori di legge;

–        condannare l’interveniente a rimborsarle tutte le spese, oltre accessori di legge, dalla stessa sostenute nei procedimenti dinanzi all’UAMI.

20      L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

21      L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese del presente procedimento;

–        condannare la ricorrente alle spese sostenute dinanzi all’UAMI.

22      Con lettere del 13 aprile e del 27 maggio 2011, l’UAMI, ai sensi dell’articolo 133, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, ha inviato al Tribunale i fascicoli dei procedimenti svoltisi dinanzi alla terza commissione di ricorso, contenenti gli atti dei procedimenti dinanzi alla divisione di annullamento.

23      Con decisione del 29 febbraio 2012, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale, sentite le parti, ha disposto, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la riunione delle presenti cause ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.

 In diritto

24      La ricorrente deduce un unico motivo, vertente in sostanza sulla violazione dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002.

 Sulla ricevibilità dei documenti presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale

25      L’UAMI contesta la ricevibilità dinanzi al Tribunale dei documenti prodotti agli allegati A 3 e A 4 degli atti di ricorso, in quanto tali documenti non sono stati prodotti in nessuna fase del procedimento dinanzi all’UAMI.

26      La ricorrente risponde che tali documenti non costituiscono elementi di prova nuovi che modificherebbero il contesto della controversia, ma soltanto riproduzioni tridimensionali dei disegni o modelli di cui trattasi, realizzate al solo fine di rendere maggiormente agevole la visualizzazione delle profonde differenze che caratterizzerebbero tali disegni o modelli e che susciterebbero, nell’utilizzatore informato, una differenza di impressione generale. Una cosa sarebbe l’inserimento nel giudizio dinanzi al Tribunale di prove che introducano nuove circostanze o che fungano da fondamento a nuove e diverse tesi rispetto a quelle sostenute avanti la commissione di ricorso. Altra cosa sarebbe l’allegazione documentale volta a ribadire tesi già esposte e a dimostrare l’erroneità e l’infondatezza della prospettazione fatta propria dall’UAMI nelle decisioni impugnate.

27      Si deve rilevare che, a prescindere da quanto sostenuto dalla ricorrente, i documenti prodotti agli allegati A 3 e A 4 degli atti di ricorso costituiscono effettivamente elementi di prova nuovi, dei quali la commissione di ricorso non disponeva.

28      Tali documenti, prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, non possono essere presi in considerazione. Infatti, il ricorso proposto dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo della legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell’UAMI ai sensi dell’articolo 61 del regolamento n. 6/2002, ragion per cui la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti prodotti per la prima volta dinanzi ad esso. I documenti summenzionati devono quindi essere respinti senza che sia necessario esaminarne l’efficacia probatoria [sentenza del Tribunale del 18 marzo 2010, Grupo Promer Mon Graphic/UAMI – PepsiCo (Rappresentazione di un supporto promozionale circolare), T‑9/07, Racc. pag. II‑981, punto 24; v. anche, per analogia, sentenze della Corte del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C‑29/05 P, Racc. pag. I‑2213, punto 54, e del Tribunale del 23 maggio 2007, Henkel/UAMI – SERCA (COR), T‑342/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 31].

29      Come osservato dall’UAMI e dall’interveniente in udienza, la medesima conclusione dev’essere tratta con riguardo ai documenti allegati alle osservazioni della ricorrente del 29 maggio 2012 e prodotti per la prima volta a sostegno della sua tesi secondo cui sarebbe esistito un affollamento dello stato dell’arte.

 Sul motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002

30      Nell’ambito di tale motivo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha commesso errori nella valutazione del carattere individuale dei disegni o modelli contestati. Le differenze tra i disegni o modelli di cui trattasi sarebbero tali da produrre nell’utilizzatore informato impressioni generali diverse e, pertanto, i disegni o modelli contestati non sarebbero privi di carattere individuale.

31      L’UAMI e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

32      In forza dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale.

33      Secondo l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, si considera che un disegno o modello comunitario registrato presenti un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima.

34      L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 precisa che nell’accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello.

35      L’articolo 63 del regolamento n. 6/2002 dispone che «[n]el corso del procedimento l’[UAMI] procede d’ufficio all’esame dei fatti [; t]uttavia, nei procedimenti relativi alla dichiarazione di nullità l’esame dell’Ufficio si limita ai fatti, ai mezzi di prova e agli argomenti addotti dalle parti e alle richieste da queste presentate (...)».

36      In primo luogo, per quanto attiene alla definizione di utilizzatore informato, si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza, la nozione di «utilizzatore informato» ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 non si riferisce né a un produttore né a un venditore del prodotto nel quale il disegno o modello di cui trattasi è destinato a essere incorporato o al quale esso è destinato a essere applicato. L’utilizzatore informato è una persona dotata di una particolare diligenza e che dispone di una certa conoscenza del precedente stato dell’arte, vale a dire dell’insieme dei disegni o modelli relativi al prodotto in questione che sono stati divulgati alla data del deposito del disegno o modello di cui trattasi (sentenza Rappresentazione di un supporto promozionale circolare, punto 28 supra, punto 62).

37      Peraltro, la qualità di «utilizzatore» implica che la persona interessata utilizzi il prodotto nel quale è incorporato il disegno o modello in conformità con la finalità alla quale lo stesso prodotto è destinato [sentenza del Tribunale del 22 giugno 2010, Shenzhen Taiden/UAMI – Bosch Security Systems (Apparecchiature per la comunicazione), T‑153/08, Racc. pag. II‑2517, punto 46].

38      L’aggettivo «informato» suggerisce inoltre che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, l’utilizzatore conosce i vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola, e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado d’attenzione relativamente elevato quando li utilizza (sentenza Apparecchiature per la comunicazione, punto 37 supra, punto 47).

39      Tuttavia, questa circostanza non implica che l’utilizzatore informato sia in grado di distinguere, al di là dell’esperienza che ha accumulato a motivo dell’utilizzo del prodotto in questione, gli elementi dell’aspetto del prodotto che sono dettati dalla funzione tecnica di quest’ultimo da quelli che sono arbitrari (sentenza Apparecchiature per la comunicazione, punto 37 supra, punto 48).

40      Nella sentenza del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C‑281/10 P, Racc. pag. I-10153, punto 53), la Corte ha dichiarato che la nozione di utilizzatore informato doveva essere intesa come una nozione intermedia tra quella di consumatore medio, applicabile in materia di marchi, al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica e che in generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto, e quella della persona competente in materia, esperto provvisto di competenze tecniche approfondite. In tal senso, la nozione di utilizzatore informato può essere intesa nel senso che indica un utilizzatore dotato non già di un’attenzione media, bensì di una particolare diligenza, a prescindere dal fatto che quest’ultima sia dovuta alla sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato.

41      Nella fattispecie, la commissione di ricorso ha definito l’utilizzatore informato come colui che acquista radiatori per riscaldamento per installarli nella propria abitazione. La commissione di ricorso ha aggiunto che questi deve essere «informato», nel senso che deve avere avuto la possibilità di visionare e paragonare modelli di radiatori consultando riviste di design e arredamento, visitando negozi specializzati e navigando in Internet. In altri termini, secondo la commissione di ricorso, questa persona, senza essere esperta in disegno industriale (come lo sarebbe un architetto o un decoratore d’interni), è al corrente di ciò che offre il mercato, delle tendenze, della moda e delle caratteristiche basilari del prodotto (punto 39 delle decisioni impugnate).

42      Si deve osservare che tale definizione, che la ricorrente del resto sottoscrive, è corretta.

43      In secondo luogo, per quanto concerne la valutazione del carattere individuale di un disegno o modello, l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 dispone che occorre prendere in considerazione, per tale valutazione, il margine di libertà dell’autore nel realizzare tale disegno o modello.

44      Il margine di libertà dell’autore del disegno o modello è stabilito a partire, in particolare, dai vincoli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un elemento del prodotto, o ancora dalle prescrizioni legislative applicabili al prodotto al quale il disegno o modello è applicato. Tali vincoli portano a una standardizzazione di talune caratteristiche che diventano quindi comuni ai disegni o modelli applicati al prodotto di cui trattasi [sentenze del Tribunale Rappresentazione di un supporto promozionale circolare, punto 28 supra, punto 67, e del 9 settembre 2011, Kwang Yang Motor/UAMI – Honda Giken Kogyo (Motore a combustione interna), T‑11/08, non pubblicata nella Raccolta, punto 32].

45      Pertanto, più la libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello è ampia, meno è probabile che piccole differenze tra i disegni o modelli posti a confronto siano sufficienti a produrre un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato. Al contrario, quanto più la libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello è limitata, tanto più basteranno piccole differenze tra i disegni o modelli confrontati per produrre un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato. Quindi, un grado elevato di libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello rafforza la conclusione secondo la quale i disegni o modelli confrontati che non presentano differenze significative producono la stessa impressione generale nell’utilizzatore informato (sentenza Motore a combustione interna, punto 44 supra, punto 33).

46      Al punto 48 delle decisioni impugnate, la commissione di ricorso non ha considerato convincente l’argomento della ricorrente secondo cui il margine di libertà dell’autore era ridotto nel caso di specie. La commissione di ricorso ha rilevato, in particolare per i tubi, che si potevano immaginare svariate configurazioni a livello di sezione, come dimostrerebbero gli altri disegni o modelli che compongono le registrazioni dal n. 000593959‑0003 al n. 000593959‑0008 della ricorrente.

47      Si deve dichiarare che la posizione della commissione di ricorso è corretta.

48      Infatti, per quanto attiene al disegno dei tubi, non è dimostrato e nemmeno affermato che la libertà dell’autore sarebbe soggetta a particolari limitazioni. Al contrario, risulta che l’autore può scegliere, per la sezione dei tubi, tra un’ampia gamma di forme diverse, di cui i disegni o modelli della ricorrente dal n. 000593959‑0003 al n. 000593959‑0008 forniscono peraltro un’esemplificazione.

49      Per quanto concerne il disegno dei collettori, la ricorrente non dimostra affatto l’esistenza di requisiti tecnici o legislativi volti a limitare il margine di libertà dell’autore. Pertanto, l’affermazione della ricorrente secondo cui «[n]on a caso, nei radiatori realmente prodotti da[ll’interveniente], dalla [ricorrente] e dalla stragrande maggioranza dei produttori di radiatori, il diametro dei collettori è costante e pari a 34‑35 mm» non soltanto non costituisce da nessun punto di vista la prova dell’esistenza di vincoli tecnici o normativi che imporrebbero tale diametro ai produttori di radiatori, ma, al contrario, indica esplicitamente che il ricorso ad altri diametri di collettori – anche indipendentemente dal ricorso a forme di sezione diverse dalla forma cilindrica – era non soltanto possibile ma avveniva anche nella pratica.

50      Tali considerazioni sono peraltro corroborate dalla risposta che la ricorrente fornisce nella replica al rilievo dell’UAMI e dell’interveniente in merito all’assenza della prova di vincoli tecnici o legislativi in materia. Infatti, in risposta a tale rilievo, la ricorrente si limita ad affermare che «ai fini del presente giudizio, quantomeno, i prodotti [dell’interveniente] e [della ricorrente] presentano il medesimo diametro del collettore e [che] ciò rappresenta, senz’altro, un reale parametro di riferimento nell’analisi comparativa dei due modelli di radiatore». Tuttavia, si deve necessariamente constatare che la circostanza eventuale che i radiatori concretamente prodotti dalle parti secondo i disegni o modelli di cui trattasi siano dotati di collettori aventi lo stesso diametro nulla toglie al fatto che non è stata affatto dimostrata una qualsivoglia limitazione tecnica o normativa della libertà dell’autore per quanto concerne i collettori.

51      Per quanto riguarda, da ultimo, i dettagli relativi alla disposizione dei tubi e dei collettori, l’esistenza di vincoli normativi o tecnici non è dimostrata.

52      Dalle considerazioni che precedono risulta che, come rilevato dall’UAMI, la commissione di ricorso ha giustamente considerato, in sostanza, al punto 48 delle decisioni impugnate, che il margine di libertà dell’autore non era ridotto.

53      In terzo luogo occorre esaminare la valutazione, criticata dalla ricorrente, effettuata dalla commissione di ricorso in ordine al carattere individuale dei disegni o modelli contestati.

54      La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso è incorsa in errore nell’affermare che, nei disegni o modelli di cui trattasi, «[i]dentica è del pari la sporgenza laterale dei collettori» (punto 41 delle decisioni impugnate). Infatti, i disegni o modelli contestati presenterebbero, con riferimento ai collettori, delle interruzioni, non avendo una lunghezza predefinita e, comunque, non presenterebbero affatto sporgenze laterali, a differenza dei disegni o modelli anteriori. Di conseguenza, il fatto che, contrariamente ai disegni o modelli anteriori, i collettori dei disegni o modelli contestati siano sprovvisti di sporgenze laterali costituirebbe una prima e rilevante differenza tra i disegni o modelli di cui trattasi, che la commissione di ricorso non avrebbe erroneamente rilevato.

55      Si deve anzitutto constatare, come peraltro ammette l’UAMI dinanzi al Tribunale, che i disegni o modelli contestati non comportano alcuna rivendicazione per quanto concerne le estremità dei collettori e, in particolare, un’eventuale sporgenza che tali collettori formerebbero rispetto all’ultimo tubo. Tale assenza di rivendicazione si deduce dalle linee spezzate che, nelle riproduzioni dei disegni o modelli contestati, si trovano alle estremità dei disegni dei collettori.

56      Tale constatazione sull’assenza di rivendicazioni per quanto attiene alle estremità dei collettori è peraltro coerente con il fatto che i disegni o modelli contestati, come emerge espressamente dalle domande di registrazione depositate dalla ricorrente, non sono disegni o modelli di «radiatori per riscaldamento», bensì, più limitatamente, disegni o modelli di «termosifoni» destinati a essere applicati a radiatori per riscaldamento.

57      A tale proposito, si deve rilevare che il riferimento ai «radiatori per riscaldamento», operato d’ufficio dall’UAMI nelle registrazioni pubblicate nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari, è frutto di un’iniziativa puramente amministrativa dell’UAMI, diretta a classificare tali registrazioni secondo la terminologia non obbligatoria della classificazione istituita dall’accordo di Locarno (punto 2 supra). Tale iniziativa non si è sostituita né ha invalidato la descrizione dei disegni o modelli contestati – modelli di termosifoni – indicata nelle domande di registrazione [v., in tal senso, l’articolo 36, paragrafo 6, del regolamento n. 6/2002, e l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 6/2002 (GU L 341, pag. 28)].

58      Dalle considerazioni che precedono risulta che tutti i riferimenti operati nella fattispecie alle sporgenze dei collettori dei disegni o modelli di cui trattasi, vuoi al fine di considerarle identiche, vuoi per affermare che potrebbero esserlo, ovvero, al contrario, per sostenere che sono diverse, vanno al di là dell’ambito della protezione rivendicata dai disegni o modelli contestati e sono quindi privi di pertinenza.

59      Pertanto, la commissione di ricorso ha considerato a torto, al punto 41 delle decisioni impugnate, che «[i]dentica è (...) la sporgenza laterale dei collettori [dei disegni o modelli di cui trattasi]».

60      A prescindere da quanto affermato dall’UAMI, tale considerazione della commissione di ricorso è certamente una di quelle che, al punto 41 delle decisioni impugnate, stanno alla base dell’affermazione della commissione di ricorso al punto 42 di tali decisioni, secondo la quale «[l]’aspetto complessivo dei [disegni o modelli di cui trattasi] deve ritenersi simile, ossia tale da non suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione generale significativamente differente».

61      Tuttavia, tale valutazione errata della commissione di ricorso non può comportare l’annullamento delle decisioni impugnate qualora risulti che le altre considerazioni effettuate dalla commissione di ricorso in tali decisioni, relative alle forme, alla disposizione e ai rapporti di proporzione dei tubi e dei collettori, abbiano permesso di fondare, in termini giuridicamente sufficienti, la conclusione secondo cui i disegni o modelli contestati non avevano carattere individuale.

62      Per quanto riguarda tali altre considerazioni, la commissione di ricorso ha anzitutto rilevato che i disegni o modelli di cui trattasi rappresentavano entrambi due collettori orizzontali a sezione circolare, uniti sulla parte anteriore (per i modelli n. 000593959‑0002 e n. 4) e anche sulla parte posteriore (per i modelli n. 000593959‑0001 e n. 5) da una fila di elementi verticali (tubi riscaldanti), a sezione rettangolare, leggermente distanziati tra loro (punto 40 delle decisioni impugnate).

63      La commissione di ricorso ha rilevato che i disegni o modelli di cui trattasi facevano ricorso a componenti aventi la stessa forma, e ha richiamato il fatto che i tubi verticali erano rettangolari e i collettori cilindrici (punto 41 delle decisioni impugnate).

64      La commissione di ricorso ha poi considerato che le differenze di proporzione tra i disegni o modelli di cui trattasi, evidenziate dinanzi ad essa dalla ricorrente, riguardanti, in primo luogo, il rapporto tra la larghezza e la profondità dei tubi, in secondo luogo, il rapporto tra la larghezza dei tubi e lo spazio tra un tubo e l’altro e, in terzo luogo, il rapporto tra il diametro del collettore e la profondità dei tubi erano certamente innegabili, ma non erano tuttavia sufficienti, ancorché considerate complessivamente, ad alterare, agli occhi di un utilizzatore informato, l’impressione generale suscitata dai disegni o modelli di cui trattasi (punti 43‑47 delle decisioni impugnate).

65      Contro tali considerazioni, la ricorrente ribadisce, in sostanza, l’argomento già sviluppato dinanzi all’UAMI e fondato sulle differenze di proporzione tra i disegni o modelli di cui trattasi, che essa ritiene sufficientemente rilevanti da suscitare nell’utilizzatore informato impressioni generali significativamente diverse. La ricorrente paragona così, per i disegni o modelli di cui trattasi, i rapporti profondità/larghezza dei tubi (2,2/1 per i disegni o modelli anteriori rispetto a 1,7/1 per i disegni o modelli contestati) e il rapporto distanza tra un tubo e l’altro/larghezza dei tubi (1/1 per i disegni o modelli anteriori rispetto a 0,6/1 per i disegni o modelli contestati).

66      Secondo la ricorrente, non si può non riconoscere che i disegni o modelli anteriori sono molto più profondi dei disegni o modelli contestati e che i tubi dei disegni o modelli anteriori sono molto più distanziati di quelli dei disegni o modelli contestati. Ne conseguirebbe una differenza evidente e significativa in termini di impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato.

67      In via preliminare, occorre rilevare che la protezione richiesta riguarda disegni o modelli, indipendentemente dalle dimensioni concrete dei prodotti ai quali tali disegni o modelli sono destinati a essere applicati e che, oltretutto, la ricorrente non ha prodotto nessuna prova dell’esistenza di vincoli normativi o tecnici che imporrebbero un diametro uguale per i collettori di radiatori per riscaldamento (v., in tal senso, i punti 49 e 50 supra).

68      Si deve aggiungere, in proposito, che il fatto che la ricorrente possa benissimo produrre, negli allegati A 2 degli atti di ricorso, riproduzioni dei disegni o modelli di cui trattasi rappresentati mediante una scala che permette di far apparire uguali i diametri dei collettori, nulla toglie al fatto che non è affatto dimostrato che tali collettori debbano essere concretamente fabbricati con lo stesso diametro in base a vincoli tecnici o normativi.

69      Di conseguenza, tutte le affermazioni della ricorrente secondo cui i disegni o modelli anteriori sono «più profondi» dei disegni o modelli contestati, o secondo cui i tubi dei disegni o modelli anteriori sono «più distanziati» di quelli dei disegni o modelli contestati, o ancora secondo cui per metro lineare di termosifone i radiatori che possono essere realizzati secondo i disegni o modelli contestati sono formati da «44 tubi» e quelli realizzati secondo i disegni o modelli anteriori da «24 tubi, ovviamente molto più larghi e molto più distanziati tra loro», sono totalmente prive di pertinenza, poiché costituiscono paragoni effettuati impiegando dimensioni concrete calcolate secondo la premessa, non dimostrata, che i collettori rappresentati sui disegni o modelli di cui trattasi abbiano necessariamente un diametro uguale.

70      Per le stesse ragioni, la ricorrente asserisce a torto che la commissione di ricorso non ha adeguatamente apprezzato le dimensioni dei disegni o modelli di cui trattasi in quanto non ha confrontato tali disegni o modelli basandosi su una medesima dimensione dei collettori rappresentati su tali disegni o modelli.

71      In definitiva, ai fini del confronto tra le impressioni generali prodotte dai disegni o modelli di cui trattasi, e oltre alle altre considerazioni pertinenti relative alla scelta delle forme e della disposizione dei tubi e dei collettori, nella fattispecie risultano pertinenti soltanto le considerazioni relative alle differenze nei rapporti di proporzione interni di tali diversi disegni o modelli.

72      Sulla scorta di tali osservazioni preliminari, si deve rilevare che è effettivamente vero, come constatato peraltro dalla stessa commissione di ricorso, che tra i disegni o modelli di cui trattasi esistono alcune differenze a livello dei rapporti di proporzione interni di detti disegni o modelli.

73      Quindi, la commissione di ricorso, riprendendo gli elementi dedotti dalla ricorrente dinanzi all’UAMI, indica differenze tra i rapporti profondità/larghezza dei tubi (2/1 per i disegni o modelli anteriori rispetto a 1,7/1 per i disegni o modelli contestati) (punto 44 delle decisioni impugnate), nei rapporti spazio tra un tubo e l’altro/larghezza dei tubi (1/1 per i disegni o modelli anteriori rispetto a 0,6/1 per i disegni o modelli contestati) (punto 45 delle decisioni impugnate) e nei rapporti diametro del collettore/profondità dei tubi (rapporto inferiore all’unità per i disegni o modelli anteriori e superiore all’unità per i disegni o modelli contestati) (punto 46 delle decisioni impugnate).

74      La commissione di ricorso ritiene in sostanza che tali differenze, considerate individualmente o globalmente, non siano così significative da alterare l’impressione generale prodotta dai disegni o modelli di cui trattasi (punti 44‑47 delle decisioni impugnate).

75      In tale contesto, la commissione di ricorso ha proseguito confutando la posizione della ricorrente secondo la quale il margine di libertà dell’autore sarebbe stato limitato (punto 48 delle decisioni impugnate).

76      In tale fase dell’esame delle valutazioni della commissione di ricorso, si deve osservare che, se è pur vero che quest’ultima considerazione operata da tale commissione è corretta (v. i punti 46‑52 supra), resta il fatto che un’altra questione, pertinente per la valutazione del grado di attenzione dell’utilizzatore informato alle differenze tra i disegni o modelli di cui trattasi, era stata sollevata dalla ricorrente nel procedimento dinanzi all’UAMI.

77      Infatti, dalle decisioni impugnate medesime emerge che la ricorrente ha esposto, tanto dinanzi alla divisione di annullamento (v. punto 4, seconda frase, delle decisioni impugnate) quanto dinanzi alla commissione di ricorso [v. punto 11, lettera c), seconda frase, delle decisioni impugnate], l’argomento secondo cui il settore dei termosifoni a elementi e collettori sarebbe stato affollato in termini di design, con la conseguenza che le differenze di proporzione interne tra i disegni o modelli di cui trattasi, lungi dal poter essere considerate non significative rispetto ai punti in comune a detti disegni o modelli, sarebbero state, al contrario, immediatamente percepite da un utilizzatore informato e avrebbero quindi suscitato impressioni generali diverse.

78      Dalle decisioni impugnate emerge altresì che, dinanzi alla commissione di ricorso, la ricorrente ha rammentato che tali argomenti erano stati ampiamente illustrati durante i procedimenti davanti alla divisione di annullamento, che non li avrebbe tenuti in alcuna considerazione neppure per confutarli [punto 11, lettera c), in fine, delle decisioni impugnate].

79      Orbene, si deve necessariamente constatare che, pur menzionando espressamente gli argomenti della ricorrente relativi all’affollamento dello stato dell’arte, la commissione di ricorso, nelle decisioni impugnate, a sua volta non fornisce alcuna motivazione in proposito, nemmeno per respingerli in quanto non dimostrati.

80      In particolare, contrariamente a quanto suggerisce l’UAMI nel controricorso dinanzi al Tribunale, il punto 48 delle decisioni impugnate non affronta tale questione, ma soltanto quella della ridotta libertà dell’autore per via di vincoli tecnici o normativi, che è una questione diversa.

81      Infatti, la constatazione che la libertà dell’autore non era limitata da vincoli tecnici o normativi non rispondeva affatto alla questione se, de facto, vi fosse una situazione di «affollamento dello stato dell’arte» a causa dell’esistenza di altri disegni o modelli di termosifoni o di radiatori aventi le stesse caratteristiche generali dei disegni o modelli di cui trattasi, affollamento dello stato dell’arte che poteva essere tale da rendere l’utilizzatore informato più sensibile alle differenze di proporzione interne tra tali diversi disegni o modelli.

82      L’UAMI e l’interveniente, interrogati dal Tribunale in merito alla motivazione delle decisioni impugnate relativamente all’affermazione della ricorrente riguardante l’affollamento dello stato dell’arte, non contestano il difetto di motivazione delle decisioni impugnate sulla questione dell’affollamento dello stato dell’arte. Al contrario, nelle sue osservazioni del 29 maggio 2012, l’UAMI ammette in sostanza tale difetto di motivazione.

83      Nel contempo, nelle osservazioni del 29 maggio 2012 e poi in sede di udienza, l’UAMI afferma, in primo luogo, che la ricorrente non avrebbe sostenuto che un affollamento dello stato dell’arte poteva influire sulla percezione del modello da parte dell’utilizzatore informato, ma soltanto che da un tale affollamento poteva derivare un margine ridotto di libertà degli autori e, in secondo luogo, che quest’ultima affermazione sarebbe errata.

84      In subordine, l’UAMI, sostenuto dall’interveniente, afferma che la ricorrente non avrebbe in ogni caso dimostrato l’affollamento dello stato dell’arte, e che l’UAMI non sarebbe tenuto a rispondere ad argomenti privi di interesse o di pertinenza. L’UAMI richiama anche la sentenza Apparecchiature per la comunicazione, punto 37 supra (punto 58), facendo presente che il Tribunale, in tale sentenza, avrebbe escluso la pertinenza di un affollamento dello stato dell’arte semplicemente legato all’esistenza di una tendenza in materia di design, o ancora avrebbe confermato il principio secondo cui l’esistenza di una tale tendenza è priva di pertinenza nella valutazione del carattere individuale.

85      Per quanto riguarda la prima affermazione dell’UAMI esposta nelle sue osservazioni del 29 maggio 2012 e successivamente in udienza, relativa a ciò che avrebbe o meno sostenuto la ricorrente dinanzi alla divisione di annullamento e alla commissione di ricorso, occorre necessariamente constatare che tale affermazione è direttamente smentita tanto dalle constatazioni effettuate ai punti 77‑79 supra, quanto dal riferimento, operato dallo stesso UAMI al punto 15 del suo controricorso, all’argomento della ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso vertente sull’affollamento dello stato dell’arte. Non si può quindi seriamente contestare che la ricorrente aveva sostenuto, dinanzi all’UAMI, l’esistenza di un affollamento dello stato dell’arte tale da influire sulla percezione dei disegni o modelli di cui trattasi da parte dell’utilizzatore informato, e che l’UAMI aveva perfettamente individuato tale argomento.

86      Di conseguenza, risulta priva di pertinenza la seconda affermazione dell’UAMI, secondo la quale da un affollamento dello stato dell’arte non può derivare un margine ridotto di libertà degli autori.

87      L’unica questione da analizzare è quella volta stabilire se la commissione di ricorso abbia esaminato l’argomento della ricorrente secondo cui sarebbe prevalso un affollamento dello stato dell’arte tale da influenzare la percezione dei disegni o modelli di cui trattasi da parte dell’utilizzatore informato. Orbene, come già rilevato, la risposta a tale questione dell’esistenza di un esame da parte dell’UAMI è negativa.

88      Negli argomenti esposti in via subordinata, l’UAMI, sostenuto dall’interveniente, afferma che la ricorrente non avrebbe in ogni caso dimostrato dinanzi ad esso l’affollamento dello stato dell’arte e che esso non sarebbe obbligato a rispondere ad argomenti privi di interesse o di pertinenza.

89      Per quanto concerne, anzitutto, il riferimento al fatto che l’UAMI non sia tenuto a rispondere ad argomenti privi di interesse o di pertinenza, si deve considerare, come già rilevato al punto 81 supra, che un eventuale affollamento dello stato dell’arte derivante dall’asserita esistenza di altri disegni o modelli di termosifoni o di radiatori aventi le stesse caratteristiche generali dei disegni o modelli di cui trattasi era pertinente, in quanto poteva essere idoneo a rendere l’utilizzatore informato più sensibile alle differenze di proporzioni interne tra tali diversi disegni o modelli.

90      Per quanto attiene all’argomento secondo cui la ricorrente non avrebbe dimostrato dinanzi all’UAMI l’affollamento dello stato dell’arte, è giocoforza constatare che tale considerazione costituisce, come obietta in sostanza la ricorrente, un tentativo di motivazione tardiva delle decisioni impugnate, irricevibile dinanzi al Tribunale. Infatti, secondo costante giurisprudenza, la motivazione deve, in linea di principio, essere comunicata all’interessato contemporaneamente all’atto che gli arreca pregiudizio, e la sua mancanza non può essere sanata dal fatto che l’interessato venga a conoscenza dei motivi dell’atto nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione europea (sentenze della Corte del 26 novembre 1981, Michel/Parlamento, 195/80, Racc. pag. 2861, punto 22, e del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Racc. pag. I‑5425, punto 463; sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Consiglio, T‑228/02, Racc. pag. II‑4665, punto 139).

91      Inoltre, nella misura in cui tale argomento dell’UAMI, secondo il quale l’affollamento dello stato dell’arte non sarebbe stato dimostrato nel corso del procedimento amministrativo, possa essere inteso, al pari delle domande e degli argomenti esposti e dei documenti nuovi prodotti dalla ricorrente nelle osservazioni del 29 maggio 2012, come un invito rivolto al Tribunale a esaminare esso stesso la questione dell’esistenza di tale affollamento e dei suoi effetti sulla percezione dei disegni o modelli di cui trattasi da parte dell’utilizzatore informato, esso dev’essere respinto.

92      Si deve infatti ricordare che il potere di riforma riconosciuto al Tribunale non ha come effetto di conferire a quest’ultimo la facoltà di procedere a una valutazione alla quale la commissione di ricorso non ha ancora proceduto e l’esercizio del potere di riforma deve, di conseguenza, in linea di principio, essere limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la suddetta commissione era tenuta a prendere (sentenza della Corte del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P, Racc. pag. I-5853, punto 72).

93      Da ultimo, per quanto riguarda il riferimento operato dall’UAMI alla sentenza Apparecchiature per la comunicazione (punto 37 supra, punto 58), si deve rilevare che tale riferimento è privo di pertinenza.

94      Infatti, nella causa Apparecchiature per la comunicazione, la ricorrente argomentava, in sostanza, che la libertà dell’autore sarebbe stata limitata, in particolare, dall’intento di conformarsi a una tendenza generale in materia di design (sentenza Apparecchiature per la comunicazione, punto 37 supra, punto 52, in fine). Il Tribunale ha respinto tale affermazione, indicando che una tendenza generale in materia di design è pertinente, tutt’al più, rispetto alla percezione estetica del disegno o modello interessato e può dunque, eventualmente, esercitare un’influenza sul successo commerciale del prodotto nel quale tale disegno o modello è incorporato (sentenza Apparecchiature per la comunicazione, punto 37 supra, punto 58).

95      Così facendo, il Tribunale ha soltanto negato che una tendenza generale in materia di design possa essere considerata alla stregua di un fattore di limitazione della libertà dell’autore, dal momento che è proprio tale libertà che consente all’autore di scoprire nuove forme, nuove tendenze, o ancora di innovare nell’ambito di una tendenza esistente.

96      Nella sentenza Apparecchiature per la comunicazione (punto 37 supra) il Tribunale, per contro, non ha affatto inteso dichiarare che un affollamento dello stato dell’arte doveva essere considerato privo di pertinenza ai fini della valutazione del carattere individuale di un disegno o modello. Tutt’al più ha escluso dalla valutazione del carattere individuale qualsiasi considerazione relativa all’estetica del disegno o modello esaminato o al successo commerciale del prodotto nel quale tale disegno o modello è incorporato (v., in tal senso, sentenza Apparecchiature per la comunicazione, punto 37 supra, punto 58, in fine).

97      Dalle considerazioni che precedono risulta che, pur menzionando espressamente l’argomento della ricorrente relativo a un affollamento dello stato dell’arte e pur essendo tale argomento pertinente per la valutazione del carattere individuale dei disegni o modelli contestati, le decisioni impugnate non contengono alcuna motivazione per quanto attiene a tale affermazione.

98      Orbene, secondo una giurisprudenza costante, l’obbligo di motivazione, che ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per giudicare se l’atto sia fondato oppure sia eventualmente inficiato da un vizio che consenta di contestarne la validità dinanzi al giudice dell’Unione e, dall’altro, di consentire a quest’ultimo di esercitare il suo controllo sulla legittimità di tale atto (sentenze della Corte del 2 ottobre 2003, Corus UK/Commissione, C‑199/99 P, Racc. pag. I‑11177, punto 145, e Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 90 supra, punto 462) costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione al quale si può derogare solo sulla base di ragioni imperative (v. sentenza del Tribunale del 29 settembre 2005, Napoli Buzzanca/Commissione, T‑218/02, RaccFP pag. I‑A‑267 e II‑1221, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

99      In tale contesto, dal quale emerge che, al di là delle valutazioni errate richiamate ai punti 59‑61 supra, la commissione di ricorso non ha motivato le decisioni impugnate su una questione comunque pertinente ai fini della valutazione del carattere individuale dei disegni e modelli contestati, occorre annullare le decisioni impugnate nella parte in cui hanno dichiarato nulli i disegni e modelli contestati, e respingere i ricorsi quanto al resto.

 Sulle spese

100    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L’UAMI, poiché è rimasto sostanzialmente soccombente, dev’essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.

101    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di procedura, la parte interveniente a sostegno dell’UAMI sopporterà le proprie spese.

102    La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell’interveniente alle spese da essa sostenute nel corso del procedimento amministrativo dinanzi all’UAMI. Si deve ricordare in proposito che, ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le spese indispensabili sostenute dalle parti per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate spese ripetibili. Ciò non vale tuttavia per le spese sostenute nel procedimento dinanzi alla divisione di annullamento. Conseguentemente, la domanda della ricorrente, intesa ad ottenere che l’interveniente, rimasta soccombente, sia condannata alle spese del procedimento amministrativo dinanzi all’UAMI, può essere accolta solo limitatamente alle spese indispensabili sostenute dalla ricorrente per i procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Le decisioni della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 2 novembre 2010 (procedimenti R 1451/2009‑3 e R 1452/2009‑3) sono annullate nella parte in cui hanno dichiarato nulli i disegni o modelli nn. 000593959‑0001 e 000593959‑0002.

2)      I ricorsi sono respinti quanto al resto.

3)      L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Antrax It Srl nel procedimento dinanzi al Tribunale.

4)      La The Heating Company (THC) sopporterà, oltre alle proprie spese dinanzi al Tribunale, quelle sostenute dall’Antrax It nei procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso.

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 novembre 2012.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.