Language of document : ECLI:EU:C:2017:647

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ELEANOR SHARPSTON

presentate il 7 settembre 2017(1)

Causa C158/16

Margarita Isabel Vega González

contro

Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias

[Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 1 de Oviedo (Tribunale amministrativo n. 1, Oviedo, Spagna)]

«Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Significato di “condizioni di impiego” – Aspettativa per incarichi particolari finalizzata all’esercizio di un mandato elettivo – Principio di non discriminazione»






1.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l’«accordo quadro»), che è riportato nell’allegato della direttiva 1999/70/CE (2). La domanda è stata proposta nell’ambito del procedimento che vede contrapposte la sig.ra Margarita Isabel Vega González e la Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias (Assessorato delle finanze e del settore pubblico del governo del Principato delle Asturie, Spagna). In sostanza, la controversia riguarda la questione se alla sig.ra Vega González debba essere concessa l’«aspettativa per incarichi particolari» nella sua qualità di funzionaria non di ruolo per assumere le funzioni di membro eletto di un’assemblea legislativa. Se la stessa fosse stata una funzionaria di ruolo (nel qual caso sarebbe stata una lavoratrice avente un impiego a tempo indeterminato ai sensi dell’accordo quadro), nelle suddette circostanze avrebbe goduto del diritto all’aspettativa per incarichi particolari.

2.        Il giudice del rinvio chiede chiarimenti circa l’applicazione del principio di non discriminazione e il significato della nozione di «condizioni di impiego» contenuta nella clausola 4 dell’accordo quadro. Come richiesto dalla Corte, nelle presenti conclusioni mi limiterò a esaminare l’interpretazione della nozione di «condizioni di impiego» di cui alla suddetta disposizione.

 Contesto normativo

 Diritto dell'UE

 Direttiva 1999/70

3.        L’articolo 1 della direttiva 1999/70 enuncia che lo scopo di quest’ultima è «attuare l’accordo quadro sui contratti a tempo determinato, che figura nell’allegato, concluso (…) fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE)».

4.        Il primo paragrafo dell’articolo 2 recita quanto segue:

«Gli Stati membri mettono in atto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva [e] devono prendere tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla presente direttiva. (…)».

5.        Ai sensi della clausola 1 dell’accordo quadro, l’obiettivo dello stesso è «migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione» e «creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato».

6.        Ai sensi della clausola 2 («Campo d’applicazione»), l’accordo quadro si applica ai «lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro».

7.        Il paragrafo 1 della clausola 3 definisce il «lavoratore a tempo determinato» come «una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico». La nozione di «lavoratore a tempo indeterminato comparabile» è definita al paragrafo 2 della clausola 3 come «un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a [un] lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze».

8.        La clausola 4 enuncia il principio di non discriminazione. Essa stabilisce quanto segue:

«1.      Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

(…)».

 Diritto nazionale

9.        L’articolo 64, paragrafo 1, lettera g), della Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias [legge del Principato delle Asturie del 26 dicembre 1985, n. 3, recante disciplina della funzione pubblica dell’Amministrazione del Principato delle Asturie; in prosieguo: la «legge n. 3/1985»] stabilisce il diritto incondizionato all’«aspettativa per incarichi particolari» per i funzionari di ruolo eletti alla Junta General del Principado de Asturias (Parlamento del Principato delle Asturie, Spagna). L’aspettativa per incarichi particolari è concessa collocando il funzionario in questione in una determinata «posizione amministrativa». Possono accedere a detta posizione solo i funzionari di ruolo (3).

10.      L’ordinanza di rinvio e gli elementi portati a conoscenza della Corte indicano che la Ley del Estatuto básico del empleado público (legge spagnola sulle norme di base relative ai dipendenti pubblici), che non è direttamente in questione nel caso di specie, contiene disposizioni sostanzialmente simili a quelle contenute nella legislazione della comunità autonoma applicabile. L’ordinanza di rinvio non contiene alcuna constatazione a tale riguardo.

 Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

11.      La sig.ra Vega González afferma di aver prestato servizio alle dipendenze delle autorità amministrative asturiane in diversi ruoli dal 26 maggio 1989. Sebbene il giudice nazionale non si sia pronunciato in modo esplicito sul punto, dall’ordinanza di rinvio si evince chiaramente che la sig.ra Vega González è stata nominata «interina» (ossia funzionaria non di ruolo) il 15 aprile 2011 per sostituire un funzionario di ruolo in distacco. La sig.ra Vega González era inquadrata nella categoria del Corpo superiore degli amministratori.

12.      Il 24 maggio 2015, la sig.ra Vega González è stata eletta deputata del Parlamento del Principato delle Asturie. Il 13 giugno 2015, ha chiesto che le venisse riconosciuta un’aspettativa per incarichi particolari o, in alternativa, un’aspettativa per motivi personali per assumere la propria carica. Nel procedimento successivo risulta che ella ha solo rivendicato il diritto a essere reintegrata nella sua posizione una volta cessata dalla carica elettiva, qualora in tale momento il posto che lei occupava a) non fosse stato soppresso e b) non fosse stato ricoperto da un funzionario di ruolo.

13.      La sua richiesta veniva respinta con decisione del 23 giugno 2015 della Dirección general de función pública (Direzione generale della funzione pubblica). La ricorrente ha presentato domanda di riesame della suddetta decisione presso la Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias (Assessorato delle finanze e del settore pubblico del governo del Principato delle Asturie), la quale ha respinto la sua domanda con decisione del 22 ottobre 2015. La medesima ha ora presentato ricorso dinanzi al giudice del rinvio chiedendo il riesame di quest’ultima decisione.

14.      Il giudice del rinvio spiega che, ai sensi della normativa nazionale spagnola e della legge del Principato delle Asturie applicabile – che non conferisce alcuna discrezionalità al datore di lavoro sotto questo profilo – un funzionario di ruolo avrebbe avuto diritto all’aspettativa per incarichi particolari se fosse stato eletto al Parlamento regionale. La sig.ra Vega González, tuttavia, era assunta come funzionaria non di ruolo e la normativa applicabile non conferiva un simile diritto alle persone appartenenti a tale categoria. Per questo motivo, la sua domanda di collocamento in aspettativa per incarichi particolari è stata respinta.

15.      In tale contesto, il giudice nazionale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la nozione di “condizioni di impiego” contemplata dalla clausola 4 dell’[accordo quadro] debba essere interpretata nel senso che essa include la situazione giuridica che consente ad un lavoratore con un rapporto di lavoro a tempo determinato, il quale sia risultato eletto a un incarico politico rappresentativo, di chiedere e ottenere, al pari di quanto previsto per il personale a tempo indeterminato, una sospensione del proprio rapporto di servizio con il datore di lavoro, per poi essere reintegrato nel proprio posto di lavoro una volta terminato il relativo mandato parlamentare.

2)      Se il principio di non discriminazione contemplato dalla clausola 4 dell’[accordo quadro] debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa regionale, come l’articolo 59.2 della [legge n. 3/1985], la quale precluda in modo totale e assoluto ai funzionari ad interim di ottenere il riconoscimento della posizione amministrativa di aspettativa per incarichi particolari quando essi risultino eletti come deputati al Parlamento, mentre il suddetto diritto viene riconosciuto ai funzionari di ruolo».

16.      Sono state presentate osservazioni scritte dalla sig.ra Vega González, dal governo spagnolo e dalla Commissione. Sebbene il governo spagnolo abbia chiesto un’udienza, la Corte ha ritenuto di avere informazioni sufficienti per pronunciarsi sulla base degli elementi depositati durante la fase scritta del procedimento e ha, pertanto, deciso, ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura, di non tenere un’udienza di discussione.

 Valutazione

17.      A titolo di introduzione, ricordo che il procedimento principale riguarda una richiesta di collocamento in aspettativa per incarichi particolari presentata da una funzionaria non di ruolo «temporanea» la quale, nei quattro anni precedenti, aveva occupato un posto in sostituzione di un funzionario di ruolo distaccato che, conseguentemente, aveva diritto all’aspettativa. La richiesta era motivata dall’elezione della sig.ra Vega González al Parlamento del Principato delle Asturie. Nelle sue osservazioni scritte, la sig.ra Vega González sostiene che, sebbene in linea teorica potrebbe espletare le sue funzioni di rappresentante democraticamente eletta a tempo parziale, in pratica deve dedicarsi a tempo pieno al suo nuovo incarico per poterlo svolgere in modo efficace e per impegnarsi attivamente nel lavoro del Parlamento del Principato delle Asturie e delle sue diverse sottocommissioni. Le osservazioni depositate dal governo spagnolo non confutano tale argomento, che considero di per sé convincente. Concordo pertanto con la considerazione del giudice del rinvio secondo cui, in assenza di un diritto in capo ai funzionari non di ruolo a essere collocati in aspettativa per incarichi particolari, l’unica opzione esercitabile dalla sig.ra Vega González (o da un’altra persona nella sua situazione) qualora ella desiderasse svolgere il suo incarico a tempo pieno consisteva nell’abbandonare il suo posto di lavoro senza alcun diritto ad esservi reintegrata alla scadenza del suo mandato elettorale.

18.      Non è difficile comprendere come ciò possa scoraggiare tali funzionari non di ruolo dal candidarsi alle elezioni, e una tale situazione, a sua volta, potrebbe ripercuotersi negativamente sulla diversità e sulla rappresentatività dell’organo legislativo in questione.

19.      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la nozione di «condizioni di impiego», di cui alla clausola 4, paragrafo 1, dell’accordo quadro, debba essere interpretata nel senso che essa ricomprende il diritto a ottenere l’aspettativa quale il diritto in questione nel procedimento principale, laddove un funzionario di ruolo ha diritto a detta aspettativa per assumere le funzioni di membro eletto di un organo quale il Parlamento del Principato delle Asturie, mentre un dipendente che occupa una posizione analoga e con rapporto di lavoro a tempo determinato non gode di detto diritto. Cercherò di spiegare perché – contrariamente alla posizione sostenuta dal governo spagnolo – la risposta debba essere affermativa, sulla base di un’interpretazione sia letterale sia teleologica di detta disposizione.

20.      Secondo una giurisprudenza consolidata – e peraltro il governo spagnolo non contesta questo punto – i funzionari non di ruolo con rapporto di lavoro a tempo determinato come la sig.ra Vega González rientrano nell’ambito di applicazione ratione personae della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro (4).

21.      Il giudice nazionale spiega che il «collocamento in aspettativa per incarichi particolari» (richiesto dalla sig.ra Vega González) «comporta la sospensione del rapporto di pubblico impiego e la conservazione della qualità di funzionario e del posto dell’interessato, per cui, una volta cessato il presupposto che dà luogo alla posizione di aspettativa per incarichi particolari (nel caso di specie, allo scadere del mandato parlamentare), il funzionario potrebbe tornare nell’Amministrazione». Esso aggiunge che l’articolo 64, paragrafo 2 della legge n. 3/1985 stabilisce che «[i] funzionari collocati in aspettativa per incarichi particolari hanno diritto alla conservazione della qualità e del posto che ricoprivano e il tempo di permanenza in detta posizione sarà loro computato ai fini degli scatti triennali per anzianità di servizio e dell’avanzamento di carriera». Si evince chiaramente dalla suddetta descrizione che un funzionario di ruolo conserva determinati benefici dal sottostante rapporto di lavoro mentre è in aspettativa per incarichi particolari. Detti benefici riguardano sia l’impiego stesso (la garanzia del posto) sia la progressione di carriera e i livelli retributivi.

22.      Prendo come punto di partenza il significato naturale dell’espressione «condizioni di impiego». A mio avviso, la suddetta espressione dovrebbe essere interpretata nel senso che si riferisce ai diritti e obblighi che definiscono un dato rapporto di lavoro, ossia le condizioni alle quali una persona assume un impiego (5). Ciò comprenderebbe ovviamente aspetti quali la retribuzione, l’orario di lavoro, i diritti all’aspettativa retribuita o non retribuita ecc.

23.      La Corte ha già chiarito il significato dell’espressione «condizioni di impiego» nell’accezione utilizzata nell’accordo quadro in diverse cause. In massima parte (ma non esclusivamente) esse hanno riguardato aspetti economici del rapporto di lavoro. In tal senso, la Corte ha statuito che, fra gli altri, rientrano nella nozione di «condizioni di impiego»: l’indennità che un datore di lavoro è tenuto a versare a un lavoratore in considerazione della cessazione del suo contratto di lavoro a tempo determinato (6), il termine di preavviso di risoluzione di contratti di lavoro a tempo determinato (7), l’indennità che il datore di lavoro è tenuto a versare a un lavoratore a causa dell’illecita apposizione di un termine al suo contratto di lavoro (8), le maggiorazioni o gli scatti di anzianità (9), le condizioni relative alla retribuzione e alle pensioni dipendenti dal rapporto di lavoro, ad esclusione delle condizioni relative alle pensioni derivanti da un regime legale di previdenza sociale (10), la riduzione della metà dell’orario di lavoro e la conseguente riduzione dello stipendio (11) e il diritto di partecipazione al piano di valutazione della funzione docente e all’incentivo economico che ne consegue (12).

24.      Ciascuna di queste «condizioni» è, a mio avviso, caratterizzata dall’appartenenza a uno specifico insieme di diritti e obblighi che definivano il rapporto di lavoro in questione in ciascuna delle suddette cause. È inoltre chiaro che i benefici di cui un funzionario di ruolo continua a godere mentre è in aspettativa per incarichi particolari attengono ad aspetti del rapporto di lavoro che sono già stati riconosciuti dalla Corte come facenti parte delle «condizioni di impiego» (13).

25.      Aggiungo che, nelle specifiche circostanze della fattispecie, il diniego delle autorità pubbliche di concederle l’aspettativa per incarichi particolari ha posto la sig.ra Vega González in una situazione in cui avrebbe dovuto porre termine al suo rapporto di lavoro per assumere e svolgere a tempo pieno il proprio mandato democratico presso il Parlamento del Principato delle Asturie. La Corte ha già statuito che le condizioni relative alla cessazione di un contratto a tempo determinato fanno parte delle «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, paragrafo 1, dell’accordo quadro (14). Si potrebbe affermare che ciò corrobora indirettamente l’argomento secondo cui, in simili circostanze, anche il diritto a una siffatta aspettativa rientra nella suddetta nozione.

26.      La Corte ha più volte dichiarato che «il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nell’ambito delle “condizioni di impiego” (…) è precisamente quello dell’impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente fra un lavoratore e il suo datore di lavoro» (15). In altre parole, vi rientrano le condizioni che fanno parte del rapporto di lavoro.

27.      Anche i diritti che possono comportare la sospensione di taluni elementi abituali del rapporto di lavoro, quali il diritto all’aspettativa per motivi personali o al congedo parentale, dovrebbero a mio avviso essere considerati rientranti nella suddetta nozione secondo la medesima interpretazione dell’accordo quadro. Anch’essi fanno parte dell’insieme dei diritti e degli obblighi che definiscono il rapporto di lavoro fra un lavoratore e il suo datore di lavoro. Durante il collocamento in aspettativa per incarichi particolari, taluni diritti e obblighi sono sospesi (in particolare il diritto a ricevere lo stipendio e l’obbligo di svolgere mansioni).Tuttavia, altri diritti del dipendente permangono.

28.      Il governo spagnolo dissente. Esso sostiene che la situazione in questione non riguarda le «condizioni di impiego», atteso che la concessione di una sospensione del rapporto di lavoro non attiene al rapporto fra il lavoratore e il suo datore di lavoro. Lo stesso sottolinea che la sospensione richiesta discende dalla decisione volontaria e unilaterale della sig.ra Vega González di concorrere alle elezioni e di assumere a tempo pieno la carica elettiva presso il Parlamento del Principato delle Asturie.

29.      Ritengo che questo ragionamento sia difficile da seguire.

30.      La sig.ra Vega González reclama il diritto di proseguire il rapporto di lavoro agli stessi termini cui ha diritto un funzionario di ruolo – o ai termini più simili possibile. Detti termini fanno certamente parte dei diritti e degli obblighi che definiscono il rapporto di lavoro fra la lavoratrice e il datore di lavoro in questione, ossia le «condizioni di impiego». Il punto fondamentale è che un funzionario di ruolo, in circostanze simili a quelle in cui si trova la sig.ra Vega González, continua a fruire di determinati benefici che discendono dal rapporto di lavoro e ha il diritto di rientrare in servizio alla scadenza del suo mandato elettorale presso l’assemblea legislativa in questione, mentre ciò non si verifica nel caso di un lavoratore a tempo determinato (nella fattispecie, un funzionario non di ruolo) che svolge esattamente lo stesso lavoro.

31.      Il fatto che la necessità della sig.ra Vega González di chiedere il collocamento in aspettativa per incarichi particolari discenda da una sua «decisione volontaria e unilaterale» di candidarsi a una carica elettiva è totalmente irrilevante. Il ragionamento proposto equivale a sostenere che, dal momento che il datore di lavoro di una lavoratrice non è (almeno di norma) coinvolto nella sua decisione di restare incinta, la stessa non dovrebbe dunque poter beneficiare del congedo di maternità. È del tutto evidente che un tale argomento (e il suo corollario nella fattispecie) è fondamentalmente errato.

32.      Il diritto all’aspettativa per incarichi particolari in questione nel procedimento principale fa chiaramente parte dell’insieme dei diritti e degli obblighi che definiscono il rapporto di lavoro fra il funzionario e il suo datore di lavoro. Esso fa pertanto parte delle «condizioni di impiego» nell’accezione dell’accordo quadro e della direttiva.

33.      Negare un siffatto diritto, accessibile senza condizioni per i funzionari di ruolo, ai loro colleghi non di ruolo sulla base del fatto che tale diritto non rientra fra le «condizioni di impiego» di un lavoratore a tempo determinato non solo costituisce una forzatura del significato palese del testo, ma è anche in diretto contrasto con la finalità dell’accordo quadro e della direttiva.

34.      Conformemente a una costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, occorre tener conto non soltanto del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (16).

35.      Ai sensi della clausola 1, lettera a), dell’accordo quadro, l’obiettivo di quest’ultimo è, tra i vari, «migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione». Detto obiettivo deve essere inteso nel contesto dell’obiettivo enunciato all’articolo 151 TFUE di promozione dell’occupazione e miglioramento delle condizioni di lavoro.

36.      La Corte ha statuito in molteplici occasioni che la clausola 4 dell’accordo quadro mira a dare applicazione al principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di lavoro di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato, e che la clausola 4 esprime «un principio di diritto sociale dell’Unione che non può essere interpretato in modo restrittivo» (17).

37.      Un’interpretazione della nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, paragrafo 1, dell’accordo quadro che escluda i diritti all’aspettativa (quale il diritto all’aspettativa per incarichi particolari in questione nel procedimento principale) dall’ambito di applicazione di detta nozione sarebbe contraria allo scopo della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro, dal momento che permetterebbe di privare i lavoratori a tempo determinato di «diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato» (18). Qualora i diritti all’aspettativa fossero esclusi dall’ambito di applicazione del principio di non discriminazione, ciò indubbiamente ridurrebbe, invece di migliorare, la qualità del lavoro a tempo determinato.

38.      Ne discende che negare un siffatto diritto a un lavoratore a tempo determinato è contrario al principio di non discriminazione enunciato alla clausola 4 dell’accordo quadro, se a) un funzionario di ruolo che ha diritto a una siffatta aspettativa per incarichi particolari è un «lavoratore a tempo indeterminato comparabile» al lavoratore a tempo determinato e b) la differenza di trattamento non è giustificata da ragioni oggettive.

39.      Per quanto attiene alle suddette questioni, mi limiterò a tre brevi osservazioni.

40.      In primo luogo, non ravviso nulla negli elementi sottoposti alla Corte che induca a ritenere che il lavoro svolto dalla sig.ra Vega González in qualità di funzionario non di ruolo (con almeno quattro anni di servizio continuativo) (19) sia radicalmente diverso da quello svolto dal funzionario di ruolo che la stessa sostituisce. Sebbene gli accertamenti di fatto spettino in ultima analisi al giudice nazionale, sembra ragionevolmente probabile che la sig.ra Vega González possa essere adeguatamente comparata al suo collega funzionario di ruolo a questi fini.

41.      In secondo luogo, non sono stati presentati alla Corte elementi che giustifichino adeguatamente la netta differenza di trattamento. Il governo spagnolo asserisce in sostanza che i diritti all’aspettativa sono intrinsecamente legati alla struttura della carriera dei funzionari di ruolo. A quanto mi consta, tuttavia, di tali diritti possono oggettivamente beneficiare sia i funzionari di ruolo sia quelli non di ruolo in ugual misura.

42.      Infine, ricordo che la sig.ra Vega González non ha chiesto una garanzia assoluta a essere reintegrata alla fine del proprio mandato presso il Parlamento del Principato delle Asturie. La signora Vega González ha invece chiesto il diritto di tornare alla sua posizione se, in quel momento, il posto che aveva occupato a) non fosse stato soppresso e b) non fosse stato occupato da un funzionario di ruolo. Mi sembra, almeno prima facie, che si tratti di una richiesta che tiene conto in modo proporzionato di qualsiasi reale differenza che si potrebbe correttamente ritenere esistente fra funzionari di ruolo e non di ruolo relativamente al diritto di essere reintegrati nella pubblica amministrazione dopo un periodo di servizio come rappresentante democraticamente eletto. Il diritto dei funzionari di ruolo di riprendere servizio attivo è incondizionato, mentre quello dei funzionari non di ruolo non lo è per definizione.

 Conclusione

43.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale sottopostale dal giudice del rinvio come segue:

«La nozione di “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4, paragrafo 1, dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa ricomprende il diritto a ottenere l’aspettativa quale il diritto in questione nel procedimento principale, laddove un funzionario di ruolo ha il diritto a un’aspettativa per incarichi particolari al fine di assumere le funzioni di membro eletto di un parlamento regionale, mentre un dipendente che occupa una posizione analoga e con rapporto di lavoro a tempo determinato non gode di tale diritto».


1      Lingua originale: l’inglese.


2      Direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43). CES, UNICE e CEEP sono le abbreviazioni dei nomi, in francese, rispettivamente, della Confederazione europea dei sindacati, dell’Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità europea e del Centro europeo delle imprese a partecipazione pubblica.


3      Sembrerebbe emergere dalle osservazioni scritte della Commissione e della sig.ra Vega González che la normativa del Principato delle Asturie in questione (articolo 59, paragrafo 1, della legge n. 3/1985) contempla otto diverse posizioni amministrative per i funzionari di ruolo: a) servizio attivo, b) aspettativa per motivi personali, c) congedo parentale, d) servizio non attivo, e) aspettativa per incarichi particolari, f) aspettativa per prestare servizio in un’altra pubblica amministrazione, g) aspettativa per prestare servizio nel settore pubblico delle comunità autonome e h) sospensione. Ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 2, della legge n. 3/1985, i funzionari pubblici non di ruolo possono essere collocati solo nelle posizioni a) («servizio attivo») o h) («sospensione»).


4      Sentenza del 22 dicembre 2010, Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, C‑444/09 e C‑456/09, EU:C:2010:819, paragrafi da 40 a 45 e giurisprudenza ivi citata.


5      V., analogamente, le conclusioni da me presentate nelle cause Epitropos tou Elegktikou Sinedriou, C‑363/11, EU:C:2012:584, paragrafo 67, e Rosado Santana, C‑177/10, EU:C:2011:301, paragrafo 55.


6      Sentenza del 14 settembre 2016, de Diego Porras, C‑596/14, EU:C:2016:683.


7      Sentenza del 13 marzo 2014, Nierodzik, C‑38/13, EU:C:2014:152.


8      Sentenza del 12 dicembre 2013, Carratù, C‑361/12, EU:C:2013:830.


9      Sentenze del 13 settembre 2007, Del Cerro Alonso, C‑307/05, EU:C:2007:509; del 22 dicembre 2010, Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, C‑444/09 e C‑456/09, EU:C:2010:819, e del 9 luglio 2015, Regojo Dans, C‑177/14, EU:C:2015:450.


10      Sentenza del 15 aprile 2008, Impact, C‑268/06, EU:C:2008:223.


11      Ordinanza del 9 febbraio 2017, Rodrigo Sanz, C‑443/16, EU:C:2017:109.


12      Ordinanza della Corte del 21 settembre 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725.


13      In tal senso, gli scatti triennali di anzianità sono già stati espressamente classificati dalla Corte tra le «condizioni d’impiego»: v. sentenze del 13 settembre 2007, Del Cerro Alonso, C‑307/05, EU:C:2007:509, punti 47 e 48; del 22 dicembre 2010, Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, C‑444/09 e C‑456/09, EU:C:2010:819, punti da 50 a 58, e ordinanza del 18 marzo 2011, Montoya Medina, C‑273/10, non pubblicata, EU:C:2011:167, punti da 32 a 34.


14      Sentenza del 13 marzo 2014, Nierodzik, C‑38/13, EU:C:2014:152; v. supra, paragrafo 23.


15      V., da ultimo, ordinanza del 9 febbraio 2017, Rodrigo Sanz, C‑443/16, EU:C:2017:109, punto 32 e giurisprudenza ivi citata.


16      V., ex multis, sentenze del 17 novembre 1983, Merck/Hauptzollamt, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12; del 10 dicembre 2002, British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, C‑491/01, EU:C:2002:741, punto 203, o, più recentemente, del 14 giugno 2017, Khorassani, C‑678/15, EU:C:2017:451, punto 26.


17      V. sentenze del 13 settembre 2007, Del Cerro Alonso, C‑307/05, EU:C:2007:509, punto 38; del 15 aprile 2008, Impact, C‑268/06, EU:C:2008:223, punto 114; del 14 settembre 2016, de Diego Porras, C‑596/14, EU:C:2016:683, punto 27, e ordinanze del 21 settembre 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, punto 33, e del 9 febbraio 2017, Rodrigo Sanz, C‑443/16, EU:C:2017:109, punto 30.


18      V., ex multis, sentenze del 13 settembre 2007, Del Cerro Alonso, C‑307/05, EU:C:2007:509, punto 37; del 22 dicembre 2010, Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, C‑444/09 e C‑456/09, EU:C:2010:819, punto 48; del 13 marzo 2014, Nierodzik, C‑38/13, EU:C:2014:152, punto 23, e del 14 settembre 2016, de Diego Porras, C‑596/14, EU:C:2016:683, punto 26.


19      Si ricorda che la sig.ra Vega González sostiene in effetti di essere stata impiegata dalle autorità amministrative asturiane in diversi ruoli sin dal 26 maggio 1989 (v. supra paragrafo 11). Se questo è vero – questione che spetta al giudice nazionale verificare – ciò significherebbe che la stessa aveva alle spalle quasi 26 anni di servizio pubblico quando è stata eletta al Parlamento del Principato delle Asturie il 24 maggio 2015. Dal 2011 aveva sostituito un funzionario di ruolo in distacco (v. supra paragrafo 11).