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Ricorso proposto il 10 giugno 2019 – Fronte Polisario / Consiglio

(Causa T-344/19)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fronte di liberazione popolare di Saguia-el-Hamra e del Rio de oro (Fronte Polisario) (rappresentante: G. Devers, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il suo ricorso di annullamento ricevibile;

disporre l’annullamento della decisione impugnata;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso contro la decisione (UE) 2019/441 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e dello scambio di lettere che accompagna l’accordo (GU 2019, L 77, pag. 4), il ricorrente deduce undici motivi.

Primo motivo, vertente sulla mancanza di competenza del Consiglio ad adottare la decisione impugnata, in quanto l’Unione e il Regno del Marocco non sarebbero competenti a concludere un accordo internazionale applicabile al Sahara occidentale, sostituendosi al popolo sahrawi, rappresentato dal Fronte Polisario.

Secondo motivo, vertente sull’inadempimento dell’obbligo di esaminare la questione del rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale umanitario, in quanto il Consiglio non avrebbe esaminato detta questione prima di adottare la decisione impugnata.

Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio del suo obbligo di eseguire le sentenze della Corte, atteso che la decisione impugnata ignorerebbe la motivazione della sentenza del 27 febbraio 2018, Western Sahara Campaign UK (C-266/16, EU:C:2018:118).

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi e dei valori sostanziali che orientano l’azione dell’Unione nella scena internazionale, poiché:

in primo luogo, in violazione del diritto dei popoli al rispetto della loro unità nazionale, la decisione impugnata negherebbe l’esistenza del popolo sahrawi sostituendo a esso le espressioni «popolazione del Sahara occidentale» e «popolazioni interessate»;

in secondo luogo, in violazione del diritto dei popoli a disporre liberamente delle loro risorse naturali, la decisione impugnata reca la conclusione di un accordo internazionale che organizzerebbe, senza il consenso del popolo sahrawi, lo sfruttamento delle sue risorse alieutiche da parte delle navi dell’Unione;

in terzo luogo, la decisione impugnata reca la conclusione di un accordo internazionale applicabile al Sahara occidentale occupato, con il Regno del Marocco, nell’ambito della sua politica annessionistica nei confronti del territorio in questione e delle violazioni sistematiche dei diritti fondamentali che il mantenimento di detta politica impone.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, in quanto la decisione impugnata sarebbe contraria alle dichiarazioni dell’Unione, la quale ha più volte ribadito la necessità di rispettare i principi di autodeterminazione e dell’effetto relativo dei trattati.

Sesto motivo, vertente sull’errata applicazione del principio di proporzionalità, poiché, tenuto conto dello statuto distinto e separato del Sahara occidentale, dell’intangibilità del diritto all’autodeterminazione e dello status di soggetto terzo del popolo sahrawi, non spetterebbe al Consiglio stabilire un rapporto di proporzionalità tra presunti «benefici» generati dall’accordo di pesca e le sue ripercussioni sulle risorse naturali sahrawi.

Settimo motivo, vertente sulla contrarietà con la politica comune della pesca, poiché, in applicazione dell’accordo concluso con la decisione impugnata, le navi dell’Unione europea potranno accedere alle risorse alieutiche del popolo sahrawi, senza il suo consenso, in cambio di una contropartita finanziaria versata alle autorità marocchine, laddove le acque del Sahara occidentale non sono «acque» marocchine ai sensi degli articoli 61 e 62 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Ottavo motivo, vertente sulla violazione del diritto all’autodeterminazione, poiché:

in primo luogo, utilizzando le espressioni «popolazione del Sahara occidentale» e «popolazioni interessate», la decisione impugnata negherebbe l’unità nazionale del popolo sahrawi in quanto titolare del diritto all’autodeterminazione;

in secondo luogo, in violazione del diritto del popolo sahrawi a disporre liberamente delle sue risorse naturali, la decisione impugnata organizzerebbe, senza il suo consenso, lo sfruttamento delle sue risorse alieutiche da parte delle navi dell’Unione;

in terzo luogo, in violazione del diritto del popolo sahrawi al rispetto dell’integrità territoriale del suo territorio nazionale, la decisione impugnata negherebbe lo statuto distinto e separato del Sahara occidentale e approverebbe la sua divisione illegittima attraverso il «Berm» marocchino.

Nono motivo, vertente sulla violazione del principio dell’effetto relativo dei trattati, in quanto la decisione impugnata negherebbe lo status di soggetto terzo del popolo sahrawi nelle relazioni UE-Marocco e gli imporrebbe obblighi internazionali relativamente al suo territorio nazionale e alle sue risorse naturali, senza il suo consenso.

Decimo motivo, vertente sulla violazione del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale, in quanto:

in primo luogo, la decisione impugnata reca la conclusione di un accordo internazionale applicabile al Sahara occidentale, laddove le forze marocchine di occupazione non disporrebbero dello ius tractatus sul territorio in questione e sarebbe loro fatto divieto di sfruttarne le risorse naturali;

in secondo luogo, in applicazione dell’accordo concluso con la decisione impugnata, l’Unione sovvenzionerebbe le infrastrutture marocchine nel territorio sahrawi occupato, affinché il Regno del Marocco possa stabilirvi in modo permanente la propria popolazione civile e le proprie forze armate;

in terzo luogo, utilizzando le espressioni «popolazione del Sahara occidentale» e «popolazioni interessate», la decisione impugnata avallerebbe il trasferimento illegittimo di coloni marocchini nel territorio sahrawi occupato.

Undicesimo motivo, vertente sulla violazione degli obblighi dell’Unione in forza del diritto della responsabilità internazionale, in quanto, recando la conclusione di un accordo internazionale con il Regno del Marocco applicabile al Sahara occidentale, la decisione impugnata approverebbe le gravi violazioni del diritto internazionale commesse dalle forze marocchine di occupazione contro il popolo sahrawi e presterebbe aiuto e assistenza al mantenimento della situazione risultante da tali violazioni.

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