Language of document : ECLI:EU:T:2012:579

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

26 ottobre 2012(*)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Ricorso di annullamento – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑63/12,

Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock), con sede in Teheran (Iran), rappresentata da K. Kleinschmidt, avvocato,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Bishop e Z. Kupčová, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71), nella parte in cui riguarda la ricorrente,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová, presidente, e K. Jürimäe (relatore) e dal sig. M. van der Woude, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 luglio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La ricorrente, Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock), è una società stabilita in Iran che esercita attività di produzione, di ricerca e di fornitura di servizi nei settori del gas, petrolchimico ed energetico in generale. In particolare, essa produce e commercializza turbine e turbocompressori adattati in modo specifico alle esigenze dei suoi clienti.

2        Il 26 luglio 2010 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39). L’articolo 20, paragrafo 1, della decisione 2010/413 prevede il congelamento dei capitali e delle risorse economiche delle persone e delle entità elencate agli allegati I e II della medesima decisione.

3        Il 25 ottobre 2010, a seguito dell’adozione della decisione 2010/413, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1). L’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 961/2010 prevede il congelamento dei capitali e delle risorse economiche delle persone, delle entità o degli organismi elencati all’allegato VIII di detto regolamento.

4        Il 1° dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/783/PESC, che modifica la decisione 2010/413 relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71; in prosieguo: la «decisione impugnata»), con la quale ha, fra l’altro, aggiunto il nome della ricorrente all’elenco delle persone ed entità indicate all’allegato II della decisione 2010/413.

5        Lo stesso giorno, il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 che attua il regolamento n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11), con il quale ha, segnatamente, aggiunto il nome della ricorrente all’elenco di cui all’allegato VIII del regolamento n. 961/2010.

6        Nella decisione impugnata, il Consiglio ha così motivato il congelamento dei capitali e delle risorse economiche della ricorrente:

«Collegata alla Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK), designata dall’UE (altrimenti detta Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)».

7        Con lettera del 5 dicembre 2011, il Consiglio ha informato la ricorrente della sua iscrizione nell’elenco delle persone ed entità figuranti all’allegato II della decisione 2010/413 e all’allegato VIII del regolamento n. 961/2010. Tale lettera è stata rispedita al Consiglio con la menzione «ha traslocato» apposta dai servizi postali iraniani.

8        Con lettera del 9 febbraio 2012, la ricorrente ha chiesto al Consiglio di riesaminare la decisione di iscrizione nell’elenco delle persone ed entità indicate all’allegato II della decisione 2010/413 e all’allegato VIII del regolamento n. 961/2010.

 Procedimento e conclusioni delle parti

9        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 febbraio 2012, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

10      Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, essa ha presentato una domanda ai sensi dell’articolo 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale affinché la causa fosse decisa mediante procedimento accelerato.

11      Con decisione del 13 marzo 2012, il Tribunale (Quarta Sezione) ha accolto tale domanda.

12      Le parti hanno esposto le loro difese e hanno risposto ai quesiti orali posti dal Tribunale nel corso dell’udienza dell’11 luglio 2012.

13      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata, nella parte in cui la riguarda;

–        adottare una misura di organizzazione del procedimento, ai sensi dell’articolo 64 del regolamento di procedura, consistente nell’ingiungere al Consiglio la produzione di tutti i documenti correlati alla decisione impugnata, in quanto si riferiscano alla ricorrente;

–        condannare il Consiglio alle spese.

14      Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

15      La ricorrente deduce quattro motivi a sostegno del proprio ricorso. Il primo verte su un errore manifesto di valutazione dei fatti su cui si basa la decisione impugnata, il secondo su una violazione del diritto ad un processo equo e ad una tutela giurisdizionale effettiva, il terzo su una violazione del principio di proporzionalità e il quarto su una violazione dell’obbligo di motivazione e del diritto al contraddittorio.

16      Nell’ambito del primo motivo, in primo luogo, la ricorrente sostiene di non essere mai stata una succursale della Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) e che quest’ultima non è mai stata una delle sue succursali. In secondo luogo, il Consiglio confonderebbe la Turbo Compressor Manufacturer (TCMFG), che era una società collegata alla ricorrente, con la SATAK. In terzo luogo, dato che essa non dispone di alcun elemento di fatto o di prova che dimostri che la TCMFG abbia partecipato ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e/o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o di altri sistemi d’arma, la ricorrente ritiene che la decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 65), con la quale il Consiglio ha, fra l’altro, aggiunto la TCMFG all’elenco delle persone ed entità indicate all’allegato II della decisione 2010/413, sia illegittima nella parte in cui si riferisce alla TCMFG. In quarto luogo, alla data di adozione della decisione impugnata, non sarebbe più esistita alcuna partecipazione incrociata tra essa e la TCMFG, dato che, da un lato, l’insieme delle partecipazioni detenute dalla TCMFG è stato venduto alla D. il 6 giugno 2011 e, dall’altro, l’insieme delle partecipazioni che essa deteneva nella TCMFG è stato venduto alla Sa.

17      Il Consiglio contesta la fondatezza degli argomenti della ricorrente.

18      Secondo la giurisprudenza, il controllo giurisdizionale sulla legittimità di un atto con cui sono state adottate misure restrittive nei confronti di un’entità si estende alla valutazione dei fatti e delle circostanze addotti per giustificarlo, nonché alla verifica degli elementi di prova e di informazione su cui è fondata tale valutazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 14 ottobre 2009, Bank Melli Iran/Consiglio, T‑390/08, Racc. pag. II‑3967, punti 37 e 107).

19      Inoltre, in base a costante giurisprudenza, la legittimità di un atto dell’Unione deve essere valutata alla luce degli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data di adozione dell’atto stesso (v., per analogia, sentenza del Tribunale del 27 settembre 2006, Roquette Frères/Commissione, T‑322/01, Racc. pag. II‑3137, punto 325 e la giurisprudenza ivi citata).

20      Nella fattispecie, il Consiglio ha motivato il congelamento dei capitali e delle risorse economiche della ricorrente nel modo seguente:

«Collegata alla Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK), designata dall’UE (altrimenti detta Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)».

21      Occorre rilevare che la ricorrente ammette di essere stata collegata alla TCMFG, ma produce vari documenti idonei a dimostrare che non esisteva più alcuna partecipazione incrociata tra essa e tale società al momento dell’adozione della decisione impugnata, il 1° dicembre 2011, cosicché l’affermazione del Consiglio secondo cui la ricorrente era, in tale momento, una succursale della TCMFG dev’essere considerata materialmente errata.

22      In tal senso, dagli atti di causa emerge che la TCMFG ha venduto l’insieme delle quote della ricorrente in suo possesso alla D. il 6 giugno 2011. La ricorrente ha prodotto, a tale riguardo, copia dell’atto notarile nonché copia di un documento giustificativo, datato 6 giugno 2011, che attesta il pagamento del prezzo di vendita per un importo pari a 363 036 010 000 rial iraniani (IRR) (EUR 23 970 600). Inoltre, essa ha prodotto copia della prova di pagamento dell’imposta versata per tale vendita all’amministrazione tributaria iraniana, pari a IRR 14 521 440 400 (EUR 958 825). Infine, è necessario osservare, come fatto dalla ricorrente, che il verbale della riunione del suo consiglio di amministrazione del 13 giugno 2011 ratifica la vendita da parte della TCMFG delle sue quote alla D.

23      Parimenti, la ricorrente ha prodotto documenti che dimostrano che essa non possedeva più alcuna azione della TCMFG. In particolare, essa ha fornito la prova di aver venduto le sue quote nella TCMFG alla Sa. l’8 giugno 2011, vale a dire copia del contratto di vendita, copia del documento giustificativo che attesta il pagamento del prezzo di vendita di importo pari ad IRR 160 772 410 000 (EUR 10 612 500) nonché copia del documento giustificativo di pagamento dell’imposta dovuta all’amministrazione tributaria iraniana per la suddetta vendita, pari ad IRR 6 430 896 400 (EUR 424 621).

24      Nel corso dell’udienza, il Consiglio ha ammesso di non contestare la materialità di tali elementi. Pertanto, occorre dichiarare che, anche se la TCMFG possedeva azioni della ricorrente fino al 6 giugno 2011, la decisione impugnata si basa su una premessa di fatto errata, dato che, come rilevato al punto 19 supra, la legittimità di tale decisione deve essere valutata al momento della sua adozione, vale a dire il 1° dicembre 2011, data in cui la TCMFG aveva rivenduto tutte le sue azioni suddette.

25      Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti del Consiglio.

26      Nel controricorso, il Consiglio sostiene che la vendita delle partecipazioni incrociate detenute dalla TCMFG e dalla ricorrente è stata effettuata al solo scopo di far apparire una scissione societaria e di dissimulare le vere partecipazioni, il che implica che le ragioni alla base dell’inclusione della ricorrente nell’elenco delle persone ed entità indicate all’allegato II della decisione 2010/413 erano valide alla data di adozione della decisione impugnata, e lo sono ancora. Inoltre, nel corso dell’udienza, esso ha affermato che, nonostante tale vendita, la TCMFG continuava ad avere collegamenti con la ricorrente.

27      A tale riguardo, occorre rilevare, come indicato al precedente punto 20, che il Consiglio si è limitato a menzionare, nella decisione impugnata, la circostanza che la ricorrente era una succursale della SATAK, altrimenti detta TCMFG. Esso non ha affatto dimostrato che la TCMFG, pur non possedendo più alcuna partecipazione nella ricorrente, esercitava di fatto un controllo su quest’ultima, e che la cessione delle partecipazioni era una manovra volta ad eludere l’applicazione delle disposizioni regolamentari che consentono al Consiglio di includere, nell’elenco delle persone ed entità di cui all’allegato II della decisione 2010/413, le entità possedute o controllate dalle persone ed entità che sono direttamente associate o che forniscono sostegno alle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

28      Inoltre, si deve sottolineare che, durante l’udienza, il Consiglio ha esplicitamente riconosciuto di aver sviluppato una nuova motivazione – volta a giustificare l’inclusione della ricorrente nel suddetto elenco – nell’ambito del controricorso nonché in quello della fase orale, in quanto non disponeva di elementi pertinenti a sostegno di tale motivazione al momento in cui la decisione impugnata è stata adottata.

29      Orbene, il Tribunale osserva che la legittimità della decisione impugnata può essere valutata esclusivamente alla luce degli elementi di fatto e di diritto sulla base dei quali è stata adottata, e non di elementi portati a conoscenza del Consiglio successivamente all’adozione di detta decisione, e ciò anche laddove quest’ultimo ritenga che tali elementi potessero validamente giustificare l’adozione della suddetta decisione. Infatti, il Tribunale non può accogliere l’invito rivolto dal Consiglio a procedere, in definitiva, a una sostituzione della motivazione su cui si basa la decisione (v., per analogia, sentenza del Tribunale del 28 marzo 2012, Egan e Hackett/Parlamento, T‑190/10, punti 102 e 103 e la giurisprudenza ivi citata.

30      Alla luce delle considerazioni esposte, occorre accogliere il primo motivo. Di conseguenza, la decisione impugnata dev’essere annullata nella parte in cui riguarda la ricorrente, senza necessità di esaminare gli altri motivi e argomenti delle parti né di ordinare al Consiglio di produrre i documenti indicati dalla ricorrente nel suo secondo capo delle conclusioni.

 Sulle spese

31      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il Consiglio, essendo rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese, conformemente alla domanda formulata in tal senso dalla ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullata nella parte in cui riguarda l’Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock).

2)      Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Oil Turbo Compressor.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 ottobre 2012.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.