Language of document : ECLI:EU:C:2022:217

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

24 marzo 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2 – Riproduzione – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Eccezione per copia privata – Nozione di “qualsiasi supporto” – Server di proprietà di terzi messi a disposizione di persone fisiche per uso privato – Equo compenso – Normativa nazionale che non assoggetta i fornitori di servizi di nuvola informatica al compenso per copia privata»

Nella causa C‑433/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria), con decisione del 7 settembre 2020, pervenuta in cancelleria il 15 settembre 2020, nel procedimento

Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH

contro

Strato AG,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, I. Ziemele (relatrice), T. von Danwitz, P.G. Xuereb e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: V. Giacobbo, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 luglio 2021,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH, da M. Walter, Rechtsanwalt;

–        per la Strato AG, da A. Anderl e B. Heinzl, Rechtsanwälte;

–        per il governo austriaco, da J. Schmoll, G. Kunnert e M. Reiter, in qualità di agenti;

–        per il governo danese, da M. Wolff, V. Jørgensen e J. Nymann-Lindegren, nonché da M. Wolff e V. Jørgensen, in qualità di agenti;

–        per il governo francese, da E. de Moustier, A. Daniel e A.-L. Desjonquères, in qualità di agenti;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da T. Scharf, G. von Rintelen e J. Samnadda, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 settembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH (in prosieguo: l’«Austro-Mechana»), una società di gestione collettiva dei diritti d’autore, e la Strato AG, un fornitore di servizi di archiviazione nel cloud, in merito al compenso dovuto da quest’ultima a titolo del diritto d’autore per la fornitura di tale servizio.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando 2, 5, 21, 31, 35 e 38 della direttiva 2001/29 enunciano quanto segue:

«(2)      Il Consiglio europeo nella sua riunione di Corfù del 24 e 25 giugno 1994 ha sottolineato la necessità di istituire un quadro giuridico generale e flessibile a livello comunitario per favorire lo sviluppo della società dell’informazione in Europa. Ciò presuppone, tra l’altro, l’esistenza di un mercato interno dei nuovi prodotti e servizi. Sono già stati o stanno per essere adottati importanti atti legislativi comunitari per attuare tale quadro normativo. Il diritto d’autore e i diritti connessi svolgono un’importante funzione in questo contesto in quanto proteggono e stimolano lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi prodotti e servizi nonché la creazione e lo sfruttamento del loro contenuto creativo.

(...)

(5)      Lo sviluppo tecnologico ha moltiplicato e diversificato i vettori della creazione, della produzione e dello sfruttamento. Anche se non sono necessari nuovi concetti in materia di protezione della proprietà intellettuale, si dovrebbe adattare e integrare le normative attuali sul diritto d’autore e sui diritti connessi per rispondere adeguatamente alle realtà economiche, quali le nuove forme di sfruttamento.

(...)

(21)      La presente direttiva dovrebbe definire la portata degli atti coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai vari beneficiari e ciò nel rispetto dell’acquis comunitario. È necessaria una definizione ampia di tali atti per garantire la certezza del diritto nel mercato interno.

(...)

(31)      Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico. Le differenze esistenti nelle eccezioni e limitazioni relative a determinati atti hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi. Tali differenze potrebbero facilmente accentuarsi con l’ulteriore sviluppo dell’utilizzazione economica transfrontaliera di opere e delle attività transfrontaliere. Onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme. Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno.

(...)

(35)      In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente indennizzati per l’uso delle loro opere o dei materiali protetti. Nel determinare la forma, le modalità e l’eventuale entità di detto equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso. Nel valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbe quello dell’eventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti e derivante dall’atto in questione. Se i titolari dei diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma, per esempio nell’ambito di un diritto di licenza, ciò non può comportare un pagamento specifico o a parte. Il livello dell’equo compenso deve tener pienamente conto della misura in cui ci si avvale delle misure tecnologiche di protezione contemplate dalla presente direttiva. In talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento.

(...)

(38)      Si dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere un’eccezione o una limitazione al diritto di riproduzione per taluni tipi di riproduzione di materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato con un equo compenso. Si potrebbe prevedere in questo contesto l’introduzione o il mantenimento di sistemi di remunerazione per indennizzare i titolari dei diritti del pregiudizio subito. Le differenze esistenti tra tali sistemi di remunerazione, pur incidendo sul funzionamento del mercato interno, non dovrebbero, per quanto riguarda la riproduzione analogica privata, avere un impatto significativo sullo sviluppo della società dell’informazione. La realizzazione privata di copie digitali potrà diventare una pratica più diffusa con conseguente maggiore incidenza economica. Occorrerebbe pertanto tenere debitamente conto delle differenze tra copia privata digitale e copia privata analogica. È quindi opportuno, sotto certi aspetti, operare una distinzione tra loro».

4        L’articolo 2 della direttiva 2001/29, intitolato «Diritto di riproduzione», così dispone:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a)      agli autori per quanto riguarda le loro opere;

b)      agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

c)      ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

d)      ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;

e)      agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».

5        L’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, così prevede:

«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

6        L’articolo 5 di detta direttiva, intitolato «Eccezioni e limitazioni», così dispone:

«1.      «Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all’articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire:

a)      la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario

o

b)      un utilizzo legittimo

di un’opera o di altri materiali.

2.      Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda:

a)      le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti sciolti, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso;

b)      le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 6 all’opera o agli altri materiali interessati;

(...)».

 Normativa austriaca

7        L’articolo 42b della Urheberrechtsgesetz (legge sul diritto d’autore), del 9 aprile 1936 (BGBl. 111/1936), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, dispone quanto segue:

«(1)      Nel caso in cui debba presumersi che di un’opera trasmessa a mezzo radio, messa a disposizione del pubblico ovvero trasferita su un supporto di registrazione prodotto a fini commerciali, vengano effettuate, in considerazione della sua natura, riproduzioni mediante trasferimento su supporti di registrazione (...), a fini propri o privati, l’autore ha diritto alla corresponsione di un equo compenso (compenso per supporto di registrazione) qualora i supporti di registrazione di qualsiasi tipo, idonei a tali riproduzioni, siano stati immessi in commercio nel territorio nazionale.

(...)

(3)      Sono tenuti al versamento di tale compenso:

1.      per ciò che riguarda la remunerazione per i supporti di registrazione e gli apparecchi, colui che mette per primo in circolazione, a fini commerciali, da un luogo sito sul territorio nazionale ovvero all’estero, il supporto di registrazione o l’apparecchio di riproduzione (...); è tuttavia esentato da qualsiasi responsabilità colui che, nel corso di un semestre, acquisisce supporti di registrazione con una durata di registrazione che non ecceda le 10 000 ore o che sia una piccola impresa (...)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8        L’Austro-Mechana è una società di gestione collettiva dei diritti d’autore che, in nome proprio, ma a titolo fiduciario nell’interesse e per conto degli aventi diritto, esercita, segnatamente, i diritti legali al compenso dovuto ai sensi dell’articolo 42b, paragrafo 1, della legge sul diritto d’autore, nella versione applicabile al procedimento principale.

9        L’Austro-Mechana ha presentato dinanzi all’Handelsgericht Wien (Tribunale commerciale di Vienna, Austria) una domanda di rendicontazione e di pagamento di un compenso per «supporti di registrazione di qualsiasi tipo», in quanto la Strato fornisce ai suoi clienti professionisti e privati un servizio, noto come «HiDrive», con il quale mette a loro disposizione spazio di memorizzazione nell’ambito di servizi di nuvola informatica (cloud computing).

10      La Strato ha contestato le domande presentate, con la motivazione che non sarebbe dovuta alcuna remunerazione per i servizi di nuvola informatica. Tale società ha affermato di aver già versato in Germania, Stato membro in cui i suoi server sono ospitati, il compenso a titolo del diritto d’autore, compenso che è stato integrato nel prezzo di tali server dal produttore o dall’importatore di questi ultimi. Essa ha aggiunto che gli utenti situati in Austria avevano anche già corrisposto un prelievo per la realizzazione di copie private (in prosieguo: il «prelievo per copia privata») sugli apparecchi terminali necessari per caricare contenuti nel cloud.

11      Con sentenza del 25 febbraio 2020, l’Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna) ha respinto le domande dell’Austro-Mechana, considerando che la Strato non cede ai propri clienti supporti di registrazione, bensì fornisce loro un servizio di memorizzazione online.

12      L’Austro-Mechana ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria), il quale osserva, facendo riferimento alla sentenza del 29 novembre 2017, VCAST (C‑265/16, EU:C:2017:913), che chiarire se la memorizzazione di contenuti nell’ambito della nuvola informatica rientri nell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 è una questione non priva di incertezza.

13      In tali circostanze, l’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore di Vienna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la nozione “su qualsiasi supporto” di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva [2001/29] debba essere interpretata nel senso che essa include anche i server di proprietà di terzi, i quali mettono ivi a disposizione di persone fisiche (clienti) a fini privati (e non per scopi di lucro diretti o indiretti) uno spazio di archiviazione, che i clienti utilizzano per effettuare riproduzioni mediante archiviazione («cloud computing» [nuvola informatica]).

2)      In caso di risposta affermativa: se la disposizione citata nella prima questione debba essere interpretata nel senso che essa si applica ad una normativa nazionale in base alla quale l’autore ha diritto ad un equo compenso (compenso per supporto di registrazione):

–        qualora debba presumersi che di un’opera (trasmessa a mezzo radio, messa a disposizione del pubblico ovvero trasferita su un supporto di registrazione prodotto a fini commerciali), vengano effettuate, in considerazione della sua natura, riproduzioni a fini propri o privati, mediante memorizzazione su un “supporto di registrazione di qualsiasi tipo idoneo a riproduzioni di tal genere e immesso in commercio nel territorio nazionale”,

–        e nel caso in cui, a tal fine, venga impiegato il metodo di archiviazione descritto nella prima questione».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

14      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che l’espressione «riproduzioni su qualsiasi supporto», di cui a tale disposizione, comprende la realizzazione, a fini privati, di copie di salvataggio di opere protette dal diritto d’autore su un server in cui uno spazio di memorizzazione è messo a disposizione di un utente dal fornitore di un servizio di nuvola informatica.

15      Occorre, anzitutto, ricordare che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 di tale direttiva per quanto riguarda «riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso».

16      Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se la realizzazione di copie di salvataggio in uno spazio di memorizzazione nel cloud costituisca una «riproduzione», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, occorre rilevare che la nozione di «riproduzione» deve essere intesa in senso ampio, alla luce tanto dell’esigenza, espressa al considerando 21 di tale direttiva, che gli atti coperti dal diritto di riproduzione abbiano una definizione ampia per garantire la certezza del diritto nel mercato interno, quanto della formulazione dell’articolo 2 di tale direttiva, che utilizza espressioni come «diretta o indiretta», «temporanea o permanente», e «in qualunque modo o forma». Inoltre, la portata di tale protezione degli atti coperti dal diritto di riproduzione deriva anche dall’obiettivo principale della medesima direttiva, che è quello di instaurare un alto livello di protezione in favore, segnatamente, degli autori (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2009, Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, punti da 40 a 43).

17      Nel caso di specie, è giocoforza constatare che il caricamento (upload), da un terminale connesso di un utente, di un’opera in uno spazio di memorizzazione nel cloud messo a disposizione di tale utente nell’ambito di un servizio di nuvola informatica implica la realizzazione di una riproduzione di tale opera, in quanto tale servizio consiste, in particolare, nella memorizzazione nel cloud di una copia di quest’ultima. Del resto, possono essere realizzate anche altre riproduzioni di tale opera, in particolare quando l’utente accede, mediante un terminale connesso, al cloud per scaricare (download), su tale terminale, un’opera precedentemente caricata nel cloud.

18      Ne deriva che la realizzazione di una copia di salvataggio di un’opera in uno spazio di memorizzazione messo a disposizione di un utente nell’ambito di un servizio di nuvola informatica costituisce una riproduzione di tale opera, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29.

19      In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se la nozione di «qualsiasi supporto», di cui a tale disposizione, comprenda un server in cui uno spazio di memorizzazione è messo a disposizione di un utente dal fornitore di un servizio di nuvola informatica per la realizzazione di copie di salvataggio di opere protette dal diritto d’autore, occorre rilevare che tale nozione non è definita in tale direttiva e non contiene alcun rinvio al diritto degli Stati membri al fine di definirne la portata.

20      Conformemente a una costante giurisprudenza della Corte, dall’esigenza di applicazione uniforme del diritto dell’Unione deriva che, laddove una sua disposizione non rinvii al diritto degli Stati membri per quanto riguarda una determinata nozione, quest’ultima deve essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini della disposizione interessata, ma anche del suo contesto e dello scopo perseguito dalla normativa di cui tale disposizione fa parte (sentenza dell’8 marzo 2018, DOCERAM, C‑395/16, EU:C:2018:172, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

21      In primo luogo, occorre rilevare che, per la loro ampia accezione, i termini «qualsiasi supporto» riguardano tutti i supporti su cui il materiale protetto può essere riprodotto, compresi server come quelli utilizzati nell’ambito dei servizi di nuvola informatica.

22      Infatti, poiché il testo dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 non precisa affatto le caratteristiche dei dispositivi da o con l’aiuto dei quali sono realizzate le copie ad uso privato, si deve ritenere che il legislatore dell’Unione abbia ritenuto che esse non siano pertinenti rispetto all’obiettivo da esso perseguito attraverso la sua opera di armonizzazione parziale (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, punti 86 e 88).

23      Pertanto, a tale riguardo, non è determinante la circostanza che lo spazio di memorizzazione sia messo a disposizione di un utente su un server appartenente a un terzo (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, punto 89). Ne deriva che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 può parimenti applicarsi a riproduzioni effettuate da una persona fisica mediante un dispositivo appartenente a terzi.

24      In secondo luogo, tale interpretazione ampia della nozione di «qualsiasi supporto» è corroborata dal contesto in cui tale disposizione si inserisce e, in particolare, dal confronto tra la redazione dell’eccezione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, che non precisa affatto le caratteristiche dei dispositivi da o con l’auto dei quali sono realizzate le copie ad uso privato, con quella dell’eccezione al diritto di riproduzione prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), di detta direttiva. Mentre quest’ultima si applica alle «riproduzioni su carta o supporto simile», l’eccezione per copia privata è applicabile alle «riproduzioni su qualsiasi supporto» (v., in tal senso, sentenze del 27 giugno 2013, VG Wort e a., da C‑457/11 a C‑460/11, EU:C:2013:426, punto 65, nonché del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, punti 85 e 86).

25      In terzo luogo, per quanto riguarda gli obiettivi della normativa di cui trattasi, dai considerando 2 e 5 della direttiva 2001/29 risulta che quest’ultima mira a istituire un quadro generale e flessibile a livello dell’Unione per favorire lo sviluppo della società dell’informazione e ad adattare e integrare le normative attuali sul diritto d’autore e sui diritti connessi per rispondere all’evoluzione tecnologica, che ha fatto sorgere nuove forme di sfruttamento delle opere protette (sentenza del 19 dicembre 2019, 2019, Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers, C‑263/18, EU:C:2019:1111, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

26      A tale riguardo, la Corte ha già sottolineato, con riferimento all’eccezione obbligatoria di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, che l’esenzione prevista da tale disposizione deve rendere possibile e assicurare lo sviluppo e il funzionamento di nuove tecnologie, nonché mantenere un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi dei titolari dei diritti e degli utilizzatori di opere protette che intendano beneficiare di tali tecnologie (sentenza del 5 giugno 2014, Public Relations Consultants Association, C‑360/13, EU:C:2014:1195 punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

27      Un’interpretazione siffatta rientra nel solco del rispetto del principio della neutralità tecnologica, in forza del quale la legge deve enunciare i diritti e gli obblighi delle persone in modo generico, per non privilegiare il ricorso ad una tecnologia rispetto ad un’altra (v., in tal senso, sentenza del 15 aprile 2021, Eutelsat, C‑515/19, EU:C:2021:273, punto 48), deve, altresì, essere accolta alla luce dell’eccezione facoltativa di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, come ha rilevato, in sostanza, l’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni.

28      Infatti, la realizzazione dell’obiettivo, ricordato al punto 25 della presente sentenza, di evitare che la protezione del diritto d’autore nell’Unione diventi sorpassata o obsoleta a causa dell’evoluzione tecnologica e della comparsa di nuove forme di sfruttamento di contenuti protetti dal diritto d’autore, che deriva dal considerando 5 della direttiva 2001/29, risulterebbe compromessa se le eccezioni e le limitazioni alla protezione del diritto d’autore che, secondo il considerando 31 di tale direttiva, sono state adottate alla luce del nuovo ambiente elettronico, fossero interpretate in modo tale da avere l’effetto di escludere che venga tenuto conto analogamente di siffatti sviluppi tecnologici e dell’affermarsi, in particolare, di supporti digitali e di servizi di nuvola informatica.

29      In tali circostanze, non occorre distinguere, da un punto di vista funzionale, ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, a seconda che la riproduzione di un’opera protetta sia effettuata su un server nel quale uno spazio di memorizzazione è messo a disposizione di un utente dal fornitore di un servizio di nuvola informatica o che una siffatta riproduzione sia effettuata su un supporto di registrazione materiale appartenente a tale utente.

30      Pertanto, si deve considerare che la nozione di «qualsiasi supporto», di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, comprende un server nel quale il fornitore di un servizio di nuvola informatica ha messo a disposizione di un utente uno spazio di memorizzazione.

31      Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento della Commissione europea secondo il quale la realizzazione di una copia di salvataggio nel cloud non è separata da eventuali atti di comunicazione, di modo che, sulla base della giurisprudenza derivante dalle sentenze del 29 novembre 2017, VCAST (C‑265/16, EU:C:2017:913), e del 19 dicembre 2019, Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers (C‑263/18, EU:C:2019:1111), un siffatto atto dovrebbe rientrare nell’ambito dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. Infatti, la controversia di cui al procedimento principale si distingue da quelle che hanno dato luogo alle sentenze sulle quali si basa la Commissione. Da un lato, la causa che ha dato luogo alla sentenza del 29 novembre 2017, VCAST (C‑265/16, EU:C:2017:913), riguardava un servizio avente una duplice funzionalità, vale a dire non solo una riproduzione nel cloud, ma anche, simultaneamente o quasi simultaneamente, una comunicazione al pubblico. Dall’altro lato, la causa che ha dato origine alla sentenza del 19 dicembre 2019, Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers (C‑263/18, EU:C:2019:1111), riguardava la messa a disposizione da parte di un club di un servizio online consistente in un mercato virtuale per libri elettronici «di seconda mano», nell’ambito del quale opere protette erano messe a disposizione di qualunque persona fosse registrata sul sito Internet di tale club, la quale può avervi accesso dal luogo e nel momento da essa scelto individualmente, e tale servizio doveva essere considerato come una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva.

32      In ogni caso, qualsiasi comunicazione che risulti dalla condivisione di un’opera da parte dell’utente di un servizio di memorizzazione nel cloud costituirebbe un atto di sfruttamento distinto dall’atto di riproduzione di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, idoneo a rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, se le condizioni di applicazione di tale disposizione sono soddisfatte.

33      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che l’espressione «riproduzioni su qualsiasi supporto», di cui a tale disposizione, comprende la realizzazione, a fini privati, di copie di salvataggio di opere protette dal diritto d’autore su un server nel quale il fornitore di un servizio di nuvola informatica ha messo a disposizione di un utente uno spazio di memorizzazione.

 Sulla seconda questione

34      In via preliminare, occorre rilevare che, sebbene dal tenore letterale della seconda questione risulti che essa mira formalmente a chiarire se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 «si applica» a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, è giocoforza constatare, alla luce dei motivi della domanda di pronuncia pregiudiziale, che il giudice del rinvio cerca, in sostanza, di stabilire se tale disposizione osta a che una normativa che attua l’eccezione per copia privata prevista da tale disposizione non preveda che i fornitori di servizi di memorizzazione nell’ambito della nuvola informatica siano assoggettati al pagamento di un equo compenso.

35      Pertanto, con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale di recepimento dell’eccezione prevista da tale disposizione, che non assoggetti i fornitori di servizi di memorizzazione nell’ambito della nuvola informatica al pagamento di un equo compenso, per la realizzazione, senza autorizzazione, di copie di salvataggio di opere protette dal diritto d’autore da parte di persone fisiche, utilizzatrici di tali servizi per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali.

36      Al punto 15 della presente sentenza è stato ricordato che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto esclusivo di riproduzione di cui all’articolo 2 di tale direttiva per quanto riguarda le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione delle misure tecnologiche di cui all’articolo 6 di tale direttiva.

37      Come risulta dai considerando 35 e 38 della direttiva 2001/29, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della stessa traduce la volontà del legislatore dell’Unione di istituire un sistema particolare di compensazione, la cui attuazione scaturisce dall’esistenza di un pregiudizio arrecato ai titolari di diritti, il quale fa sorgere, in linea di principio, l’obbligo di indennizzare questi ultimi (sentenza del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International Oy e a., C‑110/15, EU:C:2016:717, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

38      Ne consegue che, qualora gli Stati membri decidano di attuare l’eccezione per copia privata prevista da detta disposizione nel loro diritto interno, essi sono tenuti, in particolare, a prevedere la corresponsione di un equo compenso a favore dei titolari dei diritti (sentenza del 9 giugno 2016, EGEDA e a., C‑470/14, EU:C:2016:418, punto 20 e giurisprudenza ivi citata). Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, lo Stato membro che ha introdotto una siffatta eccezione nel suo diritto nazionale ha, al riguardo, un obbligo di risultato, nel senso che tale Stato è tenuto a garantire, conformemente alla sua competenza territoriale, un’effettiva riscossione dell’equo compenso a risarcimento del pregiudizio subito dai titolari del diritto esclusivo di riproduzione a causa della riproduzione di opere protette realizzata da utenti finali che risiedono nel territorio di detto Stato (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, Austro-Mechana, C‑572/14, EU:C:2016:286, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

39      La realizzazione di una copia da parte di una persona fisica che agisce a titolo privato, senza chiedere la previa autorizzazione del titolare del diritto esclusivo di riproduzione di un’opera protetta, deve essere considerata come un atto suscettibile di causare pregiudizio a tale titolare (v., in tal senso, sentenze del 16 giugno 2011, Stichting de Thuiskopie, C‑462/09, EU:C:2011:397, punto 26, e del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

40      Pertanto, nella misura in cui, da un lato, come risulta dalla risposta alla prima questione, l’espressione «riproduzioni su qualsiasi supporto», di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, comprende la realizzazione, a fini privati, di copie di salvataggio di opere protette dal diritto d’autore su un server nel quale uno spazio di memorizzazione sia messo a disposizione di un utente dal fornitore di un servizio di nuvola informatica e, dall’altro, le riproduzioni di cui trattasi siano effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, si deve considerare che gli Stati membri che attuano l’eccezione di cui a tale disposizione sono tenuti a prevedere un sistema di equo compenso destinato a indennizzare i titolari di tali diritti, conformemente a tale disposizione.

41      Secondo una giurisprudenza costante della Corte, dal momento che le disposizioni della direttiva 2001/29 non precisano neppure i diversi elementi del sistema dell’equo compenso, gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per delimitarli. Spetta, in particolare, agli Stati membri determinare le persone che devono versare tale compenso nonché fissare la forma, le modalità e il livello di quest’ultimo (sentenze del 21 aprile 2016, Austro-Mechana, C‑572/14, EU:C:2016:286, punto 18, e del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International Oy e a., C‑110/15, EU:C:2016:717, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

42      Come ricorda il considerando 35 della direttiva 2001/29, incombe agli Stati membri, in sede di determinazione, prendere in considerazione le circostanze specifiche in ciascun caso (sentenza dell’11 luglio 2013, Amazon.com International Sales e a., C‑521/11, EU:C:2013:515, punto 22).

43      Per quanto riguarda, in primo luogo, il debitore dell’equo compenso, la Corte ha già dichiarato che incombe in linea di principio al soggetto che effettua la copia privata risarcire il danno connesso a tale riproduzione, finanziando il compenso che sarà corrisposto al titolare del diritto d’autore (sentenze del 21 ottobre 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, punto 45; del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, punto 22, nonché del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International Oy e a., C‑110/15, EU:C:2016:717, punto 30). Pertanto, per quanto riguarda l’offerta di servizi di memorizzazione nell’ambito di servizi di nuvola informatica, incombe, in linea di principio, all’utente di tali servizi finanziare il compenso versato a tale titolare.

44      La Corte ha giù dichiarato, tuttavia, che tenuto conto delle difficoltà pratiche per identificare gli utenti privati e per obbligarli a indennizzare i titolari dei diritti del pregiudizio arrecatogli nonché in considerazione del fatto che il pregiudizio che può derivare da ogni utilizzazione privata, singolarmente considerata, può risultare minimo senza quindi far sorgere un obbligo di pagamento, è consentito agli Stati membri istituire, ai fini del finanziamento dell’equo compenso, un prelievo per copia privata a carico non già dei soggetti privati interessati, bensì di coloro che dispongono di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale e che, a tale titolo, de iure o de facto, mettono tali apparecchiature a disposizione di soggetti privati ovvero rendono loro un servizio di riproduzione. Nell’ambito di un siffatto sistema, il versamento del prelievo per copia privata incombe ai soggetti che dispongono di dette apparecchiature (v., in tal senso, sentenze del 21 ottobre 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, punto 46; del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, punto 23, nonché del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International Oy e a., C‑110/15, EU:C:2016:717, punto 31).

45      La Corte ha precisato a tale proposito che, considerato che il suddetto sistema consente ai debitori di traslare l’onere del prelievo per copia privata ripercuotendone l’ammontare sul prezzo della messa a disposizione di tali apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione ovvero sul prezzo del servizio di riproduzione fornito, l’onere del prelievo viene in definitiva sopportato dall’utente privato che paga tale prezzo, e ciò conformemente al «giusto equilibrio», previsto dal considerando 31 della direttiva 2001/29, da realizzare tra gli interessi dei titolari del diritto esclusivo di riproduzione e quelli degli utenti di materiali protetti (sentenza del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International Oy e a., C‑110/15, EU:C:2016:717, punto 33).

46      Ne consegue che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, l’istituzione di un sistema di equo compenso nel quale il produttore o l’importatore dei server, mediante i quali vengono offerti a soggetti privati i servizi di nuvola informatica, è tenuto ad assolvere il prelievo per copia privata, prelievo che si ripercuote economicamente sull’acquirente di tali server, combinata con l’introduzione di un prelievo per copia privata sui supporti integrati nei dispositivi connessi che consentono di realizzare copie di materiali protetti in uno spazio di memorizzazione nell’ambito dei servizi di nuvola informatica, quali i telefoni cellulari, i computer, e i tablet, rientra nell’ampio margine di discrezionalità riconosciuto al legislatore nazionale per delimitare i diversi elementi del sistema di equo compenso, come ricordato al punto 41 della presente sentenza.

47      Spetta, tuttavia, al giudice nazionale verificare, conformemente alla giurisprudenza della Corte, tenuto conto delle circostanze proprie del sistema nazionale e dei limiti imposti dalla direttiva 2001/29, che l’istituzione di un sistema siffatto sia giustificata da difficoltà pratiche attinenti all’identificazione degli utenti finali o ad altre difficoltà simili e che i debitori dispongano di un diritto al rimborso di tale prelievo qualora quest’ultimo non sia dovuto (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e a., C‑110/15, EU:C:2016:717, punti 34 e 34, e giurisprudenza ivi citata).

48      Per quanto riguarda la fornitura di servizi di memorizzazione nell’ambito di servizi di nuvola informatica, occorre considerare, a tale riguardo, come rilevato in sostanza dal governo danese, che siffatte difficoltà possono derivare dalla natura dematerializzata di tali servizi, che possono essere proposti a partire da Stati membri diversi da quello interessato o da Stati terzi, i quali includono in generale la possibilità, per l’utente, di modificare a proprio piacimento, in modo evolutivo e dinamico, le dimensioni dello spazio di stoccaggio che può essere utilizzato per la realizzazione di copie private.

49      In secondo luogo, per quanto riguarda la forma, le modalità e l’entità dell’equo compenso, la Corte ha già dichiarato che tale compenso nonché, pertanto, il sistema su cui si fonda e l’entità dello stesso, devono essere connessi al pregiudizio cagionato ai titolari di diritti a causa della realizzazione delle copie private (sentenze del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, punto 21, e del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e a., C‑110/15, EU:C:2016:717, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

50      Infatti, qualsiasi equo compenso che non sia connesso al pregiudizio causato ai titolari dei diritti a causa di tale realizzazione non sarebbe compatibile con l’esigenza, enunciata al considerando 31 della direttiva 2001/29, secondo cui occorre mantenere un giusto equilibrio tra i titolari dei diritti e gli utenti dei materiali protetti (sentenze del 12 novembre 2015, Hewlett-Packard Belgium, C‑572/13, EU:C:2015:750, punto 86, nonché del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e a., C‑110/15, EU:C:2016:717, punto 54).

51      Nel caso di specie, come rilevato al punto 17 della presente sentenza, la copia di opere protette in uno spazio di memorizzazione nell’ambito di servizi di nuvola informatica richiede la realizzazione di più atti di riproduzione, che possono essere realizzati a partire da una moltitudine di terminali connessi.

52      Orbene, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 71 delle sue conclusioni, nella misura in cui la messa in rete e lo scaricamento di contenuti protetti dal diritto d’autore in occasione dell’utilizzazione di servizi di memorizzazione nell’ambito di servizi di nuvola informatica possono essere considerati come un procedimento unico ai fini di copie private, gli Stati membri possono, tenuto conto dell’ampio margine discrezionale di cui dispongono, ricordato ai punti 41 e 46 della presente sentenza, istituire un sistema in cui un equo compenso è corrisposto unicamente per i dispositivi o i supporti che costituiscono una parte necessaria di tale processo, purché si possa ragionevolmente ritenere che tale compenso rifletta il danno potenziale subito dal titolare del diritto d’autore (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2013, VG Wort e a., da C‑457/11 a C‑460/11, EU:C:2013:426, punto 78).

53      In tale contesto, se è vero che gli Stati membri possono tener conto, in sede di determinazione del prelievo per copia privata, del fatto che taluni dispositivi e supporti possono essere utilizzati per realizzare copie private nell’ambito di servizi di nuvola informatica, essi devono garantire che il prelievo così versato, nella misura in cui esso è riscosso su più dispositivi e supporti nell’ambito di tale processo unico, non superi il danno potenziale subito dai titolari dei diritti a causa dell’atto in questione, come ricordato al considerando 35 della direttiva 2001/29.

54      Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che ha recepito l’eccezione prevista da tale disposizione, che non assoggetti i fornitori di servizi di memorizzazione nell’ambito di servizi di nuvola informatica al pagamento di un equo compenso, per la realizzazione senza autorizzazione di copie di salvataggio di opere protette dal diritto d’autore da parte di persone fisiche, utilizzatrici di tali servizi, per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali, a condizione che tale normativa preveda il versamento di un equo compenso a favore dei titolari dei diritti.

 Sulle spese

55      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che l’espressione «riproduzioni su qualsiasi supporto», di cui a tale disposizione, comprende la realizzazione, a fini privati, di copie di salvataggio di opere protette dal diritto d’autore su un server nel quale il fornitore di un servizio di nuvola informatica ha messo a disposizione di un utente uno spazio di memorizzazione.

2)      L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che ha recepito l’eccezione prevista da tale disposizione, che non assoggetti i fornitori di servizi di memorizzazione nell’ambito di servizi di nuvola informatica al pagamento di un equo compenso, per la realizzazione senza autorizzazione di copie di salvataggio di opere protette dal diritto d’autore da parte di persone fisiche, utilizzatrici di tali servizi, per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali, a condizione che tale normativa preveda il versamento di un equo compenso a favore dei titolari dei diritti.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.