Language of document : ECLI:EU:T:2011:397

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

15 luglio 2011

Causa T-213/11 P

Collegio dei rappresentanti del personale

della Banca europea per gli investimenti e altri

contro

Eberhard Bömcke

«Impugnazione – Funzione pubblica – Domanda d’intervento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica – Computo del termine – Tardività»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale della funzione pubblica 17 marzo 2011, causa F‑95/10 INT, Bömcke/BEI (non pubblicata nella Raccolta).

Decisione:      L’impugnazione è respinta. Il collegio dei rappresentanti del personale della Banca europea per gli investimenti, i sigg. Jean‑Pierre Bodson, Evangelos Kourgias, Manuel Sutil, Patrick Vanhoudt e la sig.ra Marie-Christel Heger sopporteranno le proprie spese.

Massime

Funzionari – Ricorso – Termini – Domanda d’intervento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica – Modalità di calcolo del termine

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 100, nn. 2 e 3, e 109, n. 1)

L’art. 109, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica dispone che ogni istanza di intervento deve essere proposta entro un termine di quattro settimane dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’avviso di cui all’art. 37, n. 2, del detto regolamento di procedura. Inoltre, l’art. 100, nn. 2 e 3, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica stabilisce che, se il detto termine scade un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno non festivo e che i termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale, il termine in ragione della distanza non va considerato come un termine distinto dal termine processuale, ma come un semplice prolungamento di quest’ultimo. Pertanto, quando un termine completo, termine forfettario in ragione della distanza compreso, scade un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza viene prorogata sino alla fine del successivo giorno non festivo. Nessuna differenza di formulazione tra le pertinenti disposizioni dei regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale della funzione pubblica consente di concludere che l’art. 100, nn. 2 e 3, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica dovrebbe formare oggetto di una diversa interpretazione.

D’altro canto, tale interpretazione non è in contrasto con i diritti fondamentali in quanto restrittiva del diritto al ricorso e, in particolare, del diritto di intervenire nella controversia. Infatti, il termine di ricorso è di ordine pubblico, dato che esso è stato istituito per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia. Inoltre, l’art. 100, nn. 2 e 3, e l’art. 109 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica non possono costituire una violazione del diritto al ricorso, poiché tali disposizioni non restringono il diritto al ricorso individuale e, in particolare, quello di intervento nella controversia, al punto di risultarne leso nella sua stessa sostanza. Il termine previsto dal regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, al fine di proporre una domanda di intervento, permette di garantire un giusto equilibrio tra il diritto fondamentale a intervenire nella controversia e la buona amministrazione della giustizia.

(v. punti 9, 10, 17, 20 e 22)

Riferimento: Corte 15 maggio 1991, causa C‑122/90, Emsland‑Stärke/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 9); Corte 23 gennaio 1997, causa C‑246/95, Coen (Racc. pag. I‑403, punto 21); Tribunale 18 settembre 1997, cause riunite T‑121/96 e T‑151/96, Mutual Aid Administration Services/Commissione (Racc. pag. II-1355, punti 38 e 39); Tribunale 20 novembre 1997, causa T‑85/97, Horeca-Wallonie/Commissione (Racc. PI pag. II-2113, punti 25 e 26), e Tribunale 13 gennaio 2009, causa T‑456/08, SGAE/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 12)