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Ricorso proposto il 21 settembre 2019 – BNetzA / ACER

(Causa T-631/19)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA) (rappresentanti: H. Haller, T. Heitling, L. Reiser, N. Gremminger e V. Vacha, avvocati)

Convenuta: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le seguenti disposizioni della decisione n. 2/2019, adottata dalla convenuta il 21 febbraio 2019, nonché la relativa decisione n. A-003-2019 della commissione di ricorso della convenuta dell’11 luglio 2019:

articolo 5, paragrafi da 5 a 9, dell’allegato I;

articolo 10, paragrafo 4, seconda metà della frase, e paragrafo 5 dell’allegato I;

articolo 16, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, lettera d), vii), dell’allegato I;

articolo 5, paragrafi da 5 a 9, dell’allegato II;

articolo 17, paragrafo 3, lettera d), vii), dell’allegato II;

tutte le disposizioni degli allegati I e II che rinviano espressamente alle disposizioni previste ai punti da (i) a (v);

in subordine, annullare nella sua integralità la decisione n. 2/2019, adottata dalla convenuta il 21 febbraio 2019, nonché la relativa decisione n. A-003-2019 della commissione di ricorso della convenuta dell’11 luglio 2019;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

Primo motivo: illegittimità formale della decisione impugnata

La decisione adottata dall’ACER sarebbe illegittima sotto il profilo formale, in quanto l’ACER, adottando la decisione impugnata, avrebbe oltrepassato i limiti della sua competenza.

Secondo motivo: violazione del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio1

L’ACER non sarebbe abilitata ad istituire un meccanismo che esclude elementi della rete interni dal calcolo della capacità nell’ambito di una preselezione.

Nella sua decisione, l’ACER (i) avrebbe definito gli elementi della rete critici, (ii) avrebbe previsto un’applicazione differenziata del valore relativo al fattore di distribuzione del trasferimento di energia (PTDF) agli elementi della rete interni e agli elementi della rete interzonali e (iii) avrebbe introdotto un criterio di efficienza per gli elementi della rete interni. Ciò violerebbe l’articolo 16, paragrafi 4 e 8, del regolamento (UE) 2019/943.

Nella decisione impugnata, l’ACER avrebbe previsto che la configurazione delle zone di offerta debba essere verificata secondo un metodo specifico ed entro termini precisi. Ciò sarebbe contrario al regolamento (UE) 2019/943.

I gestori dei sistemi di trasmissione sarebbero in pratica obbligati a mantenere a disposizione una capacità di scambio minima del 100 % e oltre sui loro elementi della rete interni per gli scambi transfrontalieri. Ciò sarebbe contrario al regolamento (UE) 2019/943.

L’ACER intenderebbe escludere a lungo termine dal calcolo della capacità le interconnessioni interne che hanno un fattore di distribuzione del trasferimento di energia (PTDF) inferiore al 10 %. Ciò sarebbe contrario al regolamento (UE) 2019/943.

L’introduzione del criterio di efficienza eluderebbe la disposizione transitoria dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943.

La decisione dell’ACER violerebbe l’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/943, poiché non terrebbe conto dei nuovi investimenti nelle infrastrutture di rete.

L’ACER richiederebbe un ampio ricorso a contromisure. Ciò sarebbe contrario ai requisiti del regolamento (UE) 2019/943.

L’ACER eluderebbe le disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 sulla nuova configurazione delle zone di offerta.

L’ACER si attribuirebbe una competenza per la riorganizzazione delle zone di offerta e violerebbe pertanto l’articolo 14, paragrafi 3, 6, 7 e 8, e l’articolo 15, paragrafi 5 e 7, del regolamento (UE) 2019/943.

Terzo motivo: violazione del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione2

Il criterio di efficienza introdotto dall’ACER obbligherebbe in pratica gli Stati membri a riconfigurare le loro zone di offerta. Ciò sarebbe contrario ai requisiti del regolamento (UE) 2015/1222.

L’ACER richiederebbe un ampio ricorso a contromisure. Ciò sarebbe contrario ai requisiti del regolamento (UE) 2015/1222.

Quarto motivo: violazione del principio di proporzionalità

La decisione dell’ACER sarebbe sproporzionata, poiché non sarebbe idonea a raggiungere gli obiettivi del regolamento (UE) 2015/1222.

Quinto motivo: violazione del divieto di discriminazione

La determinazione degli elementi della rete critici e l’adozione precoce di contromisure per eliminare i flussi di ricircolo comporterebbero una discriminazione indiretta basata sulla nazionalità.

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1 Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU 2019, L 158, pag. 54).

2 Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU 2015, L 197, pag. 24).