Language of document : ECLI:EU:T:2016:388

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

5 luglio 2016

Causa T‑27/15 P

Agenzia europea per i medicinali (EMA)

contro

Emil Hristov

e

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Nomina – Procedimento di selezione e di nomina del direttore esecutivo di un’agenzia di regolazione – EMA – Preselezione ad opera di un comitato di preselezione – Nomina da parte del consiglio di amministrazione dell’EMA – Composizione del comitato di preselezione – Cumulo delle funzioni di membro del comitato di preselezione e di membro del consiglio di amministrazione dell’EMA – Imparzialità»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 13 novembre 2014, Hristov/Commissione e EMA (F‑2/12, EU:F:2014:245).

Decisione: La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 13 novembre 2014, Hristov/Commissione e EMA (F‑2/12), è annullata nella parte in cui ha annullato la decisione del Consiglio di amministrazione dell’EMA, del 6 ottobre 2011, recante nomina del direttore esecutivo dell’EMA. Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 13 novembre 2014, Hristov/Commissione e EMA (F‑2/12), nella parte in cui ha annullato la decisione della Commissione europea del 20 aprile 2011, ai sensi della quale quest’ultima proponeva al consiglio di amministrazione dell’EMA un elenco di quattro candidati raccomandati dal comitato di preselezione e confermati dal comitato consultivo per le nomine. La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica affinché statuisca sulla domanda di annullamento della decisione del consiglio di amministrazione dell’EMA del 6 ottobre 2011, recante nomina del direttore esecutivo dell’EMA, rispetto alle censure e ai motivi fatti valere dal sig. Emil Hristov e sui quali il Tribunale della funzione pubblica non ha statuito. Le spese sono riservate.

Massime

Impugnazione – Accoglimento dell’impugnazione – Decisione sul merito della controversia da parte del giudice dell’impugnazione – Presupposto – Causa matura per la decisione – Insussistenza – Rinvio della causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 13, § 1)

Nell’ambito di un’impugnazione diretta contro una sentenza del Tribunale della funzione pubblica, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il Tribunale, a seguito dell’annullamento della sentenza impugnata in quanto annulla una decisione di un’istituzione, rinvia la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica affinché statuisca sulle censure e sui motivi fatti valere in primo grado e sui quali il Tribunale della funzione pubblica non si è pronunciato.

(v. punti 29 e 30)

Riferimento:

Tribunale: sentenza del 5 luglio 2016, Commissione/Hristov, T‑26/15 P, EU:T:2016:390, punti 62‑64