Language of document : ECLI:EU:T:2016:390

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

5 luglio 2016

Causa T‑26/15 P

Commissione europea

contro

Emil Hristov

e

Agenzia europea per i medicinali (EMA)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Nomina – Procedura di selezione e di nomina del direttore esecutivo di un’agenzia di regolazione – EMA – Preselezione da parte di un comitato di preselezione – Nomina da parte del consiglio di amministrazione dell’EMA – Composizione del comitato di preselezione – Cumulo delle funzioni di membro del comitato di preselezione e di membro del consiglio di amministrazione dell’EMA – Imparzialità»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 13 novembre 2014, Hristov/Commissione e EMA (F‑2/12, EU:F:2014:245).

Decisione: La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 13 novembre 2014, Hristov/Commissione e EMA (F‑2/12), è parzialmente annullata, nella parte in cui essa ha annullato la decisione della Commissione europea del 20 aprile 2011, con la quale essa ha proposto al consiglio d’amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) un elenco di quattro candidati raccomandati dal comitato di preselezione e confermati dal comitato consultivo per le nomine. La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica affinché statuisca sulla domanda di annullamento della decisione della Commissione del 20 aprile 2011, con la quale essa proponeva al consiglio di amministrazione dell’EMA un elenco di quattro candidati raccomandati dal comitato di preselezione e confermati dal comitato consultivo per le nomine, alla luce delle censure e dei motivi invocati dal sig. Emil Hristov e sui quali il Tribunale della funzione pubblica non ha statuito. Le spese sono riservate.

Massime

Funzionari – Assunzione – Procedura per la nomina su un posto di direttore – Comitato di preselezione – Principio di imparzialità – Composizione – Cumulo delle funzioni di membro del comitato e di membro dell’organo di nomina – Ammissibilità

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio no 726/2004, artt. 64‑66)

In una procedura per la nomina su un posto di direttore di un’agenzia dell’Unione, la circostanza che un membro del comitato di preselezione sia anche membro del consiglio di amministrazione dell’agenzia non può, in quanto tale, fare dubitare della sua imparzialità quale membro di detto comitato. Il solo dato dell’appartenenza al comitato di preselezione e al consiglio di amministrazione non è idoneo a fondare di per sé una presunzione di parzialità dei membri del comitato di preselezione per quanto concerne la procedura dinanzi a tale comitato.

(v. punto 52)