Language of document : ECLI:EU:T:2017:56





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 2 febbraio 2017 –
International Management Group / Commissione

(causa T29/15)

«Cooperazione allo sviluppo – Programma di azione annuale per il Myanmar/Birmania con finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione – Decisione di esecuzione del bilancio – Modifica – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Principio di sana gestione finanziaria – Principio di buona amministrazione – Trasparenza – Mezzo di ricorso – Legittimo affidamento»

1.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Decisione della Commissione che sostituisce l’ente designato per elaborare un bilancio in gestione indiretta nell’ipotesi di una successiva conclusione di un accordo di delega – Inclusione

(Art. 263 TFUE)

(v. punti 3553, 5665)

2.      Ricorso di annullamento – Ricorso diretto contro una decisione confermativa di una decisione anteriore non impugnata nei termini – Irricevibilità – Nozione di decisione confermativa – Decisione definitiva adottata in seguito a provvedimenti cautelari – Esclusione

(Art. 263 TFUE)

(v. punti 6877)

3.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata

(Art. 296 TFUE)

(v. punti 83, 84)

4.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Principio di buona amministrazione – Irregolarità del procedimento amministrativo – Effetti – Annullamento della decisione controversa – Presupposti

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2)

(v. punti 134, 139)

5.      Risorse proprie dell’Unione europea – Regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione – Esecuzione del bilancio – Obbligo di rispettare il principio di trasparenza – Portata

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, artt. 6, 34, § 1, e 35, § 2; regolamento della Commissione n. 1268/2012, art. 22)

(v. punti 147152)

6.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione

(v. punti 165168)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione C(2014) 9787 final della Commissione, del 16 dicembre 2014, recante modifica della decisione di esecuzione C(2013) 7682 final, relativa al programma di azione annuale 2013 a favore del Myanmar/Birmania con finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’International Management Group è condannato alle spese.