Language of document : ECLI:EU:T:2011:449

Causa T‑36/09

dm-drogerie markt GmbH & Co. KG

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo dm — Marchio nazionale figurativo anteriore dm — Procedimento amministrativo — Decisioni delle divisioni di opposizione — Revoca — Rettifica di errori materiali — Atto inesistente — Ricevibilità dei ricorsi proposti dinanzi alla commissione di ricorso — Termine di ricorso — Legittimo affidamento — Artt. 59, 60 bis, 63 e 77 bis del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti artt. 60, 62, 65 e 80 del regolamento (CE) n. 207/2009] — Regola 53 del regolamento (CE) n. 2868/95»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Decisioni dell’Ufficio — Rettifica — Limiti

(Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 53)

2.      Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Competenza delle divisioni d’opposizione a rivalutare le proprie decisioni — Rettifica — Revoca — Revisione

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 60 bis e 77 bis; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 53)

3.      Atti delle istituzioni — Presunzione di validità — Atto inesistente — Nozione

4.      Diritto dell’Unione — Principi — Tutela del legittimo affidamento — Presupposti — Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione — Nozione — Silenzio dell’amministrazione — Esclusione

5.      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Termine e forma del ricorso — Invocazione del principio della tutela del legittimo affidamento allo scopo di eludere la preclusione — Presupposti

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 59)

1.      Ai sensi della regola 53 del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, quando l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) constata, d’ufficio o su domanda di una delle parti interessate, un errore linguistico, un errore di trascrizione o un errore manifesto in una decisione, assicura che tale errore sia rettificato dal servizio o dalla divisione competente. Risulta da questa formulazione che le rettifiche sulla base di tale disposizione possono avere come unico oggetto quello di correggere gli errori ortografici o grammaticali, gli errori di trascrizione – quali, ad esempio, gli errori relativi ai nomi delle parti o alla grafia dei segni – o gli errori a tal punto manifesti che nessun altro testo all’infuori di quello rettificato avrebbe potuto essere previsto.

(v. punto 73)

2.      Come specificato nell’undicesimo e nel dodicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, il legislatore ha inteso, nell’adottare il detto regolamento, definire le competenze dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e di ciascuna istanza di tale organismo. In tal senso, il modo abituale di impugnare le decisioni adottate dalle divisioni di opposizione consiste nell’esperimento, ad opera delle parti i cui interessi sono lesi da tali decisioni, dei mezzi di ricorso previsti al titolo VII del regolamento n. 40/94. Peraltro, tale regolamento prevede tre casi nei quali le stesse divisioni di opposizione possono riconsiderare le decisioni da esse adottate, ossia la rettifica delle decisioni, ai sensi della regola 53 del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94, la revoca delle decisioni, a norma dell’art. 77 bis del regolamento n. 40/94, e la revisione delle decisioni in casi inter partes, prevista dall’art. 60 bis del regolamento n. 40/94. Tali ipotesi presentano carattere tassativo. Infatti, risulta dall’economia generale delle norme di procedura amministrativa istituite dal regolamento n. 40/94 che, in linea di principio, le divisioni di opposizione esauriscono la loro competenza quando adottano una decisione in applicazione dell’art. 43 di tale regolamento e non hanno il potere di revocare o modificare le decisioni che hanno adottato al di là dei casi previsti dalla normativa.

(v. punto 80)

3.      Gli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione europea si presumono, in linea di principio, legittimi e producono pertanto effetti giuridici, anche se sono viziati da irregolarità, finché non siano stati annullati o revocati. Tuttavia, in deroga a questo principio, gli atti viziati da un’irregolarità la cui gravità sia così evidente che non può essere tollerata dall’ordinamento giuridico dell’Unione non possono vedersi riconosciuto, neanche d’ufficio, alcun effetto giuridico; devono cioè essere considerati giuridicamente inesistenti. La menzionata deroga mira a salvaguardare l’equilibrio fra due esigenze fondamentali, ma talvolta confliggenti, cui deve ispirarsi l’ordinamento giuridico, ossia la stabilità dei rapporti giuridici e il rispetto della legge. La gravità delle conseguenze giuridiche derivanti dall’accertamento dell’inesistenza di un atto esige che, per ragioni di certezza del diritto, l’inesistenza venga constatata soltanto in casi del tutto estremi.

Le irregolarità che possono portare il giudice dell’Unione a considerare un atto giuridicamente inesistente differiscono dalle illegittimità il cui accertamento comporti, in linea di principio, l’annullamento degli atti sottoposti al controllo di legittimità previsto dal Trattato non già per la loro natura bensì per la loro gravità e per il loro carattere flagrante. Infatti, devono essere considerati giuridicamente inesistenti gli atti viziati da irregolarità la cui gravità è evidente al punto di incidere sulle loro condizioni essenziali.

(v. punti 83, 86)

4.      Anche in assenza di una norma, il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere da ciascun singolo nel quale un’istituzione, fornendogli assicurazioni precise, abbia suscitato aspettative fondate. Costituiscono assicurazioni in tal senso, indipendentemente dalla forma con cui vengano comunicate, informazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili. Per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise fornite dall’amministrazione. Una parte non è quindi legittimata ad avvalersi del silenzio dell’amministrazione per invocare la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.

(v. punti 108-110)

5.      Riguardo alla possibilità di far valere il principio della tutela del legittimo affidamento per non incorrere nella preclusione, un ricorrente deve poter dimostrare aspettative fondate su precise dichiarazioni fornite dall’amministrazione tali da generare una confusione ammissibile in un singolo di buona fede il quale dia prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto.

Tenuto conto del carattere imperativo del termine di ricorso avverso una decisione della divisione d’opposizione dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), previsto dall’art. 59 del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario e ricordato in occasione della notifica, il ricorrente, non avendo proposto entro tale termine, neanche a titolo conservativo, un ricorso contro detta decisione, non ha dato prova della diligenza normalmente richiesta per potersi avvalere del principio della tutela del legittimo affidamento.

(v. punti 114-115)