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Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 – Oleaginosa Moreno Hermanos / Consiglio

(Causa T-113/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A (Bahia Blanca, Argentina) (rappresentanti: J.-F. Bellis e R. Luff, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione Europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–    annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 315, pag. 2), nella parte in cui esso riguarda la ricorrente; e

–     condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.    Primo motivo, vertente sull’errore manifesto commesso dalle Istituzioni nella valutazione dei fatti, nel ritenere che ci fosse una distorsione dei prezzi della soia e dell’olio di soia che giustificava l’applicazione del secondo comma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base1 .

2.    Secondo motivo, vertente sull’inapplicabilità del secondo comma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, come interpretato dalle Istituzioni nella presente fattispecie, alle importazioni provenienti da un membro dell’OMC, in quanto incompatibile con l’accordo antidumping dell’OMC.

3.    Terzo motivo, vertente sulla circostanza che l’accertamento del pregiudizio non prenderebbe in considerazione fattori che interrompono il nesso di causalità tra il preteso pregiudizio e le importazioni assertivamente oggetto di dumping, in violazione dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base.

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1 Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51)