Language of document : ECLI:EU:T:2014:1057

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

11 dicembre 2014

Causa T‑619/13 P

Carla Faita

contro

Comitato economico e sociale europeo (CESE)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Molestie psicologiche – Mancata assistenza e violazione del dovere di sollecitudine – Errore di diritto – Diritti della difesa»

Oggetto: Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 16 settembre 2013, Faita/CESE (F‑92/11, Racc. FP; EU:F:2013:130), e volta all’annullamento di tale sentenza.

Decisione: L’impugnazione è respinta. La sig.ra Carla Faita sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Comitato economico e sociale europeo (CESE).

Massime

Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Decisione di rigetto – Insussistenza di un obbligo dell’amministrazione di sostituire la motivazione dell’atto iniziale

(Statuto dei funzionari, art. 90)

Qualora l’autorità che ha il potere di nomina competente, previo esame del reclamo di un funzionario, ritenga che i motivi dell’atto iniziale, oggetto di tale reclamo, siano tanto fondati quanto sufficienti per rispondere alle censure sollevate nel reclamo, essa non ha motivo di discostarsi da tale motivazione sostituendola con una nuova. Di conseguenza, in tale ipotesi, essa può respingere il reclamo riprendendo, nella decisione di rigetto, gli stessi motivi addotti nell’atto iniziale, senza che possa esserle contestata una violazione dell’obbligo di motivazione o del principio di buona amministrazione.

(v. punto 32)