Language of document : ECLI:EU:T:2009:20

Causa T‑74/07

Repubblica federale di Germania

contro

Commissione delle Comunità europee

«FESR — Riduzione del contributo finanziario — Modifica del piano di finanziamento senza l’assenso della Commissione — Tassi massimi di finanziamento previsti per specifiche misure — Nozione di modifica importante — Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 — Obbligo di motivazione — Ricorso di annullamento»

Massime della sentenza

1.      Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento comunitario — Concessione di un contributo finanziario — Obbligo di attuazione conformemente a un piano di finanziamento approvato dalla Commissione

(Regolamento del Consiglio n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, artt. 24 e 25, n. 5)

2.      Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento comunitario — Concessione di un contributo finanziario — Obbligo di attuazione conformemente a un piano di finanziamento approvato dalla Commissione

(Regolamento del Consiglio n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, artt. 17, 24 e 25, n. 5)

3.      Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento comunitario — Concessione di un contributo finanziario — Obbligo di attuazione conformemente a un piano di finanziamento approvato dalla Commissione

(Regolamento del Consiglio n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, artt. 24 e 25, n. 5)

1.      Qualsiasi contributo finanziario concesso dai fondi strutturali deve essere attuato conformemente alla decisione che lo ha approvato e, segnatamente, alla tabella finanziaria allegata a detta decisione e, di conseguenza, le modifiche di un piano di finanziamento approvato dalla Commissione, realizzate senza il consenso di quest’ultima, in via di principio, comportano la riduzione del contributo concesso al programma di cui trattasi.

(v. punto 36)

2.      Sebbene l’art. 17, n. 2, del regolamento n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro, parta dal presupposto di un unico tasso di partecipazione per tutta l’azione (programma operativo, regime di aiuti, etc.), l’art. 17, n. 4, di detto regolamento autorizza espressamente la determinazione del tasso di partecipazione per misure individuali o specifiche, fermo restando che le «misure individuali», ai sensi di tale disposizione, devono necessariamente corrispondere ad un livello di programmazione contenuto nel piano di finanziamento. Il tasso di partecipazione comunitaria costituisce una delle modalità del contributo precisate al momento della sua concessione, la cui modifica ulteriore è sottoposta alle procedure previste dall’art. 25, n. 5, del regolamento n. 4253/88, che dispone la notifica alla Commissione delle modifiche dei tassi d’intervento.

Peraltro, siffatta interpretazione è l’unica compatibile con l’art. 25, n. 5, del citato regolamento, il quale prevede che gli adattamenti dei piani di finanziamento allegati alle decisioni di concessione comportano la modifica dei tassi di intervento e lascia quindi chiaramente intendere che siffatti tassi di intervento sono effettivamente previsti da ogni piano di finanziamento e che la loro modifica deriva automaticamente dalle altre modifiche introdotte nel piano. Inoltre, in un caso in cui i costi finali sono inferiori a quanto previsto nel piano di finanziamento, solo in questo modo detta riduzione di costi può essere ripartita tra la Comunità e gli Stati membri nella stessa proporzione di quella in cui avrebbero contribuito ai costi se i medesimi fossero stati dell’ordine di quanto previsto nel piano di finanziamento stabilito nell’ambito della partnership.

(v. punto 40)

3.      La violazione di disposizioni nazionali o comunitarie che disciplinano un contributo dei fondi comunitari, ivi comprese quelle di carattere finanziario, giustifica la riduzione o la soppressione del contributo concesso. Ammettere che, avendo uno Stato membro commesso soltanto una violazione delle norme procedurali, la Commissione non poteva ridurre il contributo in quanto ciò avrebbe pregiudicato i progetti correttamente eseguiti equivarrebbe a lasciare senza conseguenze la violazione, da parte di tale Stato membro, del suo obbligo di dare attuazione al programma operativo conformemente al piano di finanziamento approvato dalla Commissione. Siffatta soluzione svuoterebbe, pertanto, tale obbligo del suo contenuto in quanto basterebbe che le autorità nazionali dimostrassero la regolare realizzazione di taluni progetti per ottenere integralmente il finanziamento concesso indipendentemente dal rispetto delle disposizioni finanziarie concordate con la Commissione.

(v. punti 53‑54)