Language of document : ECLI:EU:T:2014:234

Causa T‑17/12

Moritz Hagenmeyer

e

Andreas Hahn

contro

Commissione europea

«Tutela dei consumatori – Regolamento (CE) n. 1924/2006 – Indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Diniego di autorizzazione di un’indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia – Menzione di un fattore di rischio – Legittimità del procedimento di autorizzazione delle indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Incidenza diretta e individuale – Ricevibilità – Proporzionalità – Obbligo di motivazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 30 aprile 2014

1.      Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Ricorso volto all’annullamento di una decisione che respinge la domanda individuale di autorizzazione di un’indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia – Ricevibilità

[Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1924/2006, artt. 14, § 1, a), e 15; regolamento della Commissione n. 1170/2011, allegato]

2.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento della Commissione che respinge la domanda individuale di autorizzazione presentata in conformità del procedimento previsto per un’indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia – Ricorso proposto dal richiedente detta autorizzazione – Ricevibilità

(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1924/2006, art. 15; regolamento della Commissione n. 1170/2011, allegato)

3.      Ravvicinamento delle legislazioni – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Regolamento n. 1924/2006 – Indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia – Domanda di autorizzazione di un’indicazione – Obbligo del richiedente di menzionare un fattore di rischio di sviluppo di una malattia

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1924/2006, artt. 2, § 2, punto 6, e 14, §§ 1, a), e 2]

4.      Procedura – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti

[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]

5.      Ravvicinamento delle legislazioni – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Regolamento n. 1924/2006 – Indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia – Procedimento di autorizzazione – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1924/2006, artt. 10, § 1, 14, § 1, a), e 17, § 1]

6.      Ravvicinamento delle legislazioni – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Regolamento n. 1924/2006 – Indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia – Domanda di autorizzazione di un’indicazione – Carattere individuale e generale – Forma giuridica della decisione lasciata alla valutazione della Commissione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1924/2006, art. 17, §§ 1‑4)

7.      Ravvicinamento delle legislazioni – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Regolamento n. 1924/2006 – Indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia – Procedimento di autorizzazione – Ripartizione delle competenze tra le autorità dell’Unione e l’autorità nazionale competente

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1924/2006, art. 16, § 1, seconda frase)

8.      Ravvicinamento delle legislazioni – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Regolamento n. 1924/2006 – Indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia – Procedimento di autorizzazione – Superamento di un termine – Incidenza sulla legittimità della decisione – Presupposti

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1924/2006, artt. 15, § 2, a), i), 16, § 1, e 17, § 1]

9.      Ravvicinamento delle legislazioni – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Regolamento n. 1924/2006 – Indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia – Procedimento di autorizzazione – Diritto del richiedente di presentare osservazioni all’istituzione preposta alla concessione dell’autorizzazione – Portata

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1924/2006, art. 16, § 6, comma 2)

10.    Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione che respinge una domanda di autorizzazione relativa all’utilizzo di un’indicazione sulla salute

(Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento della Commissione n. 1170/2011)

1.      Posto che la parte che propone ricorso deve dimostrare di possedere un interesse esistente e attuale all’annullamento dell’atto e non può, a tal fine, fare riferimento a situazioni future e incerte, la persona che ha presentato, nel rispetto delle norme al riguardo applicabili e che si limitano a far riferimento, in termini generali, a richiedenti, una domanda di autorizzazione di un’indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia, ha manifestatamene un interesse a chiedere l’annullamento di una decisione che nega la corrispondente autorizzazione.

(v. punti 38, 39, 44, 45)

2.      Conformemente all’articolo 263, quarto comma, TFUE, una persona fisica o giuridica che non è destinataria di un atto può proporre un ricorso contro di esso a condizione che la riguardi direttamente e individualmente. A tal proposito, un regolamento della Commissione pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, recante rigetto definitivo di una domanda di autorizzazione nell’ambito del procedimento di autorizzazione delle indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia sulla base del regolamento n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, riguarda direttamente il richiedente poiché il legislatore intendeva consentire a qualsiasi persona fisica o giuridica di presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 15 di detto regolamento e la decisione definitiva di diniego relativa alla domanda di autorizzazione figura nel regolamento impugnato, il quale conclude il procedimento di autorizzazione. Il regolamento, inoltre, riguarda il richiedente individualmente poiché quest’ultimo ha presentato domanda individuale di autorizzazione

(v. punti 50, 51, 56, 61)

3.      L’autorizzazione di un’indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 6, del regolamento n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, esige, oltre alla menzione di una malattia, quella di un fattore di rischio di sviluppo di tale malattia il quale, ad avviso del richiedente, verrebbe significativamente ridotto. Infatti, il legislatore ha riconosciuto, all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 che una malattia è dovuta a molteplici fattori di rischio. Ai sensi di tale disposizione, l’etichettatura o, in mancanza di etichettatura, la presentazione o pubblicità reca parimenti una dicitura indicante che la malattia cui l’indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e che l’intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico. Di conseguenza, senza menzione di una malattia e di un fattore di rischio concreto da parte del richiedente, la Commissione non è in grado di valutare quale fattore di rischio di sviluppo di quale malattia verrebbe significativamente ridotto dal comportamento alimentare oggetto dell’indicazione. È sufficiente che la menzione del fattore di rischio emerga, quantomeno implicitamente, dal testo proposto per l’indicazione in questione o dai documenti che accompagnano la domanda di autorizzazione.

(v. punti 73, 75)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 99, 122)

5.      Gli articoli 10, paragrafo 1, 14, paragrafo 1, lettera a), e 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, non sono manifestamente inidonei rispetto agli obiettivi che le istituzioni intendono perseguire e, di conseguenza, non sono illegittimi in ragione di una violazione del principio di proporzionalità.

In particolare, non sembra che le misure adottate sulla base del regime previsto dalla direttiva 2000/13, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, che vigeva fino all’adozione del regolamento n. 1924/2006 nel settore delle indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia sarebbero, rispetto agli obiettivi perseguiti, in particolare la tutela della salute, tutte altrettanto adeguate al pari delle disposizioni in questione di detto regolamento.

(v. punti 113, 121)

6.      Si evince dai termini utilizzati all’articolo 17 del regolamento n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, che tale disposizione prende in considerazione le diverse fasi del procedimento che la Commissione è tenuta a seguire per emettere una decisione finale su una domanda di autorizzazione di una indicazione ai sensi dell’articolo 14 di detto regolamento. Per contro, la forma giuridica di tale decisione non è oggetto di alcuna precisazione, poiché la scelta di essa è lasciata alla valutazione della Commissione che deve statuire in maniera positiva o negativa sulla domanda in questione.

A tal proposito, l’adozione di un regolamento, il quale ha portata generale, non è contrario all’economia del procedimento in questione. Se è vero che il procedimento di autorizzazione ha ad oggetto una domanda individuale, ciò non toglie che, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute autorizzate dalla Commissione possano essere utilizzate da qualsiasi operatore del settore alimentare. Poiché tale disposizione prevede effetti erga omnes, il procedimento di autorizzazione in questione riveste un duplice carattere, ossia un carattere individuale e un carattere generale.

(v. punti 127, 130, 131)

7.      Il fatto che l’autorità nazionale competente si sia pronunciata, nel corso del procedimento amministrativo, sui requisiti attinenti alla validità della domanda di autorizzazione di una indicazione non costituisce un’irregolarità procedurale. Infatti, dall’articolo 16, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, si evince che la responsabilità dell’esistenza di una domanda valida, che soddisfi i requisiti formali e sostanziali previsti da detto regolamento, e segnatamente il requisito della menzione di un fattore di rischio, incombe perlomeno anche all’autorità nazionale competente.

(v. punti 136, 138)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punto 160)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punto 165)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 173, 175, 177‑179)