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Sentenza del Tribunale 4 marzo 2010 - Zhejiang Aokang Shoes e Wenzhou Taima Shoes / Consiglio

(Cause riunite T-407/06 e T-408/06) 1

("Dumping - Importazioni di calzature con tomaie in cuoio originarie della Cina e del Vietnam - Status di impresa operante in economia di mercato - Trattamento individuale - Campionamento - Diritti della difesa - Parità di trattamento - Pregiudizio - Legittimo affidamento - Obbligo di motivazione")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd (Yongjia, Cina) (causa T-407/06); e Wenzhou Taima Shoes Co., Ltd (Wenzhou, Cina) (causa T-408/06) (rappresentanti: I. MacVay, solicitor, R. Thompson, QC, e K. Beal, barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentante: J.-P. Hix, agente, assistito dall'avv. G. Berrish)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e T. Sharf, agenti); Confédération européenne de l'industrie de la chaussure (CEC) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente avv.ti P. Vlaemminck, G. Zonnekeyn e S. Verhulst, successivamente avv.ti P. Vlaemminck e A. Hubert); BA.LA. di Lanciotti Vittorio & C. Sas (Monte Urano, Italia), e le altre sedici intervenienti i cui nomi figurano in allegato (rappresentanti: avv.ti G. Celona, P. Tabellini e C. Cavaliere)

Oggetto

Annullamento parziale del regolamento del Consiglio 5 ottobre 2006, n. 1472/2006, che istituisce un dazio anti-dumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275, pag. 1)

Dispositivo

I ricorsi sono respinti.

La Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd e la Wenzhou Taima Shoes Co., Ltd sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.

La Commissione europea, la Confédération européenne de l'industrie de la chaussure (CEC), la BA.LA. di Lanciotti Vittorio & C. Sas e le altre sedici intervenienti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese.

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1 - GU C 42 del 24.2.2007.