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Ricorso proposto l'11 aprile 2009 - Rintisch / UAMI - Valfeuri Pates Alimentaires (PROTIACTIVE)

(Causa T-152/09)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bernhard Rintisch (Bottrop, Germania) (rappresentante: avv. A. Dreyer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Valfeuri Pates Alimentaires SA (Wittenheim, Francia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 febbraio 2009, procedimento R 1661/2007-4; e

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "PROTIACTIVE", per prodotti delle classi 5, 29 e 30 - domanda di registrazione n. 4 843 348

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione tedesca del marchio denominativo "PROTI", per prodotti delle classi 29 e 32; registrazione tedesca del marchio figurativo "PROTIPOWER" per prodotti delle classi 5, 29 e 32; registrazione tedesca del marchio denominativo "PROTIPLUS" per prodotti delle classi 5, 29 e 32; registrazione tedesca del marchio denominativo "PROTITOP" per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32; registrazione comunitaria del marchio denominativo "PROTI" per prodotti delle classi 5 e 29

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 1 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009] in quanto la commissione di ricorso non avrebbe valutato nel merito l'opposizione; violazione dell'art. 74, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94 (divenuto art. 76, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009) in quanto la commissione di ricorso avrebbe omesso di esercitare un suo potere discrezionale o, perlomeno, avrebbe omesso di motivare il modo in cui avrebbe esercitato il suo potere discrezionale; sviamento di potere in quanto la commissione di ricorso avrebbe errato nel non tenere in considerazione documenti e prove sottoposte dalla ricorrente

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1 - Sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).