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Sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2014 – Italia / Commissione

(Causa T-661/11)1

(«FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Latticini – Entrate con destinazione specifica – Controlli essenziali – Tardività – Rettifica finanziaria forfettaria – Fondamento giuridico – Articolo 53 del regolamento (CE) n. 1605/2002 – Reiterazione»)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da G. Aiello e P. Grasso, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e D. Nardi, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2011/689/CE della Commissione, del 14 ottobre 2011, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 270, pag. 33), nella parte in cui impone alla Repubblica italiana una rettifica finanziaria forfettaria di EUR 70 912 382 a causa di irregolarità nei controlli afferenti al regime delle quote latte, riscontrate nelle regioni italiane Abruzzi, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna, Calabria, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta, durante le campagne 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

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1 GU C 49 del 18.2.2012.