Language of document : ECLI:EU:F:2009:158

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

30 novembre 2009

Causa F‑83/07

Brigitte Zangerl-Posselt

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Concorso generale – Mancata ammissione alle prove pratiche e orali – Diplomi richiesti – Nozione di insegnamento superiore – Discriminazione in base all’età»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Zangerl-Posselt chiede l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice con la quale le è stata negata l’ammissione alle prove del concorso EPSO/AST/27/06 indetto al fine di costituire una riserva di assunzione di assistenti di lingua tedesca.

Decisione: Il ricorso è respinto. La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, i due terzi di quelle sostenute dalla ricorrente. La ricorrente sopporterà un terzo delle proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Concorso – Requisiti per l’ammissione – Diploma che dia accesso all’istruzione superiore

[Statuto dei funzionari, art. 5, n. 3, lett. a), sub ii)]

2.      Funzionari – Concorso – Requisiti per l’ammissione – Parità di trattamento e non discriminazione

(Statuto dei funzionari, art. 27)

1.      La nozione di «diploma che dia accesso all’istruzione superiore», utilizzata in un bando di concorso, è ripresa dall’art. 5, n. 3, lett. a), sub ii), dello Statuto, che prevede che uno dei requisiti minimi in materia di titoli di studio per essere nominati ad un posto di funzionario del gruppo di funzioni AST è possedere «un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore».

Anche se lo Statuto non definisce la nozione di «istruzione superiore», quest’ultima rinvia necessariamente ad un livello di studi seguiti dopo il conseguimento del diploma attestante la conclusione del ciclo completo dell’istruzione secondaria. Infatti, da una parte, l’impiego, nella versione francese dell’art. 5, n. 3, lett. a), sub ii), dello Statuto, dell’aggettivo «supérieur» [«superiore» nella versione italiana] mette in evidenza, senza alcun possibile equivoco, che gli studi di cui trattasi non possono essere confusi con quelli seguiti nell’ambito dell’istruzione secondaria e che corrispondono, al contrario, a studi seguiti in istituti l’accesso ai quali è subordinato alla conclusione del ciclo completo dell’istruzione secondaria, vale a dire il primo e il secondo ciclo dell’istruzione secondaria. D’altra parte, anche se la nozione è espressa, nelle versioni tedesca e inglese dell’art. 5, n. 3, lett. a), sub ii), dello Statuto, dai termini «postsekundäre[r] Bildung» e «post-secondary education», questi ultimi, oltre a designare letteralmente un livello di studi distinto dall’istruzione secondaria, non possono, in ogni caso, essere oggetto di un’interpretazione diversa da quella che figura nella versione francese dello stesso articolo, dato che l’esigenza di un’applicazione e, di conseguenza, di un’interpretazione uniformi delle disposizioni comunitarie esclude che una norma sia considerata isolatamente in una delle sue versioni, ma richiede che sia interpretata in relazione sia alla volontà reale del suo autore sia dello scopo perseguito da quest’ultimo, alla luce in particolare delle versioni redatte in tutte le lingue della Comunità.

In mancanza di disposizioni contrarie contenute vuoi in un regolamento o in una direttiva applicabile ai concorsi di assunzione, vuoi nel bando di concorso, il requisito del possesso di un diploma universitario al quale è subordinato l’accesso ad un concorso generale deve necessariamente intendersi nel senso dato a tale espressione dalla legislazione propria dello Stato membro in cui il candidato ha compiuto gli studi che fa valere.

La nozione di «istruzione superiore» ai sensi dell’art. 5, n. 3, lett. a), sub ii), dello Statuto corrisponde, in Germania, ad un livello di studi dispensati in istituti quali le università, le Fachhochschulen, le Fachschulen/Fachakademien, le Berufsakademien oppure le Verwaltungsfachhochschulen, l’accesso ai quali è, in linea di principio, subordinato al possesso di un diploma attestante la conclusione del secondo ciclo dell’istruzione secondaria, cioè l’Allgemeine Hochschulreife, la Fachhochschulreife oppure la Fachgebundene Hochschulreife, diplomi chiamati comunemente «Abitur» il primo e «Fachabitur» gli altri due.

(v. punti 48, 49, 51 e 52)

Riferimento:

Corte: 12 novembre 1969, causa 29/69, Stauder (Racc. pag. 419, punto 3); 12 luglio 1979, causa 9/79, Koschniske (Racc. pag. 2717, punto 6), e 17 luglio 1997, causa C‑219/95 P, Ferriere Nord/Commissione (Racc. pag. I‑4411, punto 15)

Tribunale di primo grado: 29 settembre 1999, causa T‑68/97, Neumann e Neumann-Schölles/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑193 e II‑1005, punto 79), e 9 dicembre 1999, causa T‑299/97, Alonso Morales/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑249 e II‑1227, punto 60)

Tribunale della funzione pubblica: 29 novembre 2007, causa F‑52/06, Pimlott/Europol (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 61)

2.      Il principio di parità di trattamento vieta che situazioni analoghe siano trattate in maniera diversa o che situazioni diverse siano trattate in maniera uguale, a meno che trattamenti del genere, diversi o uguali a seconda dei casi, non siano obiettivamente giustificati. Lo stesso vale per il principio di non discriminazione, il quale non è altro che l’espressione specifica del principio generale di uguaglianza e costituisce, congiuntamente a quest’ultimo, uno dei diritti fondamentali del diritto comunitario di cui la Corte garantisce il rispetto. Per i funzionari e gli altri agenti delle Comunità, il principio di non discriminazione trova la sua espressione all’art. 1 quinquies, n. 1, dello Statuto, ai sensi del quale, in particolare, «è proibita ogni discriminazione fondata, in particolare su (…) l’età (…)». Infine, nelle materie che rientrano nell’esercizio di un potere discrezionale, il principio di non discriminazione è violato qualora l’istituzione interessata proceda ad una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo della normativa.

Un bando di concorso contenente un requisito in materia di titoli di studio, ossia essere in possesso di «un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore», non opera alcuna discriminazione direttamente fondata sull’età. Anche se detto requisito è tale da pregiudicare una frazione più ampia del gruppo di persone di età compresa tra i 45 e i 50 anni di quella del gruppo di persone di età compresa tra i 20 e i 25 anni, lo scopo, così come prescrive espressamente l’art. 27 dello Statuto, di ogni procedura di assunzione è di assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità.

Di conseguenza, imponendo ai candidati il possesso di un diploma «che dia accesso all’istruzione superiore» – condizione ripresa dall’art. 5, n. 3, lett. a), sub ii), dello Statuto, il quale è stato adottato dal legislatore comunitario nell’ambito del suo ampio potere discrezionale –, l’Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee persegue un obiettivo legittimo senza procedere ad alcuna differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata.

(v. punti 71-78)

Riferimento:

Corte: 19 ottobre 1977, cause riunite 117/76 e 16/77, Ruckdeschel e a. (Racc. pag. 1753, punto 7); 12 dicembre 2002, causa C‑442/00, Rodríguez Caballero (Racc. pag. I‑11915, punto 32), e 14 aprile 2005, causa C‑110/03, Belgio/Commissione (Racc. pag. I‑2801, punto 71)

Tribunale di primo grado: 30 settembre 1998, causa T‑164/97, Busacca e a./Corte dei conti (Racc. PI pagg. I‑A‑565 e II‑1699, punto 49), e 11 dicembre 2003, causa T‑323/02, Breton/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑325 e II‑1587, punto 99)

Tribunale della funzione pubblica: 23 gennaio 2007, causa F‑43/05, Chassagne/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 62), e 19 giugno 2007, causa F‑54/06, Davis e a./Consiglio (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 62, e giurisprudenza ivi citata)