Language of document : ECLI:EU:T:2010:263





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 30 giugno 2010 – Matratzen Concord / UAMI – Barranco Schnitzler e Barranco Rodriguez (MATRATZEN CONCORD)

(causa T‑351/08)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo MATRATZEN CONCORD – Marchio nazionale denominativo anteriore MATRATZEN – Impedimento relativo alla registrazione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Obbligo di motivazione – Art. 73 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 75 del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Art. 73, prima frase, del regolamento n. 40/94 – Portata identica a quella dell’art. 253 CE (Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 73, prima frase) (v. punti 17‑18, 23)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 30 maggio 2008 (procedimento R 1034/2007-2), relativa a un procedimento di opposizione tra, da un lato, Pablo Barranco Schnitzler e Mariano Barranco Rodriguez e, dall’altro, la Matratzen Concord GmbH.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Matratzen Concord GmbH

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio figurativo MATRATZEN CONCORD per prodotti delle classi 10, 20 e 24 – domanda n. 3 355 369

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

Pablo Barranco Schnitzler e Mariano Barranco Rodriguez.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

Marchio denominativo nazionale MATRATZEN per prodotti della classe 20

Decisione della divisione di opposizione:

Rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso


Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 maggio 2008 (procedimento R 1034/2007‑2) è annullata.

2)

L’UAMI è condannato alle spese.